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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03387/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO 1.0uagoune Hicham ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesso nel gennaio-febbraio 2009.

2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato, essendosi il reato prescritto nel 2018 prima della sentenza della Corte di appello, anche tenuto conto dell'aumento per la riconosciuta recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Rileva il Collegio che, tenuto conto dell'aumento ex art. 157 ed ex art. 161 cod. pen., la recidiva comporta un allungamento del termini di prescrizione di anni 13 mesi 6 di reclusione.

Ciò significa che il reato in questione si prescriverà il 27 febbraio 2022.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],éstensore [OSCURATO:PERSONA] f'[OSCURATO:PERSONA] IN.

Cfl.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO 1.0uagoune Hicham ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 commesso nel gennaio-febbraio 2009. 2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato, essendosi il reato prescritto nel 2018 prima della sentenza della Corte di appello, anche tenuto conto dell'aumento per la riconosciuta recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Rileva il Collegio che, tenuto conto dell'aumento ex art. 157 ed ex art. 161 cod. pen., la recidiva comporta un allungamento del termini di prescrizione di anni 13 mesi 6 di reclusione. Ciò significa che il reato in questione si prescriverà il 27 febbraio 2022. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],éstensore [OSCURATO:PERSONA] f'[OSCURATO:PERSONA] IN. Cfl.
Sentenza Cassazione n. 03387/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris