Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 24312/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA suL ricorso - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ di CATANIA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 10 marzo 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza addì 28 ottobre 2021 con cui il Tribunale del Riesame di Catania dichiarava inammissibile l'appello spiegato nell'interesse del Marchese avverso l'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed errata motivazione.

Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché, "medio tempore", la Corte d'appello di Catania aveva revocato l'ordinanza di aggravamento e ripristinato la misura degli arresti domíciliari, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare.

Ad avviso del ricorrente, ha errato il Tribunale a ritenere il sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento, producendo all'uopo documentazione relativa alla restituzione immediata di una consistente somma di denaro disposta dal P.M.

Dopo il deposito dell'appello, egli veniva posto ai domiciliari per gravi motivi di salute, non quindi per l'accoglimento delle istanze difensive.

Oggetto dell'appello non era la valutazione delle esigenze cautelari.

Non v'è dubbio che il ricorrente avesse interesse ad ottenere una pronuncia specifica sull'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento, atteso che questa assume carattere di giudicato ancorché solo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Esso incorre anzitutto in genericità ed aspecificità perché, pur facendo riferimento alla contestazione, mediante l'appello, della legittimità dell'ordinanza di aggravamento, comprovata dal deposito di documentazione, non riporta le ragioni di doglianza espresse nell'appello, né per vero, fa il minimo cenno al fatto in forza del quale era stato disposto l'aggravamento.Oltre a ciò, esso non esplicita, al di là di meramente astratte affermazioni di principio, quale fosse il concreto interesse del Marchese a coltivare l'appello, una volta che l'ordinanza di aggravamento (di per sé, in quanto avente natura cautelare e riguardante solo il profilo delle esigenze cautelari, sfornita di qualsivoglia attitudine al giudicato) aveva cessato di produrre effetti in forza della ricollocazione del medesimo agli arresti domiciliari, giusta l'ordinanza di modifica (in nessun modo specificata) emessa dalla Corte d'appello di Catania.

Costituisce, infatti, principio di diritto invalso nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello a termini del quale, "in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso" [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534-01].

Siffatto principio rinviene il proprio fondamento in una pronuncia non recente del [OSCURATO:PERSONA] [Sez.

U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2012), Marinaj], profusasi nello spiegare - sia che, "nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Rv. 251693-01); - sia (alla stregua di un'affermazione ulteriormente attagliantesi al caso di specie) che "la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta 'medio tempore', assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Rv. 251693-01).

Alla stregua di quanto precede, l'ordinanza impugnata va esente da qualsivoglia censura.

All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA suL ricorso - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ di CATANIA; Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 10 marzo 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza addì 28 ottobre 2021 con cui il Tribunale del Riesame di Catania dichiarava inammissibile l'appello spiegato nell'interesse del Marchese avverso l'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed errata motivazione. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello perché, "medio tempore", la Corte d'appello di Catania aveva revocato l'ordinanza di aggravamento e ripristinato la misura degli arresti domíciliari, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare. Ad avviso del ricorrente, ha errato il Tribunale a ritenere il sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto impugnazione per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento, producendo all'uopo documentazione relativa alla restituzione immediata di una consistente somma di denaro disposta dal P.M. Dopo il deposito dell'appello, egli veniva posto ai domiciliari per gravi motivi di salute, non quindi per l'accoglimento delle istanze difensive. Oggetto dell'appello non era la valutazione delle esigenze cautelari. Non v'è dubbio che il ricorrente avesse interesse ad ottenere una pronuncia specifica sull'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento, atteso che questa assume carattere di giudicato ancorché solo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Esso incorre anzitutto in genericità ed aspecificità perché, pur facendo riferimento alla contestazione, mediante l'appello, della legittimità dell'ordinanza di aggravamento, comprovata dal deposito di documentazione, non riporta le ragioni di doglianza espresse nell'appello, né per vero, fa il minimo cenno al fatto in forza del quale era stato disposto l'aggravamento.Oltre a ciò, esso non esplicita, al di là di meramente astratte affermazioni di principio, quale fosse il concreto interesse del Marchese a coltivare l'appello, una volta che l'ordinanza di aggravamento (di per sé, in quanto avente natura cautelare e riguardante solo il profilo delle esigenze cautelari, sfornita di qualsivoglia attitudine al giudicato) aveva cessato di produrre effetti in forza della ricollocazione del medesimo agli arresti domiciliari, giusta l'ordinanza di modifica (in nessun modo specificata) emessa dalla Corte d'appello di Catania. Costituisce, infatti, principio di diritto invalso nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello a termini del quale, "in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso" [cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021 (dep. 2022), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534-01]. Siffatto principio rinviene il proprio fondamento in una pronuncia non recente del [OSCURATO:PERSONA] [Sez. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 2012), Marinaj], profusasi nello spiegare - sia che, "nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Rv. 251693-01); - sia (alla stregua di un'affermazione ulteriormente attagliantesi al caso di specie) che "la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta 'medio tempore', assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Rv. 251693-01). Alla stregua di quanto precede, l'ordinanza impugnata va esente da qualsivoglia censura. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris