CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19817-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2194/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società Mediterranea s.r.1., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la tardività dell'impugnazione proposta dall'Ufficio avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado, pubblicata il 31 gennaio 2012. Secondo la CTR, infatti, l'appello era stato notificato il 19 marzo 2013 e, dunque, oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non applicandosi il termine semestrale ridotto applicabile ratione tetnporis ai giudizi incardinati dopo il 4 luglio 2009, risultando invece quello in esame incardinato con ricorso notificato il 16.6.2009. La parte intimata non si è costituita. La Corte ha disposto, con ordinanza interlocutoria, il rinvio per l'acquisizione del fascicolo di merito. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 132, c.2, n.4 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.327 c.p.c., oltre che dell'art. 53 d.lgs. n.546/1992. La CTR avrebbe erroneamente considerato tardivo l'appello proposto, senza considerare che l'impugnazione era stata proposta il 18 marzo 2013, come risultava dalla spedizione del plico raccomandato timbrato e dall'avviso di accertamento ricevuto dalla società appellata. Il ricorso è fondato. Premesso che, come già accertato dalla CTR, il termine di impugnazione annuale della sentenza di primo grado depositata il Ric. 2019 n. 19817 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- 31.1.2012 andava a scadere il 18 marzo 2013, considerando il periodo di sospensione feriale di 46 giorni, non può revocarsi in dubbio che ai fini della tempestività dell'impugnazione non poteva essere considerata la data di ricezione dell'atto spedito a mezzo posta, rilevando semmai per il notificante il giorno della spedizione ritualmente attestata - cfr.Cass. n.22878/2017-. Ora, nel caso di specie, all'esito della verifica degli atti consentita a questa Corte in relazione alla natura processuale del vizio prospettato, emerge che l'atto di appello avverso la sentenza pubblicata il 31 gennaio 2012 venne consegnato all'ufficio postale il giorno 18 marzo 2013, come risulta dalla distinta di accompagnamento alle notifiche timbrata dall'Ufficio postale in tale data. Ora, questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello -per il notificante- nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datano delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale-cfr. Cass. n.19547/2019, Cass. n.14163/2018-. Tanto evidenzia l'errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello il quale, nel ritenere l'inammissibilità dell'appello, ha omesso di considerare, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la data di spedizione dell'atto processuale e la sua scadenza automatica al giorno successivo in relazione alla coincidenza dell'ultimo giorno utile con un giorno festivo, alla stregua dell'art. 155, comma 4, c.p.c., -v., expitaimis, Cass. n.6728/2012- invece erroneamente valorizzando quella di ricezione. Ric. 2019 n. 19817 sez. MT - ud. 26-01-2022 -3- Ne consegue l'errore della CTR laddove ha ritenuto erroneamente l'intempestività dell'impugnazione, tenuto conto che il giorno 17 marzo 2013 coincideva con una domenica e che, pertanto, in relazione al principio della scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta fra il momento della consegna all'ufficio postale- valevole per il notificante- e quello della consegna al destinatario -valevole per il notificato, qui avvenuta rispettivamente in data 20.3.2013 e 22.3.2013 nei confronti dei due intimati- l'appello consegnato in data 18 marzo 2013, rispetto alla sentenza della CU pubblicata il 31.1.2012, applicandosi il termine lungo di un anno e 46 giorni, avrebbe dovuto essere considerato tempestivo. Sulla base di tali considerazioni, assorbito il secondo motivo di ricorso concernente il regime delle spese processuali, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Coi deciso il 26.1.2022 in Roma. Il dresident DEPOS.-"ITATO