CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17796/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34710-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - [OSCURATO:PERSONA] - TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] LAZIO 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 2300/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto al riclassamento in relazione ad un immobile sito in via Napoleone III, ubicato nella microzona 24 della città di Roma (Esquilino) ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, rideterminando la rendita catastale da cat. A/4, classe 2, a cat. A/2, classe 4 (cui corrisponde una maggiore rendita); la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello della parte contribuente, rilevando che l'avviso di accertamento non solo aveva indicato il rapporto tra il valore medio di mercato e valore medio catastale e lo scostamento significativo ma aveva anche esplicato le determinazioni a fondamento dell'operazione con riferimento alla microzona Esquilino, laddove la presenza di edilizia non intensiva, luoghi di aggregazione culturale e sociale e di valori storico artistici e monumentali avevano sicuramente inciso sul valore catastale in questione e la parte contribuente non aveva assolto all'onere probatorio idoneo a contestare adeguatamente le risultanze dell'impugnato avviso. Ric. 2019 n. 34710 sez. MT ud. 27-04-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 e 2697 cod. civ., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe adeguata in quanto fondata sulla base di mere presunzioni e non sulle reali condizioni dell'immobile. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'Agenzia delle entrate in quanto, nell'impugnare la sentenza ex art. 360, comma n. 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte ricorrente non avrebbe indicato nel ricorso le specifiche ragioni a seguito delle quali, l'esame degli elementi indicati dalla parte ricorrente (e in particolare le risultanze di una perizia tecnica di parte) avrebbe potuto ribaltare l'esito della decisione impugnata; inoltre, trattandosi di "doppia conforme", la parte ricorrente non avrebbe indicato le ragioni di fatto poste a base delle pronunce di primo e secondo grado e le difformità tra le stesse. L'eccezione è priva di fondamento perché dall'esame dell'unico complesso motivo di ricorso sollevato dalla parte contribuente si evince chiaramente che la censura ex art. 360, comma n. 1, n. 5, cod. proc. civ. è stata sollevata solo ad adiuvandum rispetto a quello principale, consistente nella doglianza di violazione di legge ex art. 360, comma n. 1, n. 3, cod. proc. civ., tanto che il riferimento alla perizia svolge sostanzialmente solo la funzione di richiamare questa Corte sulla circostanza che il classamento e la conseguente rendita catastale Ric. 2019 n. 34710 sez. MT - ucl. 27-04-2022 -3- sono stati rideterminati sulla base di mere presunzioni e non sulla base delle reali ed effettive concrete condizioni dell'immobile. Nel merito il motivo di impugnazione è fondato. Costituisce infatti principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa -- e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 311 del 2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019). Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 9770 del 2019). Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto Ric. 2019 n. 34710 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. n. 10403 del 2019). Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019). Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli Ric. 2019 n. 34710 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 25960, 23792, 17413, 17412 e 8741 del 2018); e ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinai:a classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass.nn. 25960 e 23792; Cass. n. 22900 del 2017; Cass. n. 3156 del 2015). Inoltre, secondo le sezioni unite, l'Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla nnicrozona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nell'o stesso senso Cass. nn. 28544 e 28545 del 2020; Cass. nn. 25960 e 23792 del 2018). Ric. 2019 n. 34710 sei. MT - ud. 27-04-2022 -6- Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento». [OSCURATO:PERSONA] non si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, non rilevando la genericità della motivazione esposta nell'atto impugnato, in particolare laddove ha ritenuto che fosse sufficiente il semplice inserimento dell'immobile all'interno di una microzona i cui valori immobiliari hanno avuto un significativo incremento in proporzione rispetto alle altre microzone senza però tenere conto delle concrete e specifiche caratteristiche del negozio oggetto di accertamento. La sentenza va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, va accolto l'originario ricorso del contribuente; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre, stante l'evoluzione della giurisprudenza in materia, quelle di merito vanno integralmente compensate fra le parti. Ric. 2019 n. 34710 sez. MT - ud. 27-04-2022 -7- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge, compensando quelle di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2022. Presidénte ucio Lucliotti [OSCURATO:PERSONA] A 0 1 GIU 2022 CANC