CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 aprile 2022, parzialmente riformando, in punto di pena e benefici di legge, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, pronunciata in data 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 644 cod. pen. Considerato che l'unico motivo dei ricorsi, presentati con unico atto, con il quale si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato, è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti i ricorsi e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar