CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Colombia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Guatemale) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di appello di Catanzaro — visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi al ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio ordinario, dichiarava gli attuali ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti - associazione a delinquere di cui all'art 74 d.P.R. 309/90 finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 e plurimi delitti-fine di importazione di sostanze stupefacenti - e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza del 30/10/2019, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della predetta sentenza, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 10) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena per le residue imputazioni; esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 in relazione al capo 3) rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'accertamento dei Giudici di merito, le emergenze processuali - intercettazioni telefoniche e ambientali, esiti di ulteriori attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria (servizi di o.c.p. e accertamenti), acquisizioni documentali, nonché dichiarazioni del coimputato e collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - avevano dimostrato la colpevolezza degli imputati con riferimento ai delitti loro rispettivamente contestati, commessi nel contesto di un'attività organizzata di narcotraffico internazionale finalizzata alla importazione in Calabria di rilevanti quantitativi di cocaina, forniti dai "cartelli"colombiani. All'esito della decisione di secondo grado risultavano condannati: -[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 8), artt. 110, 112, comma 1, n. 1 e 2, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di Kg 0,910, sostanza stupefacente del tipo cocaina, riposta all'interno di n. 140 ovuli in gomma di lattice, narcotico sequestrato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4) reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2005 e il 2006 in varie località italiane e straniere; - [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 7) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di marzo 2006 e la fine del mese di novembre 2007 in varie località italiane e straniere. -[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 5), reato associativo di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), per avere, partecipato ad una associazione per delinquere, operante, con un numero di sodali non inferiore a dieci, in varie località italiane e straniere fino al 2010, finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, in specie all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina forniti dai 'cartelli' colombiani e trasportati attraverso il Venezuela, l'Argentina e la Spagna; nonché in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illecito commesso tra l'inizio del mese di febbraio 2006 e l'inizio del mese di febbraio 2007 in varie località italiane e straniere (capo 5); -[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 13), artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere; -[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 3) artt. 110, 112, comma 1, n. 1 e 2, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultati dal Flemma all'interno di un borsone e poi consegnati a [OSCURATO:PERSONA], con 4 A sequestro di parte della sostanza presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA], illecito commesso tra il mese di agosto 2005 ed il mese di febbraio 2006 in varie località italiane e straniere; -[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 13) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere; - [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 13) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva attribuito allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le risultanze probatorie, che dimostravano rapporti diretti ed esclusivi tra i predetti; il dato indiziario valorizzato dai Giudici di appello - l'intercettazione ambientale avvenuta all'interno del casolare del [OSCURATO:PERSONA] - aveva contenuto neutro e l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di dimostrare che "il foglio" consegnato allo [OSCURATO:PERSONA] contenesse le informazioni circa l'arrivo della sostanza stupefacente; neppure probante era la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse compiuto una trasferta a Roma, in quanto, essendo lo stesso solito fare da autista al [OSCURATO:PERSONA] per il rapporto di parentela intercorrente, essa non provava la consapevolezza del ricorrente di partecipare al ritiro della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 56 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale non aveva riqualificato il fatto quale tentativo, non essendovi prova che l'imputato avesse conseguito l'effettiva disponibilità della sostanza stupefacente né la Corte di merito aveva specificato quali fossero le emergenze probatorie che consentivano di ritenere provato il raggiungimento dell'accordo tra i contraenti sulla quantità e qualità della sostanza e sprezzo della stessa. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 114 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte di merito aveva denegato la sussistenza della circostanza attenuante, pur essendo chiaro che la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito un contributo causale essenziale ed indefettibile per la produzione dell'evento criminoso, emergendo, invece, un assoluto ruolo marginale dell'imputato. Il ricorrente ha, poi, proposto, a mezzo dei difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivi aggiunti, con i quali sono state ribadite le doglianze poste a fondamento dei motivi di ricorso con richiesta rimessione a Sezioni Unite in merito alla questione della configurabilità del tentativo o del reato consumato di importazione di sostanza stupefacente in caso di accordo non seguito da consegna della droga. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione d ibattí mentale. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto non assolutamente necessarie le prove richieste - tutte afferenti le videoregistrazione dei fatti accaduti in data 28.02.2006 presso il centro commerciale "Benelli" di Pesaro -con argomentazioni illogiche e contraddittorie; le richieste istruttorie erano giustificate dalle discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dal teste Proietti e le immagini della videoregistrazione in relazione al luogo di rinvenimento dello stupefacente ed a manovre di trasferimento ed occultamento dello stesso.Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, per manifesta infondatezza e contraddittorietà, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione. Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il ruolo di intermediario del D'Ambrosio nel passaggio di consegna di 373 grammi di cocaina dal Flemma al duo Figini-Foti non poteva essere revocato in dubbio; il teste Proietti, infatti, aveva riferito di una manovra dell'imputato per il trasferimento ed occultamento dello stupefacente da un bagaglio di colore beige, portato dal Flemma, ad un bagaglio tipo borsone di colore rosso; la Corte territoriale non aveva considerato che non vi era corrispondenza tra il collo in cui lo stupefacente era stato rinvenuto all'atto del sequestro (bagaglio tipo zaino da trekking nero/rosso/grigio) e quello in cui avrebbe dovuto trovarsi stando alla manovra descritta dal teste (bagaglio tipo borsone di colore rosso) e che la manovra di trasferimento, sulla base delle immagini videoregistrate (rappresentanti solo una manovra di riposizionamento di un bagaglio di colore rosso, che aveva con sé il Foti, lasciato inizialmente dall'Ambrosio sui sedili posteriori della propria auto e poi spostato nel bagagliaio della stessa vettura), non poteva attribuirsi alla persona dell'imputato; la Corte territoriale neppure aveva considerato le ipotesi alternative prospettate dalla difesa; in definitiva, le emergenze istruttorie dimostravano che l'unico borsone maneggiato dall'Ambrosio era quello di colore rosso con cui era arrivato il Foti e che era risultato contenere unicamente gli effetti personali di quest'ultimo. Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione, per travisamento per invenzione, in relazione all'affermazione di responsabilità per la condotta di importazione e commercializzazione in Italia di una partita di cocaina pari a 2 Kilogrammi (capo 3 dell'imputazione). Argomenta che la Corte territoriale, a fronte del solo dato del sequestro di 373 grammi di cocaina al duo Figini-Foti, aveva ritenuto, con argomentazioni congetturali, che l'importazione avesse ad oggetto il maggiore quantitativo di due chilogrammi e che la differenza fosse stata trattenuta dall'Arnbrosio, dopo che aveva fatto da tramite per la consegna della minore quantità al Foti, per la successiva consegna al Patania; la prova relativa, tratta da una telefonata intercettata tra l'Ambrosio e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], era inesistente, non potendosi desumere con ragionevole certezza che l'imputato fosse andato in Calabria proprio per ricevere il pagamento dal Patania; né la Corte di merito aveva spiegato quando sarebbe avvenuta la cessione tra l'Ambrosio ed il Patania. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle ipotesi alternative fornite dalla difesa con riferimento alle diverse conversazioni intercettate e poste a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3) dell'imputazione. Argomenta che la difesa, a fronte del contenuto equivoco della telefonata intercorsa tra l'Ambrosio e la sua compagna (la donna chiedeva all'interlocutore, che si trovava in Calabria, se avesse ricevuto i soldi dagli amici), aveva documentato l'esistenza di un procedimento penale a carico dell'Ambrosio presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva reso necessario il suo spostamento nel territorio calabrese nonché aveva dato conto dell'esistenza di rapporti di affari leciti che coinvolgevano l'Ambrosio ed il Patania aventi ad oggetto la vendita di opere d'arte; la Corte territoriale aveva frettolosamente escluso le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, limitandosi ad affermare, in maniera illogica e con inversione dell'onere probatorio, che le spiegazioni alternative del colloquio intercettato non escludevano la parallela attività illecita di narcotraffico. Con il quinto motivo deduce vizio di contradditorietà della motivazione, nella forma del travisamento per invenzione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di importazione in Italia di una partita di cocaina di 370 grammi (capo 4 dell'imputazione). Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto provato il fatto contestato - importazione di 370 grammi di cocaina contenuti in pacco spedito da una azienda colombiana di rivendita di prodotti etnici ed indirizzato alla sede dell'associazione di volontariato pesarese amministrata dalla compagna dell'Ambrosio- pur essendo emerso, a seguito del sequestro del pacco, che al suo interno erano presenti unicamente delle canne di bambù; la prova richiamata dai Giudici di appello, una conversazione tra l'imputato ed un soggetto sudamericano, nella quale si discuteva del pagamento di una certa quantità di smeraldi, non consentiva di ritenere che si parlasse, in realtà, di sostanza stupefacente, a fronte dell'esito negativo della perquisizione effettuata sul contenuto del pacco sequestrato. [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge (artt. 62,178, 180, 182 e 268, comma 7, cod.proc.pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei testi-verbalizzati sul contenuto dei brogliacci intercercettivi a fronte della sollevata eccezione di violazione del divieto di testimonianza, nullità delle udienze dibattimentali e delle prove orali assunte. Argomenta che la Corte territoriale, con motivazione erronea ed apparente, aveva affermato la correttezza della valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto che il contenuto delle intercettazioni poteva essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nella forma della perizia, atteso che la prova delle stesse è costituita dalla bobina o dalla cassetta; evidenzia che, al momento dell'espletamento della prova testimoniale, non era ancora stata espletata la perizia trascrittiva e che i testi avevano fatto riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate, all'epoca esistenti solo sotto forma di brogliacci; inoltre, la difesa aveva eccepito la nullità delle testimonianze per la violazione del divieto di riferire sulle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di indagini preliminari, dovendosi intendere tali anche quelle raccolte in sede intercettiva. Si profilava, quindi, come eccepito, la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. della deposizione testimoniale, non essendo possibile depurare il racconto dei testi da valutazioni personali ed introducendosi in dibattimento un elemento- i brogliacci di ascolto- che non possono transitare nel dibattimento e che verrebbero a sostituirsi alla prova tipica costituita dalla perizia trascrittiva. Con il secondo motivo deduce la nullità del giudizio di secondo grado per la mancata nomina di un interprete in lingua spagnola in favore dell'imputato, il quale, non comprendendo la lingua italiana, ne aveva reiteratamente invocato la nomina; tale mancata nomina aveva violato il diritto di difesa e la corretta partecipazione, intervento ed assistenza dell'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 649 cod.proc.pen. e 73 dpr n. 309/1990 3 vizio di motivazione. Argomenta che il ricorrente per la medesima condotta contestata al capo 7) era già stato giudicato e condannato, in quanto i Giudici di merito pur avendo applicato il disposto dell'art. 649 cod.proc.pen. in relazione al reato di cui al capo nel confermare la condanna per il tentativo di importazione di cui al capo 7), non avevano tenuto conto che, essendo le vicende strettamente concatenate, esse rientravano tutte nel capo coperto da giudicato. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli art. 133, 81, comma 2, cod.pen. e 73 d.P.R. n.309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva rideterminato la pena per il reato di cui al capo 7) senza tener conto della criza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale e senza applicare la disciplina del reato continuato. A mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha proposto motivi aggiunti, argomentando in relazione al terzo motivo avente ad oggetto la violazione del divieto di bis in idem. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone cinque motivi di ricorso.Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei testi-verbalizzati sul contenuto dei brogliacci intercercettivi a fronte della sollevata eccezione di nullità delle udienze dibattimentali e delle prove orali assunte. Argomenta che la Corte territoriale, con motivazione erronea ed apparente, aveva affermato la correttezza della valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto che il contenuto delle intercettazioni poteva essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nella forma della perizia, atteso che la prova delle stesse è costituita dalla bobina o dalla cassetta; evidenzia che, al momento dell'espletamento della prova testimoniale, non era ancora stata espletata la perizia trascrittiva e che i testi avevano fatto riferimento al contenuto delle singole conversazioni intercettate, all'epoca esistenti solo sotto forma di brogliacci; inoltre, la difesa aveva eccepito la nullità delle testimonianze per la violazione del divieto di riferire sulle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di indagini preliminari, dovendosi intendere tali anche quelle raccolte in sede intercettiva. Si profilava, quindi, come eccepito, la nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.della deposizione testimoniale, non essendo possibile depurare il racconto dei testi da valutazioni personali ed introducendosi in dibattimento un elemento- i brogliacci di ascolto- che non possono transitare nel dibattimento e che verrebbero a sostituirsi alla prova tipica costituita dalla perizia trascrittiva. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, mancata ed erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova intercettiva, violazione del principio di offensività e del divieto di bis in idem, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 5). Argomenta che la Corte territoriale, nel fondare l'affermazione di responsabilità sulla lettura delle intercettazioni ambientali combinate alle riprese video all'interno del casolare di [OSCURATO:PERSONA] di Spilinga, non aveva tenuto nel debito conto dei termini oscurati dall'incomprensibilità e degli elementi che erano inconciliabili con l'attività di estrazione o raffinazione della sostanza stupefacente, nonché del fatto che, di qualunque sostanza si stesse discutendo, non era stato raggiunto il risultato perseguito; la presenza occasionale del [OSCURATO:PERSONA] presso il casolare in Spilinga non poteva integrare la condotta estrattiva o di raffinazione della sostanza stupefacente; il collaboratore di giustizia, inoltre, nulla aveva riferito sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di importazione o finanziamento della sostanza stupefacente impregnata nell'amaca e, quindi, la condotta dell'imputato poteva essere, al più, qualificata quale connivenza successiva alle condotte di importazione di cui al capo 5); i Giudici di appello, inoltre, non si erano confrontati con il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato le ragioni della propria presenza presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce assenza di offensività, violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa e vizio di motivazione in relazione all'imputazione di cui al capo 5). Argomenta che la contestazione di cui al capo 5) ascriveva al [OSCURATO:PERSONA] tutte le condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, mentre lo sviluppo istruttorio in dibattimento, secondo la ricostruzione operata in sentenza, consentiva la contestazione del ruolo estrattivo della sostanza stupefacente; la condotta di tentata estrazione infrangerebbe il disposto dell'art. 521 cod.proc.pen., atteso che il ricorrente risponderebbe per un fatto mai contestato; in ogni caso, il materiale intercettivo sul quale era stata fondata l'affermazione di responsabilità era connotato da termini oscurati dall'incomprensibilità e da elementi che erano inconciliabili con l'attività di estrazione o raffinazione della sostanza stupefacente; inoltre, di qualunque sostanza si stesse discutendo nelle conversazioni, emergeva che non era stato raggiunto il risultato perseguito, profilandosi un difetto di offensività della condotta; ribadisce che il collaboratore di giustizia, inoltre, nulla aveva riferito sulla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di importazione o finanziamento della sostanza stupefacente impregnata nell'amaca e, quindi, la condotta dell'imputato poteva essere, al più, qualificata quale connivenza. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la sentenza impugnata, nel confermare l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato associativo, si era limitata a richiamare in maniera acritica il contenuto della sentenza di primo grado senza confrontarsi con le doglianze del ricorrente; al [OSCURATO:PERSONA] si era assegnata una figura di fiancheggiatore per aver assicurato il buon esito degli affari programmati, senza ben delineare una condotta partecipativa ed in assenza di prova dell'affectio soci etatis. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen. e 74 d.P.R. 309/1990, lamentando che, nonostante l'assoluzione dal reato di cui al capo 10 e 1, la pena per il reato associativo era stata determinata in anni dodici di reclusione, con il generico richiamo alla gravità dei fatti ed allo specifico ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone otto motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6 cod.pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che tutta la vicenda si era svolta tra la Colombia, ove operavano i broker ([OSCURATO:PERSONA] ed il collaboratore Trimboli) e la Spagna ove si trovavano i fornitori (emissari del cartello colombiano Marcus e/o Nigro; i contatti tra i broker ed i fornitori non avevano mai raggiunto l'Italia e gli acquirenti era No cittadini albanesi che avevano acquistato/ritirato e pagato la droga in Spagna; l'unico elemento che poteva radicare la giurisdizione italiana era costituito dal fatto che il ricorrente era partito dall'Italia con [OSCURATO:PERSONA], ma tale condotta non era significativa in quanto il fatto-reato si era realizzato esclusivamente in territorio spagnolo; non era stato considerato che il luogo di incontro tra i fratelli Cortese era il web e non il territorio italiano e non vi era prova che la messaggistica fosse stata scritta in Italia; la Corte di appello aveva ritenuto infondata la doglianza con la quale si eccepiva il difetto di giurisdizione, erroneamente richiamato principi afferenti il reato permanente, mentre, nella specie, si verteva in tema di reato tentato circostanziato di natura istantanea; inoltre, la Corte di merito aveva erroneamente valutato i fatti, interpretandoli prima ex art. 56 cod.pen. e poi ex art- 6. cod.pen. ex post, applicando sempre il medesimo criterio interpretativo e violando il disposto dell'art. 56 cod.pen.; da tanto discendeva anche l'illogicità della motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova su un fatto decisivo del processo. Argomenta che la Corte di appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, aveva omesso di valutare in maniera logica tutte le risultanze istruttorie emerse su un punto decisivo e, cioè, le attività preparatorie affidanti, secondo il principio consensualistico di natura civile della compravendita applicato in materia di importazione di stupefacenti; in particolare, si era omesso di motivare sulla truffa/rapina subita dagli albanesi e sulle circostanze della quantità di droga da acquistare, sul prezzo, sul luogo e sulle modalità di scambio. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione con riferimento al primo motivo di appello, violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Argomenta che il Giudice di appello non aveva motivato in ordine alla doglianza relativa alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla condotta di importazione, pur emergendo dalla lettura degli atti probatori dibattimentali la prova che l'affare fosse stato voluto dai compartecipi senza l'importazione in Italia della droga. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 56 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.Argomenta che la Corte di appello nel valutare il motivo di doglianza relativo al disposto dell'art. 56 cod.pen. aveva espresso una motivazione apparente ed in contrasto con il principio di diritto secondo cui l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante e ritenendo, erroneamente, che la doglianza proposta fosse relativa al tema del reato impossibile, questione mai posta con i motivi di appello; asseriva, inoltre, che le trattative affidanti erano giunte alla conclusione dell'accordo sulla base della durata dei contratti, omettendo di indicare gli elementi essenziali dell'accordo (parti, quantità e qualità della droga, prezzo, luogo della cessione). Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto raggiunta la prova dell'ingente quantità, in modo congetturale sul presupposto dei 50/5 Kg e richiamava, quanto alla purezza, la e-mail del 10.06.2009, omettendo, però, di valutare quella del giorno successivo, con la quale si comunicava che la partita era stata già ritirata, di tal che non vi era certezza probatoria sulla quantità trattata e su dato ponderale. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen.e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente, richiamando la violenza nel tenore delle telefonate e la sua indomita capacità a delinquere, senza valutare, però, tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod.pen. con riferimento alle aggravanti speciali di cui agli artt. 73, comma 6, e 80 dpr n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva applicato il cumulo materiale delle due circostanze invece del concorso formale calcolato sulla circostanza più grave. Con l'ottavo motivo deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel giustificare l'entità del trattamento sanzionatorio, aveva valorizzato due volte l'elemento fattuale della quantità della droga, sia per determinare la pena base che l'aumento per le circostanze aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi per cassazione. A mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 178-185-420 ter cod.proc.pen.Argomenta che con il primo motivo di appello aveva rappresentato che, nelle more del giudizio di primo grado, era sopravvenuto lo stato detentivo a seguito di ordine di carcerazione per altra causa eseguito il 03.05.2018 e che, quindi, il ricorrente era stato impossibilitato a presenziare alle udienze di primo grado tenutesi dal 14.5.2018 al 04.06.2018; la Corte di appello aveva rigettato la doglianza riportandosi al consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, secondo cui è onere dell'imputato o del suo difensore attivarsi diligentemente per rappresentare all'autorità giudiziaria il sopravvenuto stato detentivo; nella specie, però, il difensore di fiducia aveva abbandonato la difesa e l'imputato era rimasto ignaro di tale circostanza; evidenzia che la carenza di diligenza del difensore non può riverberarsi sui diritti costituzionalmente garantiti dell'imputato, a meno che non risulti una rinuncia espressa a comparire da parte dell'interessato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento del fatto con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di appello non aveva valorizzato molteplici elementi di fatto successivi alla commissione del reato dedotti in sede di gravame (assunzione a tempo indeterminato presso l'USL di Perugia, prestazione di assistenza domiciliare alla nonna gravemente inferma, svolgimento attività di volontariato), incorrendo anche in un travisamento del fatto, in quanto aveva erroneamente affermato che nessun elemento difensivo sarebbe stato fornito dalla difesa per avvalorare la richiesta. A mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza e violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. Argomenta che i Giudici di appello non avevano fornito alcuna risposta alle doglianze mosse con i motivi di appello in relazione all'affermazione di responsabilità per l'illecita importazione e detenzione di circa 2 Kg di sostanza stupefacente contestata, limitandosi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, che aveva interpretato in maniera apodittica il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate; nei motivi di appello si spiegava che le uniche conversazioni telefoniche valorizzate dal Tribunale erano intercorse con [OSCURATO:PERSONA] e, con riferimento al linguaggio criptico, si era evidenziato che nella sentenza di primo grado si richiamava una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Marta, in cui quest'ultima avrebbe riferito che il Flemma aveva con sé sostanza stupefacente pari a duemila euro (2 Kg di cocaina) e di essere disponibile a chiudere a 25 (25.000 euro al Kg) senza spiegare perché i termini "euro" e "smeraldo", menzionati dai conversanti, dovessero riferirsi alla sostanza stupefacente; neppure era stato spiegato perché nella predetta conversazione il prezzo della sostanza stupefacente era stato ripartita in euro 500 per il Flemma ed in euro 1.500 per l'Ambrosio; inoltre, non risultavano coerenti sotto il profilo temporale le conversazioni del 28.03.2006, avvenute dopo un mese dall'unico sequestro di sostanza stupefacente effettuato. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 56 cod.pen, 533 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che gli elementi costitutivi dei reati contestati al capo 13) dell'imputazione non sembrano perfettamente realizzati per la mancanza dell'oggetto costituente corpo del reato; l'imprecisata quantità di sostanza che l'imputato aveva intenzione di acquistare dal cartello colombiano, per il tramite della compagine calabrese, non solo non era stata mai rinvenuta né quantificata ma addirittura emergeva dalle intercettazioni che risultava del tutto inesistente; come si evinceva dalle intercettazioni, era chiaro l'intento dei colombiani di porre in essere una truffa ai danni della compagine albanese, in quanto era stato promessa una quantità di cocaina mai esistita; risultava, quindi, applicabile il disposto dell'art. 49, comma 2, cod.pen., essendo la condotta dell'imputato inidonea a realizzare l'evento lesivo; sul punto alcuna motivazione era stata addotta dalla Corte di appello. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante dell'ingente quantità; il ricorrente era risultato estraneo a tutte le dinamiche delittuose avendo svolto un ruolo marginale, simile ad un traduttore di lingua albanese unito al Zotaj da un sentimento di vecchia conoscenza, incompatibile con la consapevolezza sia della esistenza della sostanza stupefacente che della relativa quantità; inoltre la sussistenza della circostanza aggravante non aveva trovato riscontro probatorio, in quanto difettava(sequestr~ materiale o analisi della sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che, avendo la Corte di merito analizzato un'ipotesi delittuosa tentata e non essendovi sequestro di stupefacente, erano incomprensibili gli elementi che avevano condotto al diniego delle predette circostanze. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 56, comma 3, cod.pen., lamentando che, pur essendo emerso che il ricorrente aveva deciso liberamente di non essere più partecipe alla situazione criminosa e che, comunque, era stato una figura priva di potere, ignaro dell'organizzazione e dei fini criminali, la Corte di appello si era limitata a riportare anche sul punto le argomentazioni del primo giudice. Il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 6 cod.pen. e 521 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Si argomenta che sia in primo grado che in sede di appello si era eccepito il vizio di giurisdizione del giudice italiano in quanto la condotta illecita si era svolta interamente all'estero; la Corte di appello aveva confermato la valutazione del Tribunale richiamandone le argomentazioni, nulla osservando in ordine alle doglianza difensive che evidenziavano xhile dichiarazioni del propalante Trimboli che aveva riferito che l'acquisto della droga era avvenuto in Spagna e che l'ordine di acquisto era partito dalla Colombia; inoltre, era stato eccepito in sede di gravame la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. ma sul punto nulla era stato argomentato dai Giudici di appello. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod.proc.pen., 56 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Si argomenta che la difesa del ricorrente aveva evidenziato come ricorressero nella fattispecie in esame gli estremi del tentativo non punibile, essendo emersi meri contatti o comunicazioni e non effettive trattative illecite; era, inoltre, emerso che il venditore non aveva mai voluto realmente cedere la cocaina e che non aveva la effettiva disponibilità dello stupefacente; risultava, poi, incerto il prezzo concordato e contradditorie le dichiarazioni rese dal propalante Trimboli e dall'operante, il luogotenente Notaro; era, poi, censurabile l'affermazione contenuta nella sentenza impugnato\ quanto al ruolo determinante svolto dal ricorrente nella fase delle trattative; risultava, quindi, palese la violazione del principio della certezza della prova di cui all'art. 533 cod.proc.pen. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Si argomenta che era rimasto incerto il quantitativo della droga oggetto dell'affare né era intervento alcun sequestro della sostanza stupefacente, mai scambiata tra le parti e la cui effettiva disponibilità da parte del cedente non era certa; la Corte di appello aveva ritenuto applicabile la circostanza aggravante della ingente quantità senza fornire alcuna idonea motivazione al riguardo. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si lamenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando con motivazione apparente la gravità del fatto senza considerare che ci si trovava di fronte ad un'ipotesi tentata e che non vi era mai stata effettiva cessione di sostanza stupefacente; peraltro, il Procuratore generale, in sede di conclusioni, aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la Corte di appello non aveva risposto alla doglianza della illegittima parificazione dell'entità del trattamento sanzionatorio del Cortese a quella dei copimputati Zoltaj e [OSCURATO:PERSONA], stante l'evidente differenza delle condotte. Infine, il quantitativo della sostanza stupefacente era stato illegittimamente considerato due volte sia per determinare la pena base che per l'aumento ali=pourd per la ritenuta aggravante della ingente quantità. I difensori del Cortese hanno depositato memoria difensiva, nella quale hanno concluso riportandosi integralmente ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Vanno previamente esaminati il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonchè il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi ad oggetto questioni di carattere preliminare. 1.1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], entrambi aventi ad oggetto il tema della giurisdizione italiana in relazione al reato di cui al capo 13) dell'imputazione, sono manifestamente infondati. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana con riferimento all'art.6 cod.pen. rimarcando che la norma in questione prevede la perseguibilità in Italia quando nel territorio italiano sia stato realizzato anche solo un frammento della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrente; la Corte di appello, nel disattendere i motivi di gravame proposti sul punto, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice (vedi pag 30,31 e 35), specificando che in territorio italiano era stata attuata da parte dei due fratelli Cortese la fase organizzativa dell'affare illecito (stabilire il contatto in Italia con gli albanesi ed organizzare unitamente a (pro la trasferta in Spagna per procedere all'acquisto della sostanza stupefacente) e che tale frammento della condotta radicava la giurisdizione italiana in relazione ai fatti contestati. La decisione è aderente al dato normativo nonché conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia. Il criterio adottato nell'art. 6 cod.pen. ("Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.") al fine di stabilire i limiti della giurisdizione penale interna è quello dell'"ubiquità allargata", avendo attribuito il legislatore nazionale - all'evidente fine di estendere al massimo l'efficacia e l'applicazione della legge penale nazionale - rilevanza anche al fatto che solo una parte dell'azione sia avvenuta in Italia. E secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, opportunamente richiamato dai Giudici di merito, è sufficiente, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, che nel territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la porzione della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. Ne consegue, quindi, che il reato si considera commesso nel territorio nazionale anche quando il frammento dell'azione ivi realizzata non corrisponda ad una parte di quella che tipizza la fattispecie legale contestata, purchè, per l'appunto, sussista un collegamento funzionale tra il primo e la seconda (Sez.5 n.57018 del 15/10/2018, Rv.274376 - 01; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Rv. 269062; Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Rv. 270686; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016 - dep. 2017, Rv. 268599; Sez. 1, n. 41093 del 06/05/2014, Rv. 260703; Sez. 6, n. 13085 del 3 ottobre 2013, Rv. 259486; Sez. 4, n. 44837 del 11/10/2012, Rv. 254968). 1.2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. / tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità/ e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod.proc. pen. (Sez. 1 n.4 1632, del 03/05/2019, Rv. 277139 - 01;Sez.2, n.13463 del 26/02/2013, dep.22/03/2013, Rv.254910 - 01; Sez.6, n.25806 del 20/02/2014,Rv.259675 - 01; Sez.2,n.43606 del 10/10/2003, Rv.227676 - 01; Sez. 1, n. 12082, del 06/10/2000, Rv.217345 - 01). Anche da ultimo (Sez 5, n. 12737 del 17/02/2020, Rv. 278863 - 02) si è ribadito che non è causa di nullità della sentenza l'aver proceduto all'esame dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle conversazioni registrate sui supporti informatici. Ed è stato anche osservato che in materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez.4, n. 34807 del 02/07/2010, Rv. 248089 - 01 Sez.6, n. 31739 del 22/05/2003, Rv.226202 -01). La Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità qui riproposta, rimarcando anche che la deposizione dei testi era avvenuta sotto il costante controllo delle difese e che nulla era stato dedotto in ordine ad eventuali discrasie tra quanto riferito dai testi e quanto intercettato (pag 38 della sentenza impugnata). 2. Prima di procedere all'esame degli ulteriori motivi dei singoli ricorsi, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni che di illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei motivi di ricorso presentati dagli imputati. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità - per quanto rileva in questa sede - e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n.8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv.262423). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, Rv. 223061). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988). Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez.2, 12/02/2009, n. 8619). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Alla luce dei suesposti principi di diritto, dunque, vanno esaminati i motivi di ricorso. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato contestato al capo 8) per aver concorso nella condotta di importazione di 910 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina giunta a Roma contenuta in ovuli di lattice ingeriti dai corrieri (due appartenenti alla polizia venezuelana), sostanza che veniva sequestrata presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel richiamare e confermare le valutazioni del giudice di primo grado, affermava, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che, in relazione al fatto contestato, le complessive risultanze istruttorie (contenuto delle intercettazioni, immagini videoriprese, servizio di osservazione di p.g.) avevano consentito di accertare che lo [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze di tempo e di luogo contestate, aveva apportato un contributo concorsuale alla importazione della sostanza stupefacente, ricevendo dai venditori le informazioni necessarie per il prelievo della sostanza e comunicandole agli altri compartecipi presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA], nonchè recandosi, successivamente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, presso il luogo concordato per la consegna della sostanza stupefacente (pag 28 della sentenza impugnata e pagg da 82 ad 88 della sentenza di primo grado). Risulta, quindi, ben individuato il contributo agevolatore fornito alla commissione del reato dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale realizzava la sua condotta partecipativa nella fase attuativa della operazione illecita. La Corte territoriale esprimeva congrua e logica motivazione anche in ordine ai criteri utilizzati per l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati e la censura si pone ai confini dell'inammissibilità, in quanto con essa il ricorrente ripropone sostanzialmente le medesime doglianze prospettate in appello e motivatamente respinte, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni dei Giudici di merito. Va ricordato che questa Corte ha affermato (cfr tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione - come nella specie- risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo l'orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, senza la necessità che vi sia stata una effettiva 'traditio' dello stesso, purchè della esistenza della sostanza ovvero della sua disponibilità da parte del venditore vi sia certezza (con la conseguenza che nella fase antecedente all'incontro delle volontà può configurarsi il tentativo in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale: in questo senso, tra le altre, Sez.4, n.6498 del 26/01/2021, Rv.280932 - 01; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717; Sez.3, n.7806 del 15/11/2017,dep.19/02/2018, Rv.272446 - 01). La Corte territoriale, in linea con il suesposto principio di diritto, ha ritenuto che il fatto accertato integrasse la fattispecie consumata del reato di importazione di sostanza stupefacente, atteso che l'accordo per l'acquisto dello stupefacente era stato raggiunto e che si era ormai nella fase esecutiva della illecita contrattazione diretta alla consegna della merce agli acquirenti. Né coglie nel segno la doglianza difensiva che evidenzia come nella giurisprudenza di questa Corte vi sia un diverso orientamento, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo a ciò finalizzato, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore. Secondo tale orientamento tale ultima circostanza si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4 -n.49896 del 15/10/2019, Rv. 277949 - 04; Sez. 6,n. 37478 del 16/04/2014, dep.11/09/2014, Rv. 260276 - 01; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Rv. 250560 - 01, per la quale, altrimenti, è necessario l'effettivo ingresso dello stupefacente nel territorio nazionale, anche se solamente alla frontiera "geografico-politica"ifSez. 2,n.486 del 21/12/1998, dep. 15/01/1999, Rv. 212252 - 01; Sez. 1, n.1498 del 07/03/1996, Rv. 204927 - 01; Sez.6, n.6159 del 24/02/1995, dep.27/05/1995, Rv.201696 - 01) . Ebbene, è evidente che, nella specie, pacificamente l'ingresso dello stupefacente nel territorio italiano era già avvenuto al momento del sequestro della sostanza stupefacente e, quindi, il reato in questione si connota quale fattispecie consumata anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dal ricorrente. Non va, quindi, accolta la richiesta ex art. 618 cod.proc.pen. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con logica ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente non fosse di minima importanza in considerazione del ruolo essenziale assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] nella fase attuativa della illecita contrattazione. Va ricordato che la ragione della diminuzione della pena, nell'ipotesi in cui l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, risiede nella minore capacità a delinquere dimostrata dal singolo concorrente, trovando la diminuzione della pena giustificazione in una ridotta pericolosità del correo e ciò presuppone una valutazione dell'efficienza dell'apporto causale arrecato da ciascun singolo concorrente. Ne consegue, da un lato, che l'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato comporta un esame dell'apporto causale delle condotte concorrenti e, dall'altro, che un tale esame, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità, se logicamente e congruamente motivato. In particolare, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l'apporto del concorrente non abbia avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma abbia assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.G.e [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256035) sicché deve escludersi l'applicabilità dell'attenuante quando, come nella specie, l'opera prestata, insistendo sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza nella fase esecutiva del delitto. Peraltro, come rimarcato dalla stessa Corte territoriale, nella specie, opera il divieto di concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, previsto dall'art. 114, comma secondo, cod. pen. per il caso in cui il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più (art. 112 cod. pen.). 3.4. L'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato contestato al capo 3) per aver concorso nella condotta di importazione di circa 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Spagna a mezzo di venditori sudamericani nonchè del reato contestato al capo 4) per aver concorso nella condotta di importazione di gr 370 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Colombia. 4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808) . Il giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977). Il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, infatti, può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez.6, n.11907 del 13/12/2013, dep.12/03/2014, Rv.259893;Sez.4, n.47095 del 02/12/2009, Rv.245996). Nella specie, la Corte territoriale, ha rimarcato come le prove richieste non potessero considerarsi nuove e come non fossero necessarie ai fini della decisione, ribadendo la completezza del materiale istruttorio (costituito non solo dalle videoregistrazioni del 28.02.2006 ma anche da dichiarazioni testimoniali e risultanze delle intercettazioni telefoniche) con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità che si sottraggono al sindacato di legittimità (pag 20 e 21 della sentenza impugnata). Il ricorrente neppure si confronta criticamente con il percorso argomentativo della Corte territoriale, profilandosi per tale aspetto anche la genericità del motivo proposto. 4.2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, tutti afferenti a vizi motivazionali relativi all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili. Il ricorrente propone doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, sollecitando, in sostanza, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, le censure pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Tuttavia, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, anche valutando le ipotesi alternative dedotte dalla difesa, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale (cfr pagg 19-25, della sentenza impugnata), infatti, nel richiamare e confermare le valutazioni del giudice di primo grado, ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che: in relazione al fatto contestato al capo 3) dell'imputazione, le complessive risultanze istruttorie (videoregistrazioni del 28.02.2006, dichiarazioni testimoniali e risultanze delle intercettazioni telefoniche) avevano consentito di accertare la condotta di importazione contestata e, in particolare, sia il contenuto della illecita contrattazione- durante la quale l'Ambrosio aveva svolto il ruolo di intermediario tra i venditori sudamericani, che in Spagna hanno un referente di nome Marta, e gli acquirenti italiani ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - che la fase della consegna della sostanza stupefacente, avvenuta in Pesaro (parte a [OSCURATO:PERSONA] e parte a [OSCURATO:PERSONA]) ed alla quale aveva dato il suo contributo rilevante l'Ambrosio, che la riceveva da [OSCURATO:PERSONA] e poi la consegnava agli acquirenti; successivamente alla consegna dello stupefacente, l'Ambrosio si attivava anche per ottenere il pagamento del corrispettivo, recandosi personalmente in Calabria per ottenere il pagamento di quanto dovuto da [OSCURATO:PERSONA]; in relazione al capo 4) dell'imputazione le complessive risultanze istruttorie (contenuto intercettazioni, esiti attività investigativa di p.g., documentazione acquisita, dichiarazione testimoniale) comprovavano un ulteriore approvvigionamento di sostanza stupefacente dalla Colombia da parte dell'Ambrosio attraverso accordi telefonici diretti con i fornitori Pablo e [OSCURATO:PERSONA] (gr 370 di cocaina recapitatagli tramite corriere internazionale TNT presso la sede dell'associazione di volontariato gestita dalla compagna) ed il relativo pagamento con somme inviate in Colombia a mezzo della sub-agenzia [OSCURATO:PERSONA] dello stesso Ambrosio. Le doglianze mosse dal ricorrente ripropongono le medesime questioni di fatto dedotte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha espresso congrua e logica motivazione e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza, profilandosi sotto tale aspetto anche come genericamente proposte. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato contestato al capo 7) per aver concorso nella tentata importazione di gr 370 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Colombia. 5.1. Il primo motivo di ricorso è stato già esaminato e valutato infondato al paragrafo 1.2. che si richiama. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana (Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Rv. 273246 - 01) e che la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez.2, n. 26078 del 09/06/2016, Rv.267157 - 01). Nella specie, il motivo proposto è del tutto generico, non risultando dalla sentenza di appello che la mancata conoscenza della lingua sia stata eccepita nè lo stesso ricorrente indica elementi da cui desumere aliunde che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta. 5.3. Il terzo motivo di ricorso e la correlata doglianza esposta nei motivi aggiunti sono manifestamente infondati. Il divieto di bis in idem, che rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art. 345 cod. proc. pen Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799).Tale ricostruzione è stata ribadita ed ulteriormente verificata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 31.5.-21.7.2016), che ha analizzato la relazione tra la nozione di medesimo fatto valevole per il diritto nazionale e quella che risulta assunto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ed ha escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito all'idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha chiarito, in particolare, che la Convenzione europea impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si è concretamente prodotto a causa della prima. Dunque, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. In altri termini, deve essere respinta la tendenza ad espandere il concetto di identità del fatto fino a richiedere, quale presupposto per la sua sussistenza, la sola generica identità della condotta; è invece necessario che l'interprete proceda ad analizzare tutti gli elementi costitutivi, seppure riferendosi a un confronto fra fatti materiali e non semplicemente a un confronto fra disposizioni sanzionatorie. Tali principi, calati nel caso di specie, evidenziano la manifesta infondatezza della doglianza, atteso che, come ben evidenziato dalla Corte d'appello, non vi è identità tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che certamente attengono ad eventi naturalistici ben diversi, attesa la diversità dell'oggetto materiale delle stesse; la Corte territoriale ha anche spiegato che il riferimento anche ai fatti di cui al capo 7) da parte del Tribunale, condotta per la quale non vi era stata alcuna contestazione o esercizio di azione penale in quel procedimento, era stato effettuato al solo fine di valutare la sussistenza del contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. . Le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale sono congrue e logiche e si sottraggono, pertanto, al sindacato di legittimità.Va ricordato che l'accertamento circa la sussistenza o meno dello stesso fatto, ai fini dell'applicabilità del divieto di bis in idem, è, infatti, un tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, che si sottrae al controllo di legittimità ove risulti congruamente motivato (Sez.6, n.9301 del 19/04/1995, Rv.203081). 5.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La doglianza proposta, peraltro in termini generici, non trova riscontro nella sentenza impugnata, ove, i Giudici di appello hanno proceduto alla rideterminazione della pena, alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Cost. (pag 28 della sentenza di appello); del pari inammissibile per genericità la doglianza afferente alla dedotta violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato contestato al capo 1), per aver partecipato all'associazione criminosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e del reato contestato al capo 5), per aver concorso nell'importazione di una partita di cocaina giunta in Italia a mezzo di un'amaca intrisa della sostanza stupefacente. 6.1. Il primo motivo di ricorso è stato già esaminato e valutato infondato al paragrafo 1.2. che si richiama. 6.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Richiamato il principio di diritto enunciato al paragrafo 4.2., va osservato che la Corte territoriale (cfr pagg 39-41, della sentenza impugnata), nel richiamare e confermare le valutazioni del giudice di primo grado, ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che: in relazione al fatto contestato al capo 5) dell'imputazione, le complessive risultanze istruttorie (dichiarazioni testimoniali, intercettazioni audio e video) avevano consentito di accertare la condotta di importazione contestata (importazione di una partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina giunta in Italia attraverso la spedizione concordata di un'amaca intrisa della sostanza stupefacente) e, in particolare, la fase della estrazione della sostanza stupefacente alla quale aveva dato il suo contributo rilevante il [OSCURATO:PERSONA], che era stato costantemente presente presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA] ove di procedeva all'operazione di raffinazione, alla quale -il-- il [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato attivamente; il giorno 8.2.2007 il [OSCURATO:PERSONA] veniva fermato ed arrestato nel momento in cui usciva dal predetto casolare e, all'esito della perquisizione, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente. Le doglianze mosse dal ricorrente ripropongono le medesime questioni di fatto dedotte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha espresso congrua e logica motivazione, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni della sentenza, profilandosi sotto tale aspetto anche la genericità delle doglianze. Né coglie nel segno la dedotta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648). La motivazione offerta dalla Corte di merito è in linea con il suesposto principio e, a fronte della ipotesi delittuosa contestata, risulta ben individuato il contributo agevolatore fornito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella complessiva operazione illecita volta ad immettere sul mercato la droga, apportava il suo contributo nella fase della raffinazione della sostanza stupefacente; non si profila, conseguentemente, la dedotta diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, essendo la contestazione relativa a condotta concorsuale in relazione alle ipotesi delittuose di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La doglianza difensiva è, dunque, manifestamente infondata. Risulta del tutto generica, poi, la dedotta assenza di offensività della condotta, avendo la Corte di merito, in aderenza alle risultanze istruttorie richiamate, evidenziato che l'attività di raffinazione della sostanza stupefacente era andata a buon fine e specificato il quantitativo che era stato ricavato dalle operazioni di estrazioni (cfr pag 40 della sentenza impugnata); la doglianza è meramente contestativa e priva di confronto con le puntuali argomentazioni dei Giudici di appello. 6.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le valutazioni effettuate dalla Corte di appello in ordine alla prova della sussistenza della associazione ex art. 74 T.U. d.P.R. ed alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA] sono conformi ai principi di diritto affermati in subiecta materia da questa Suprema Corte. Va ricordato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n.27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01; Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01). Questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata dì reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez.4, n.44183 del 02/10/2013, Rv. 257582 Sez. 1, n 10758 del 18.02.2009, Rv. 242897). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quindi, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282); è, pertanto, sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Con riferimento all'elemento organizzativo, per la configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è necessaria la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Sez.2, n.19146 del 20/02/2019, Rv.275583 - 01; Sez.2, n.16540 del 27/03/2013, Rv.255491 - 01; Sez.6, n.3886 del 07/11/2011, dep.31/01/2012, Rv.251562 - 01; Sez 1, n.30463 del 07/07/2011, Rv.251011-01; Sez.6,n.25454 del 13/02/2009, Rv 244520-01. Si è affermato, in particolare, che non solo è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni ma anche che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743). E si è osservato che l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico, quanto - soprattutto - nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, infatti, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto (cfr in termini, Sez.3, n.6871 del 08/07/2016, dep.14/02/2017, Rv.269150 - 01, che ha osservato, più in particolare, che quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa e che nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere -e normalmente sono - quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo; un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali -che non possono ovviamente essere predeterminate per legge- ma è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte -eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili- persegue il fine di commettere più delitti). Va, infine, ricordato che, in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843, citata anche dal ricorrente; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646); e tuttavia è altrettanto vero che, da un lato, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441; Sez. 5, n. 6026 del 25/03/1997, Puglia, Rv. 208088); dall'altro che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione; l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, dunque, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073).Tanto premesso, va osservato che, nella specie, i Giudici di merito (cfr pag da 134 a 139 della sentenza di primo grado e pagg. 43,44 e 45 della sentenza di appello) si sono soffermati a lungo nel descrivere i plurimi elementi fattuali - emersi dalle complessive risultanze istruttorie - dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto il medesimo progetto criminale (i consistenti quantitativi di droga, progressivamente intercettati e sequestrati ed il loro valore economico, i lunghi tempi richiesti dalle articolate trattative e dalla organizzazione dei trasporti internazionali, l'apporto di molteplici persone alle operazioni di importazioni dissimulate attraverso transazioni commerciali, presupponenti complesse attività, quali trasporto, sdoganamento e stoccaggio dello stupefacente nel luogo di arrivo e smistamento nel territorio italiano; presenza sul territorio calabrese di un nucleo stabile di soggetti dediti in maniera continuativa e sistematicq al narcotraffico). Sono state diffusamente descritte anche le modalità operative del sodalizio che si avvaleva di un apparato organizzativo strutturato, caratterizzato da apporti contributivi di più persone, con identità e comunanza di obiettivi, sia in [OSCURATO:PERSONA] (in Colombia dimorava stabilmente il Trimboli che organizzava le importazioni di droga; [OSCURATO:PERSONA] spesso trascorreva dei mesi in Colombia per organizzare le importazioni) che in territorio italiano (in Calabria, ove risultava radicato un nucleo stabile ed organizzato di soggetto dediti in modo continuativo e sistematico al narcotraffico), con collaudate e ripetute modalità di comunicazione per via telematica (mediante scrittura di mail non spedite e lasciate nella cartella delle bozze il tempo necessario perché fossero visualizzate dall'altra parte), utilizzo di linguaggio criptico e di utenze telefoniche sicure, nonchè predisposizione di un luogo operativo comune (garage di proprietà dei Cortese, ove era stato posizionato il computer per procedere alle comunicazioni telematiche, secondo le modalità programmate, e nel quale si tenevano riunioni tra i sodali). La Corte territoriale, in particolare, nel richiamare e confermare le argomentazioni del Tribunale ha, poi, ampiamento motivato in ordine allo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione ed alla condivisione del programma delittuoso, non solo considerando l'esecuzione del reato-fine contestato, ma anche una serie di condotte dimostrative del fattivo impegno del [OSCURATO:PERSONA] per garantire l'esistenza del sodalizio e sostenerne il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi (conoscenza delle attività illecite in itinere, effettuazione di trasferimenti di denaro in favore del [OSCURATO:PERSONA] in trasferta in America latina, con indicazione di mittenti falsi, collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] nella cura della fase di incasso del denaro; continue collaborazioni con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi delle contrattazioni illecite ed anche successivamente per risolvere connesse problematiche).I Giudici di merito hanno, dunque, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente inserito nella struttura associativa e contribuiva alla realizzazione del programma criminoso, coadiuvando l'attività dei fratelli Cortese e garantendo un costante apporto contributivo per assicurare il buon esito degli affari illeciti programmati; la sua adesione consapevole al vincolo associativo trovava conferma nei numerosi contatti con i sodali e nel lungo periodo di tempo in cui si erano snodati i diversi accadimenti, dimostrativi della condivisione del programma criminoso e del ruolo attivo svolto nel sodalizio criminoso. La motivazione è congrua e logica, nonché in linea con i suesposti principi di diritto =sp=ti e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 6.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato la gravità dei fatti, il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso ed il quantitativo di droga oggetto di importazione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se - come nella specie - congruamente motivato; la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata importazione contestato al capo 13) relativo alla vicenda svoltasi tra il giugno del 2008 e il luglio deI2009, in attuazione del programma criminoso finalizzato all'importazione in Italia, attraverso fornitori spagnoli, di un rilevante quantitativo di cocaina, che i due fratelli Cortese, Fabrizio e Francesco, si erano impegnati a rivendere ad un gruppo criminale albanese, del quale facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti in Italia e destinatari finali della sostanza stupefacente.7.1. Il primo motivo di ricorso è stato già esaminato e valutato manifestamente infondato al paragrafo 1.1. che si richiama. 7.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Diversamente, il cd. travisamento del fatto è precluso in sede di legittimità, esulando dai poteri della Suprema Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Nella specie, la doglianza proposta afferisce, in sostanza, ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, costituite dal contenuto delle intercettazioni, in relazione all'elemento della "trattativa affidante (individuazione dell'effettivo acquirente e della destinazione della droga, nonchè del prezzo e della quantità compravenduta), del tutto sganciata dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, che, nella prospettiva dedotta, non è deducibile in sede di legittimità. E' di palmare evidenza come, nel caso in esame, la tecnica espositiva impiegata dal ricorrente, basata sulla integrale riproduzione nel corpo del ricorso del flusso telematico intercettato e di stralci di dichiarazioni testimoniali, preceduta tu, dall'esposizione delle argomentazioni della sentenza impugnata al fineimostrare il vizio motivazionale dedotto, non coglie nel segno e cela una censura di merito, peraltro, anche formulata in maniera generica ed in violazione del principio di autosufficienza. Ed invero, è stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di travisamento della prova, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez.1, n.23308 del 18/11/2014, dep.29/05/2015, Rv.263601 Sez.4, n.37982 del 26/06/2008,Rv.241023). 7.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente lamenta, in maniera del tutto generica, che le risultanze istruttorie non comprovavano la circostanza che i compartecipi avessero voluto importare in Italia la sostanza stupefacente, acquistata presso fornitori spagnoli. La doglianza è meramente contestativa e priva di confronto critico con le complessive argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che, nel ricostruire la vicenda fattuale, evidenziava come, conclusesi le trattative per l'acquisto dello stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] era partito alla volta della Spagna per prelevare la droga e, quindi, consegnarla agli acquirenti albanesi, residenti in Italia (precisamente, in [OSCURATO:PERSONA]), ove essi avevano avuto i contatti preliminari con [OSCURATO:PERSONA]; la destinazione finale dello stupefacente era, quindi, il territorio italiano, ove risiedevano gli acquirenti. Va ribadito che il motivo del ricorso per cassazione deve necessariamente confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). 7.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del Tribunale, evidenziando, innanzitutto, come non potesse configurarsi l'ipotesi di reato impossibile, in quanto, secondo le risultanze istruttorie, la sostanza stupefacente, che non era stata consegnata dai fornitori dopo il pagamento del relativo prezzo, era da ritenersi effettivamente esistente: Tale dato si evinceva chiaramente dal contenuto delle comunicazioni intercettate, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], che si era fatto garante della affidabilità dei fornitori spagnoli, aveva affermato che la sostanza stupefacente era disponibile; inoltre, dopo la mancata consegna dello stupefacente, secondo il tenore delle conversazioni intercettate nei vari contatti tra i soggetti, tale evenienza era stata chiarita con il riferimento al fatto che i "soldi erano stati rubati" e mai ipotizzando una truffa consumata ai danni degli albanesi. Il percorso argomentativo della Corte di appello è congruo e logico ed in linea con il consolidato principio di diritto, secondo cui l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Rv.264396 - 01). I Giudici di appello, poi, nel confermare la valutazione del Tribunale, che aveva ravvisato nella condotta accertata gli estremi del tentativo punibile, rimarcavano che le trattative, in realtà, si erano esaurite fino alla conclusione dell'accordo, il cui contenuto era emerso, in maniera specifica, dalle risultanze istruttorie, sia con riferimento alla quantità della sostanza stupefacente (cinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina) che al prezzo dell'acquisto (tra i 27 ed i 30.000 euro al chilo), ed al luogo di consegna dello stupefacente ( il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era partito alla volta della Spagna per prelevare la droga e consegnarla allo Zotaj, già in possesso del denaro pattuito per procedere al pagamento). Il ricorrente non solo non si confronta con le articolate argomentazioni della Corte territoriale, profilandosi quindi la doglianza come meramente contestativa e genericamente formulata, ma si dilunga in inammissibili rilievi in fatto, tesi alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 7.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale (Sez.4, n.21377 del 09/07/2020, Rv.279512 - 01; Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, Rv. 267873; Sez.3, n.7385 del 19/11/2014, dep.19/02/2015, Rv.262409 - 01;Sez.2,n.44220 del 18/10/2013, Rv.257666 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante, rimarcando che, secondo le risultanze istruttorie, "l'affare prevedeva l'importazione di ben cinque kg di droga, il prezzo oscillava tra i 27.000 e i 30.000 euro al kg", come attestato dallo scambio di notizie con il meccanismo della cartella-bozze, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva anche indicato che la sostanza era "vergine al 95%" (mali del 10.06.2009). Risulta evidente che tali elementi di prova, alla luce dei principi di diritto suesposti, integrano la circostanza contestata, essendo stati valorizzati dai Giudici di merito, specifici elementi oggettivi, quali il riferimento fatto dai conversanti alla particolare purezza della droga ed al quantitativo oggetto della illecita contrattazione; sulla base di tali dati, quindi, correttamente è stata ritenuta superata, in maniera consistente, la soglia al di sotto della quale non può porsi un problema di ingente quantità (da calcolarsi in base al meccanismo del moltiplicatore- 2000- e del valore soglia -per la cocaina pari a 750 mg-, come indicato dalle Sezioni Unite del 2012 nella sentenza n. 36258 del 2012, nel procedimento P.G. e Biondi, criterio la cui validità è stata ribadita nella successiva Sezioni Unite n. 14722 del 30 gennaio 2020, Polito). Il ricorrente deduce il travisamento della prova, lamentando l'omessa valutazione del contenuto della mali del 11.6.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] comunicava che la partita di droga era stata già ritirata. La doglianza è inammissibile in quanto il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali tale dato, non tenuto presente dal giudice, risulti decisivo per la tenuta logica della motivazione già adottata, sia cioè tale da mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativo sottoposto ad esame. Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità della doglianza (Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv.265053; Sez.3, n.43322 del 02/07/2014, Rv.260994; Sez.2, n.26725 del 01/03/2013, Rv.256723; Sez.6, n.29263 del 08/07/2010, Rv.248192;Sez.1, n.6112 del 22/01/2009, Rv.243225; Sez.6, n.10951 del 15/03/2006, Rv.233711; Sez.6, n.14054 del 24/03/2006, Rv.233454). 7.6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo le modalità del fatto elemento di prevalente rilievo ostativo e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell'imputato, in quanto dimostrative della indomita capacità a delinquere dello Zotaj (cfr pag 34 della sentenza impugnata). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 7.7. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. ol(,- La circostanzaArt. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 non è circostanza ad effetto speciale (non comportando un aumento di pena superiore ad un terzo della pena prevista per la fattispecie semplice) e, pertanto, correttamente la Corte di appello, nel determinare l'aumento di pena per le due circostanze aggravanti (art 80, comma 2 e 73, comma 6 d.P.R.) ha applicato il disposto dell'art. 63, commi 2 e 3, cod.pen. 7.8. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rimodulato il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, rideterminando la pena base in misura pari al minimo edittale, tenendo conto della cornice edittale stabiliat per la fattispecie in forma tentata, richiamando la sia gravità del fatto che la quantità di droga, adempiendo così al relativo obbligo motivazionale. Va ricordato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). Ed è stato affermato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). Inoltre, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valutare ai fini della quantificazione della pena un fatto integrante una specifica circostanza aggravante, pur se ritenuta, all'esito del giudizio di comparazione, equivalente alle circostanze attenuanti, in quanto elemento che concorre a determinare il disvalore del fatto (Sez.3 n. 15206 del 21/11/2019, dep.15/05/2020, Rv.279067 - 03). 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono parzialmente fondati, secondo le argomentazioni che seguono. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui al capo 3) per aver concorso nella condotta di importazione di circa 2 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Spagna a mezzo di venditori sudamericani. 8.1. Il primo motivo del ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato, che va qui ribadito, che in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente" (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez.5, n.42888 del 05/06/2014, Rv.260677 - 01; Sez. 4,n. 14416 del 01/02/2012, Rv.253301 - 01).Sez. 6, n. 841 del 14.12.2011, RV.251572-01; Sez. 6,n. 44421 del 13/11/2008,Rv.241605 - 01). Nella specie, la Corte territoriale, nel disattendere la doglianza qui riproposta, ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, rimarcando come costituisse circostanza pacifica che né l'imputato né il suo difensore avessero mai comunicato il sopravvenuto impedimento a comparire del Flemma, determinato dalla detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo. Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere la nullità del giudizio, inerente alla violazione dell'art. 178 cod.proc.pen. 8.2. E' inammissibile il motivo di ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale (cfr pagg 22 e 23, della sentenza impugnata), nel richiamare e confermare le valutazioni del giudice di primo grado, ha affermato, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e logiche e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, che: in relazione al fatto contestato al capo 3) dell'imputazione, le complessive risultanze istruttorie (videoregistrazioni del 28.02.2006, dichiarazioni testimoniali e risultanze delle intercettazioni telefoniche) avevano consentito di accertare la condotta di importazione contestata e, in particolare, per quanto qui rileva, la fase della consegna della sostanza stupefacente, avvenuta in Pesaro, da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'intermediario [OSCURATO:PERSONA], il quale, poi, la consegnava agli acquirenti. Le doglianze mosse dal ricorrente ripropongono le medesime questioni di fatto dedotte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha espresso congrua e logica motivazione e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza, profilandosi sotto tale aspetto anche come genericamente proposte. 8.3. E', invece, fondato il primo motivo del ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello, con il quale si censurava la motivazione del primo giudice in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (mancata considerazione del comportamento successivo al reato, con allegazione di specifica documentazione), si limitava ad effettuare un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza fornire specifica risposta alle censure difensive ed anzi, affermando, erroneamente, che la difesa non aveva dedotto alcun elemento nuovo sul punto. Va ricordato che il Giudice di appello, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale (cfr. Sez.3, n. 24252 del 13/05/2010, Rv.247287). Deve, quindi essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez.6, n.49754 del 21/11/2012, Rv.254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233082). In accoglimento di tale motivo, pertanto, la sentenza va annullata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al punto relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata importazione contestato al capo 13) relativo alla vicenda svoltasi tra il giugno del 2008 e il luglio del 2009, in attuazione del programma criminoso finalizzato all'importazione in Italia, attraverso fornitori spagnoli, di un rilevante quantitativo di cocaina, che i due fratelli Cortese, Fabrizio e Francesco, si erano impegnati a rivendere ad un gruppo criminale albanese, del quale facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti in Italia e destinatari finali della sostanza stupefacente. 9.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La dedotta configurabilità dell'ipotesi di reato impossibile è del tutto destituita di fondamento, richiamandosi, in relazione a tale aspetto, le argomentazioni svolte al paragrafo 7.4. 9.2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. I dedotti vizi in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 sono del tutto destituiti di fondamento, richiamandosi in merito le argomentazioni di cui al paragrafo 7.5. 9.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Va richiamato il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705) ovvero non risultino concedibili per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento (Sez.5, n.30410 del 26/05/2011, Rv.250583; Sez.6,n.20383 del 21/04/2009, Rv.243841; sez. 5, 7212/1989 Rv.184373). Nella specie, il punto concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non aveva costituito oggetto di specifico motivo di gravame (risultando nell'atto di appello una mera richiesta, del tutto generica, solo in sede di conclusioni dell'atto di gravame) e, pertanto, alcun obbligo motivazionale gravava sulla Corte territoriale. 9.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, secondo il disposto dell'art. 56, comma 3, cod. pen., si ha desistenza volontaria, quando "il colpevole (che) volontariamente desiste dall'azione" ed è pacifico che, al pari di quanto accade per la operatività dell'istituto del recesso attivo, previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 56, che la desistenza richiede l'indefettibile requisito della volontarietà, nel senso che la norma è applicabile solamente se la scelta di desistere sia espressione di una libera e spontanea determinazione, e non anche il frutto di una costrizione di qualsivoglia natura, quale potrebbe essere la difficoltà obiettiva di portare a termine l'azione criminosa, la reazione della vittima, l'azione di prevenzione delle forze di polizia o il sopraggiungere di terzi soggetti.Questa Corte ha affermato, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, che la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento, deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (così, tra le tante, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647). E', quindi, configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano, comunque, la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (Sez.2, n.51514 del 05/12/2013, Rv.258076; Sez.5, n.13293 del 28/01/2013, Rv.255066; Sez.5 ,n.36919 del 11/07/2008, Rv.241595). Ciò posto, va evidenziato che nella sentenza impugnata, si dà atto, con argomentazioni congrue e logiche ed in aderenza alle risultanze istruttorie, che non poteva configurarsi una desistenza volontaria del Baco, in quanto la conversazione indicata dalla difesa, avvenuta con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nella quale l'uomo contattato avrebbe riferito di non essere più coinvolto nell'affare, era avvenuta in un momento successivo alla consumazione del reato e solo a seguito delle reazioni violente degli albanesi alla mancata consegna della sostanza stupefacente. La doglianza proposta, peraltro anche priva di confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, è, quindi, del tutto destituita di fondamento. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di tentata importazione contestato al capo 13) relativo alla vicenda svoltasi tra il giugno del 2008 e il luglio del 2009, in attuazione del programma criminoso finalizzato all'importazione in Italia, attraverso fornitori spagnoli, di un rilevante quantitativo di cocaina, che i due fratelli Cortese, Fabrizio e Francesco, si erano impegnati a rivendere ad un gruppo criminale albanese, del quale facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti in Italia e destinatari finali della sostanza stupefacente. 10.1. Il primo motivo di ricorso, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, è stato già esaminato e valutato manifestamente infondato al paragrafo 1.1. che si richiama. Del tutto generica e priva di concretezza è, poi, la dedotta violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. Il motivo caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. c) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.5, n.2896 del 09/12/1998, dep.03/03/1999, Rv.212610; Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962). 10.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. In relazione alle doglianze con le quali si deduce la non configurabilità nella condotta accertata di un tentativo punibile vanno richiamate le considerazioni già svolte al paragrafo 7.4. che si richiama. Con riferimento alla censura relativa alla valutazione della condotta partecipativa svolto dal [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche e dunque insindacabili in questa sede, rimarcava che il predetto aveva fornito un rilevante contributo agevolatore alla commissione del reato, coadiuvando i due fratelli, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase organizzativa della vicenda di importazione fungendo da tramite per l'incontro, in Italia, tra il fratello Francesco e gli acquirenti albanesi che, successivamente, seguendo le vicende del fratello in Spagna e, in quanto partecipe dell'affare, occupandosi di risolvere le questioni insorte con gli albanesi per la mancata consegna della sostanza stupefacente (cfr pag 35 della sentenza impugnata). A fronte di tale adeguato percorso argomentativo, il ricorrente propone doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, sollecitando, in sostanza, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 10.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I dedotti vizi in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 sono del tutto destituiti di fondamento, richiamandosi in merito le argomentazioni di cui al paragrafo 7.5. 10.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.Richiamati i principi di diritto in materia di applicazione delle circostanze generiche enunciati al paragrafo 7.6, va evidenziato che, nella specie, la Corte territoriale, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo le modalità del fatto elemento di prevalente rilievo ostativo, e decisivo ai fini della valutazione negativa della personalità dell'imputato, in quanto dimostrative dell'inserimento dell'imputato in un contesto criminale organizzato in maniera professionale e del ruolo rilevante ricoperto dal Cortese (cfr pag 36 della sentenza impugnata). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Anche le doglianze afferenti all'entità del trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate: la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto oggetto di censura, evidenziando il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, non certo marginale ma paritario rispetto agli altri concorrenti; quanto alla valutazione del quantitativo della sostanza stupefacente come dato polivalente vanno richiamate le considerazioni già esposte al paragrafo 7.8. 10.In definitiva, va così disposto: la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, dichiarando inammissibili, nel resto, i ricorsi prop