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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45376/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04T6KHN)

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 1042709) avverso la sentenza del 13/5/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, risolvendosi in un indeterminato richiamo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte della motivazione, completa ed esaustiva in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sviluppata nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04T6KHN) 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 1042709) avverso la sentenza del 13/5/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici, risolvendosi in un indeterminato richiamo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte della motivazione, completa ed esaustiva in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sviluppata nella sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 45376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris