CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2018
Cassazione n. 09682/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23063/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicilia to in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 4 , presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende unitamente agli avvocatiADRIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 127 /201 8 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il03/05/2018, R.G.N. 942/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi dell’attuale intimato, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori; avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati da memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria; In prossimità dell’Adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo PEC il 20 ottobre 2022, e chiede che venga dichiarata l’estinzione, con compensazione delle spese di lite; il ricorso è stato trattato all’Adunanza camerale del 17 gennaio 2023 in seguito a rinvio da Adunanza già fissata, per sopravvenuto impedimento del Consigliere relatore. [OSCURATO:PERSONA] il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; difatti, prima dell'Adunanza camerale, è statodepositato, e notificato alla controparte, atto – sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori muniti di mandato speciale -con il quale la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso, preso atto dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità; trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140); le ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché nonè applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;