CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20022/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 16 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 914/28/15, depositata in data 3 febbraio 2015 Oggetto: tributi – indice –estratto di ruolo N.20022/15 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente G E .[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato – come risulta dalla sentenza impugnata - gli estratti di ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria relativi a 27 cartelle di pagamento, di cui la contribuente ha eccepito l’omessa notificazione, contestando anche l’omessa notificazione dell’avviso di liquidazione. La ricorrente ha, inoltre, eccepito l’omessa notificazione della intimazione ad adempiere. 2. La CTP di Napoli, in contumacia dell’Agente della riscossione, ha accolto il ricorso, ritenendo che la società contribuente avesse interesse alla impugnazione dell’estratto di ruolo in assenza della notificazione delle cartelle presupposte. 3. La CTR della Campania , con sentenza qui impugnata – nel dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine ai ruoli emessi per il pagamento di cartelle relative a violazioni del Codice della strada –ha rigettatol’appello dell’Agente della Riscossione sul rilievo del l’omessa predisposizione della nota di produzione dei documenti in appello, in violazione dell’art. 24 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4. Propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione , affidato a quattro motivi ; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 53 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello sul rilievo preliminare della mancata compilazione dell’elenco dei documenti prodotti. Osserva parte ricorrente che l’art. 24 d. lgs. cit. non fa discendere dall’omessa predisposizione dell’elenco alcuna sanzionee osserva come dalla ricevuta di deposito dell’appello N.20022/15 R.G. Est. F. D’Aquino fossero stati depositati tre allegati, in cui unitamente all’appello venivano depositate la sentenza impugnata, gli estratti di ruolo, le relate di notifica e la visura camerale della società contribuente. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, osservandosi che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare il fascicolo dell’appellante, in cui vi era un «foliario» con indicazione degli atti e documenti prodotti, circostanza in fatto decisiva, in quanto la documentazione in appello era circostanza decisiva ai fini della prova della notificazione degli atti presupposti. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 22 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’interesse a impugnare l’estratto di ruolo, deducendo il ricorrente che l’estratto di ruolo non è atto che rientratra quelli suscettibili di impugnazione, in quanto costituisce mera interrogazione informatica dei dati relativi a una iscrizione a ruolo. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 22 d. lgs. n. 546/1992, per non avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il ricorso iniziale del contribuente, stante l’assoluta genericità delle deduzioni ivi contenute. Osserva, in particolare, come il ricorso introduttivo era carente delle indicazioni relative agli atti presupposti e, in particolare, alle cartelle relative a crediti tributari, né potesse impugnare cumulativamente più atti impositivi. 5. Occorre rilevare preliminarmente come il ricorso sia stato notificato dal ricorrente presso la sede legale della società intimata (Giugliano in Campania, [OSCURATO:PERSONA], 55). Risulta, inoltre, dalla sentenza impugnata che la società contribuente era contumace in N.20022/15 R.G. Est. F. D’Aquino appello, come emerge sia dalla narrativa della sentenza, siadalla parte motiva («il contribuente non si è costituito (…) le spese vanno compensate in ragione della mancata costituzione del contribuente»). Il ricorrente ha prodotto, inoltre, l’originario ricorso, dal quale risulta che l’elezione di domicilio presso il difensore riguardava il solo giudizio di primo grado. 6. Va osservato, al riguardo come la procura alle liti e l'elezione di domicilio siano atti ontologicamente distinti, per quanto atti funzionalmente connessi e posti in rapporto di reciproca interdipendenza. Sicché, ancorché la procura venga conferita per ogni stato e grado del giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti per il grado per il quale è stata conferita , ove la stessa non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio(Cass., Sez. I, 25 luglio 2006, n. 16952). 7. Nel qual caso, è nulla in linea generale (per il giudizio ordinario) lanotifica del ricorso per cassazione effettuata all’intimato nel domicilio eletto (negozialmentein forma priva di ultrattività oltre il primo grado) alla medesima parte che sia rimasta già contumace in grado di appello, in quanto atto eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ.(Cass., Sez. U., 29 aprile 2008, n. 10817). Vero è che questa Corte ha affermato il diverso principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali fa salvo il principio, proprio del processo tributario, della ultrattività (normativa) dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui la notificazione del ricorso può essere validamente eseguita anche presso tali luoghi (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). Tuttavia, tale principio fa salva per il giudizio di legittimità l’applicazione dell’art. 330 cod. proc. N.20022/15 R.G. Est. F. D’Aquino civ. sicché, in assenza di elezione di domicilio conferita per tutti i gradi del giudizio, è valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita alla parte personalmente. 8. Preliminare all’esame degli altri motivi è il quarto, che si rivela infondato. Come esposto, del resto, dallo stesso ricorrente, la società contribuente aveva indicato nell’originario ricorso analiticamente e non genericamente le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione e i relativi avvisi di iscrizione ipotecaria. Né può sostenersi che parte contribuente non possa legittimamente impugnare cumulativamente sia gli atti presupposti, sia gli atti notificati a valle (comunicazione di iscrizione ipotecaria), ove intenda far valere vizi dell’atto a valle derivati dagli originari atti impositivi pregressi non notificati. 9. Il terzo motivo, anch’esso preliminare ai precedenti due motivi, è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che il contribuente aveva impugnato (oltre alla comunicazione di iscrizione ipotecaria) anche gli estratti di ruolo («eccependo la nullità dei ruoli esattoriali»), al fine di dedurre l’omessa notificazione degli atti presupposti (nella specie, costituiti da 27 cartelle di pagamento). L’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nella specie. 10. La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., n. 26283/2022), disciplina sopravvenuta in ordine alla quale la Corte costituzionale si è recentemente espressa dichiarando inammissibili le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di N.20022/15 R.G. Est. F. D’Aquino ruolo (Corte Cost., n. 190/2023), non essendovi spazio nel giudizio tributario per un’azione di accertamento negativo. 11. Passandosi al primo e al secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, occorre preliminarmente osservare come l’originario ricorso avesse veicolato nell’originaria impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, sia la censura per vizi propri della stessa, sia per vizi derivati dall’omessa notifica degli atti presupposti, alla quale si riferisce in parte la censura in oggetto (produzione delle relate di notificazione). L’omessa redazione dell’indice, ovvero la mancata indicazione a verbale dei documenti prodotti costituisce presunzione di non acquisizione del documento agli atti del giudizio (Cass., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15189; Cass., Sez. I, 1° settembre 2006, n. 18949; Cass., Sez. II, 23 novembre 2006, n. 24874). Né alla mancata redazione dell’indice consegue alcuna sanzione di carattere processuale. Ne consegue che la parte che producadocumenti non riportati nell’indice o non indicati a verbale di udienza ha l’onere di provare che quei documenti siano stati prodotti (Cass., Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 3 593). In mancanza della redazione dell’indice, va pertanto verificato dal giudice del merito se i documenti indicati siano stati prodotti. Decisiva risulta, inoltre , la circostanza in fatto secondo cui –come si deduce nel secondo motivo –vi fosse in atti un «foliario», contenente l’ indicazione degli atti e dei documenti prodottidall’appellante. La sentenza non si è attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio al fine di verificare se, in assenza di redazione dell’indice dei documenti, gli stessi fossero stati depositati e acquisiti agli atti del giudizio. 12. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai primi tre motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio in relazione ai motivi accolti, rimettendo al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. N.20022/15 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto motivo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tribut