CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21952/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] CAPUA VETEREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]. MILITARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefseritite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] crcite-ii-egeRser-e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale militare di Napoli propone conflitto di giurisdizione con il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza in data 27 maggio 2022 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione al processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 253 cod. pen., sul presupposto che la condotta delittuosa rientrasse nella giurisdizione del Tribunale militare di Napoli, «attesa la qualifica di Carabiniere rivestita dall'imputato ed essendo la stessa condotta prevista e punita anche dal codice penale militare (art. 167 e 168 c.p.m.)». 1.1. [OSCURATO:PERSONA] remittente ritiene di non poter riqualificare il reato contestato nei reati militari di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen. mil . di pace, come indicato dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta sentenza, perché l'imputato alla data della commissione del reato (21 novembre 2020) risultava essere stato posto in congedo assoluto, già a far data dal 12 aprile 2013 (come da provvedimento di congedo in atti), e, pertanto, non poteva considerarsi appartenente all'Arma dei Carabinieri. E, quindi, preso atto della declinatoria di giurisdizione da parte del Giudice ordinario, dispone la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, ricusano di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando, così, luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L' art. 103 Cost., nell'ultima parte dell'ultimo comma, prevede che in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle [OSCURATO:PERSONA], ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di militare al momento della commissione di detti reati. Nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice remittente, al momento della commissione del reato Gliottone non poteva considerarsi appartenente alle [OSCURATO:PERSONA]. E, quindi, difettando la qualifica di militare in servizio attivo al momento del fatto, come da combinato disposto del suddetto articolo e degli articoli 1, 3, 7 e 8 cod. pen. mil . di pace, la giurisdizione è del Giudice ordinario. 3. L'estratto della presente sentenza è immediatamente comunicato, a cura della cancelleria, ai giudici in conflitto e ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private, ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del "rribunale di [OSCURATO:PERSONA]; manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. Così deciso in Roma,