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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14592/2026

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ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5849/2021depositata il 08/09/2021.Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Il Tribunale di Roma con sentenza nr 18134/2016 rigettava l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e confermava ildecreto ingiuntivo nr 6819/2014 dichiarando la risoluzione di diritto delcontratto di distribuzione stipulato fra le parti in data 1.1.2012.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello chiedendo larevoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. istando per il rigetto dell’appello.Con nota depositata il 24.1.2021 il difensore dell’appellata dichiarava chela società appellante era stata dichiarata cancellata dal registro delleimprese in data 12.2.2019.Con sentenza nr 5849/2021 la Corte di appello dichiarava l’appelloparzialmente fondato e per l’effetto revocava l’opposto decreto emessoper la somma di € 298.222,98 e dichiarava inammissibile sia la domandaproposta da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso monitorio che la domanda propostadall’appellante.Osservava che a seguito dell’intervenuta cancellazione della società dalregistro delle imprese il socio rimaneva obbligato nei confronti delcreditore sociale ed era quest’ultimo che doveva provare che il socio inquestione avesse riscosso una quota di riparto in sede di liquidazione sullabase del bilancio finale, atteso che la percezione di una frazione dell’attivosociale assurge ad elemento costitutivo del diritto azionato dal creditorenei confronti del socio.

Nella specie, la società appellata, poiché avevaNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026agito in via monitoria per il pagamento della fornitura di prodotti protesiciin qualità di attrice in senso sostanziale nell’ambito del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto fornire la prova deglielementi costitutivi della sua domanda: onere questo che nella specie nonera stato invece assolto, con la conseguenza che la domandaoriginariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della societàOsteo [OSCURATO:SOCIETA]. doveva disattendersi.Avverso tale pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante,a mezzo fusione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima, apropria volta, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui non haresistito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 300c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente di doveresaminare “la vicenda successoria determinata dalla cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese” affermando che “il socio rimaneobbligato nei confronti del creditore sociale”, il quale ultimo ha, tuttavia,l’onere di provare “che il socio abbia riscosso una quota di riparto in sededi liquidazione sulla base del bilancio finale”: nella specie, tuttavia,nessuna dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo era stataeffettuata dal procuratore di [OSCURATO:PERSONA].Con un secondo motivo si censura la decisione per nullità delprocedimento di appello e della sentenza impugnata, per avere la Corteromana dato rilevanza ad un fatto interruttivo di cui la Corte medesima èNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026venuta a conoscenza non tramite gli strumenti presi in considerazione dalcodice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o la notifica alle altreparti effettuata dal procuratore della parte “colpita” dal fatto interruttivo),ma acquisendo tale notizia aliunde.Si lamenta in particolare che il giudice di merito, pur non dichiarandol’interruzione del processo (interruzione che non avrebbe potutocomunque essere pronunciata), abbia non correttamente applicato alprocesso in corso gli effetti dell’estinzione della società, ritenendo che ilcontraddittore di [OSCURATO:SOCIETA] fosse mutato stante l’immediato subentro dell’ex-socio alla società estinta.Con un terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. – la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 300c.p.c. e all’art. 653 c.p.c..Si afferma che la “vicenda successoria” presa in considerazione dalla Corteromana sarebbe divenuta rilevante solo ove il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato l’evento interruttivo consistente nella cancellazione dellasocietà dal Registro delle Imprese e determinato in tal modo l’interruzionedel processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c..Si aggiunge poi che nel caso di mancata riassunzione il giudizio si sarebbeestinto e si sarebbe determinata, così come si evince dall’art 653 c.p.c.,l’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto, e non la sua revoca.Con un quarto motivo si deduce ai sensi dell’art art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2495,comma 2, c.c., all’art. 2697 c.c. e all’art. 100 c.p.c. per aver la Corte diappello ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia assolto all’onere di provare ilfatto costitutivo del suo diritto di credito verso il socio (successore dellaestinta [OSCURATO:PERSONA]) versando in atti il bilancio finale di liquidazioneNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026richiamato dalla predetta norma e dimostrando che da detto bilancio ilsocio aveva percepito una quota dell’attivo sociale all’esito dellaliquidazione.I primi due motivi, che meritano un vaglio congiunto essendo diretti acontestare gli effetti processuali conseguenti alla cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese acquisita aliunde e non con le modalitàpreviste dal codice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o lanotifica alle altre parti effettuata dal procuratore della parte colpitadall’evento interruttivo), sono fondati.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "la morte o laperdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallostesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., èidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti dellaparte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b)il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura allalite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporreimpugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiestala procura speciale- in rappresentanza della parte che, deceduta odivenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttoraesistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1,senza che rilevi la conoscenza ‘aliunde’ di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante" (così Cass., Sez.

Un., 4 luglio 2014, n.15295).Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026Con successive pronunce è stato affermato che la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo chepriva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinandocosì - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio delquale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinatodagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, adopera del procuratore, comporta, in applicazione della regoladell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui arappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizionegiuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva delrapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza odeventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15762; Cass. 25/01/2024, n. 2439).La cancellazione della società in questione dal registro delle imprese nelcorso del giudizio di appello e precisamente in data 12/2/2019, non èstata dichiarata da parte del procuratore della società estinta e non è stataneppure oggetto di notificazione da parte del difensore di quest’ultima:sicché il rapporto giuridico avrebbe dovuto continuare a svolgersi fra leparti originarie.Il processo di secondo grado avrebbe infatti dovuto proseguire, nonessendo stato dichiarato alcun evento interruttivo, nei confronti di OsteoData.E’ pertanto evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Roma, laquale ha reputato inammissibile la domanda svolta dall’appellata neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] perché rivolta contro soggetto inesistente,applicando gli effetti dell’art 300 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.Gli ulteriori motivi restano assorbiti.Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026La decisione va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi erinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perle spese di questa fase.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassala decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese di questa fase.Così deciso in Roma il 22.04.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5849/2021depositata il 08/09/2021.Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Il Tribunale di Roma con sentenza nr 18134/2016 rigettava l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e confermava ildecreto ingiuntivo nr 6819/2014 dichiarando la risoluzione di diritto delcontratto di distribuzione stipulato fra le parti in data 1.1.2012.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello chiedendo larevoca del decreto ingiuntivo.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. istando per il rigetto dell’appello.Con nota depositata il 24.1.2021 il difensore dell’appellata dichiarava chela società appellante era stata dichiarata cancellata dal registro delleimprese in data 12.2.2019.Con sentenza nr 5849/2021 la Corte di appello dichiarava l’appelloparzialmente fondato e per l’effetto revocava l’opposto decreto emessoper la somma di € 298.222,98 e dichiarava inammissibile sia la domandaproposta da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso monitorio che la domanda propostadall’appellante.Osservava che a seguito dell’intervenuta cancellazione della società dalregistro delle imprese il socio rimaneva obbligato nei confronti delcreditore sociale ed era quest’ultimo che doveva provare che il socio inquestione avesse riscosso una quota di riparto in sede di liquidazione sullabase del bilancio finale, atteso che la percezione di una frazione dell’attivosociale assurge ad elemento costitutivo del diritto azionato dal creditorenei confronti del socio. Nella specie, la società appellata, poiché avevaNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026agito in via monitoria per il pagamento della fornitura di prodotti protesiciin qualità di attrice in senso sostanziale nell’ambito del giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto fornire la prova deglielementi costitutivi della sua domanda: onere questo che nella specie nonera stato invece assolto, con la conseguenza che la domandaoriginariamente proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della societàOsteo [OSCURATO:SOCIETA]. doveva disattendersi.Avverso tale pronuncia la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante,a mezzo fusione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quest’ultima, apropria volta, incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui non haresistito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 300c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente di doveresaminare “la vicenda successoria determinata dalla cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese” affermando che “il socio rimaneobbligato nei confronti del creditore sociale”, il quale ultimo ha, tuttavia,l’onere di provare “che il socio abbia riscosso una quota di riparto in sededi liquidazione sulla base del bilancio finale”: nella specie, tuttavia,nessuna dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo era stataeffettuata dal procuratore di [OSCURATO:PERSONA].Con un secondo motivo si censura la decisione per nullità delprocedimento di appello e della sentenza impugnata, per avere la Corteromana dato rilevanza ad un fatto interruttivo di cui la Corte medesima èNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026venuta a conoscenza non tramite gli strumenti presi in considerazione dalcodice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o la notifica alle altreparti effettuata dal procuratore della parte “colpita” dal fatto interruttivo),ma acquisendo tale notizia aliunde.Si lamenta in particolare che il giudice di merito, pur non dichiarandol’interruzione del processo (interruzione che non avrebbe potutocomunque essere pronunciata), abbia non correttamente applicato alprocesso in corso gli effetti dell’estinzione della società, ritenendo che ilcontraddittore di [OSCURATO:SOCIETA] fosse mutato stante l’immediato subentro dell’ex-socio alla società estinta.Con un terzo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. – la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 300c.p.c. e all’art. 653 c.p.c..Si afferma che la “vicenda successoria” presa in considerazione dalla Corteromana sarebbe divenuta rilevante solo ove il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato l’evento interruttivo consistente nella cancellazione dellasocietà dal Registro delle Imprese e determinato in tal modo l’interruzionedel processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c..Si aggiunge poi che nel caso di mancata riassunzione il giudizio si sarebbeestinto e si sarebbe determinata, così come si evince dall’art 653 c.p.c.,l’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo opposto, e non la sua revoca.Con un quarto motivo si deduce ai sensi dell’art art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2495,comma 2, c.c., all’art. 2697 c.c. e all’art. 100 c.p.c. per aver la Corte diappello ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non abbia assolto all’onere di provare ilfatto costitutivo del suo diritto di credito verso il socio (successore dellaestinta [OSCURATO:PERSONA]) versando in atti il bilancio finale di liquidazioneNumero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026richiamato dalla predetta norma e dimostrando che da detto bilancio ilsocio aveva percepito una quota dell’attivo sociale all’esito dellaliquidazione.I primi due motivi, che meritano un vaglio congiunto essendo diretti acontestare gli effetti processuali conseguenti alla cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese acquisita aliunde e non con le modalitàpreviste dal codice di procedura civile (la dichiarazione in udienza o lanotifica alle altre parti effettuata dal procuratore della parte colpitadall’evento interruttivo), sono fondati.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "la morte o laperdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallostesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., èidonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti dellaparte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b)il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura allalite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporreimpugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiestala procura speciale- in rappresentanza della parte che, deceduta odivenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttoraesistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1,senza che rilevi la conoscenza ‘aliunde’ di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante" (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n.15295).Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026Con successive pronunce è stato affermato che la cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo chepriva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinandocosì - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio delquale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinatodagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, adopera del procuratore, comporta, in applicazione della regoladell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui arappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizionegiuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva delrapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza odeventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15762; Cass. 25/01/2024, n. 2439).La cancellazione della società in questione dal registro delle imprese nelcorso del giudizio di appello e precisamente in data 12/2/2019, non èstata dichiarata da parte del procuratore della società estinta e non è stataneppure oggetto di notificazione da parte del difensore di quest’ultima:sicché il rapporto giuridico avrebbe dovuto continuare a svolgersi fra leparti originarie.Il processo di secondo grado avrebbe infatti dovuto proseguire, nonessendo stato dichiarato alcun evento interruttivo, nei confronti di OsteoData.E’ pertanto evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Roma, laquale ha reputato inammissibile la domanda svolta dall’appellata neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] perché rivolta contro soggetto inesistente,applicando gli effetti dell’art 300 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti.Gli ulteriori motivi restano assorbiti.Numero registro generale 7448/2022Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 14592/2026Data pubblicazione 17/05/2026La decisione va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi erinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche perle spese di questa fase. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti i restanti, cassala decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese di questa fase.Così deciso in Roma il 22.04.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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