CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 19456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18346-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.18346/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 24398/2021 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale di Roma. Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2021, la Provincia di Brescia ha convenuto la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, quale delegata al pagamento e tesoriere della Provincia,innanzi al Tribunale di Roma, per l’accertamento di nullità dell’[OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2017 stipulato con la banca tedesca (perché non approvato dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA], ovvero perché riguardante [OSCURATO:PERSONA] DB nulli) e per il risarcimento del danno da inadempimento, da parte della predetta, agli obblighi assunti con il Contratto di Mandato o per responsabilità pre-contrattuale per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei [OSCURATO:PERSONA] DB.2. Costituitasi nel giudizio, la banca tedesca ha preliminarmente eccepito di avere in precedenza promosso analogo giudizio nel [OSCURATO:PERSONA] definito con sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] of Justice adita, in giudicato, di accertamento della propria giurisdizione sulle domande della banca predetta, relative alla clausola di giurisdizione esclusiva concordata tra le parti all’articolo 13 dell’Accordo ISDA, applicabile secondo il giudice inglese anche alle controversie insorte in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti i contratti derivati DB, in applicazione tanto dell’articolo 29, terzo comma che degli articoli 25 e 36 del Regolamento UE 1215/2012. 3. Nonostante l’eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano, il Tribunale di Roma non si è pronunciato sulla questione, disponendo piuttosto con ordinanza una consulenza tecnica d’ufficio sui contratti derivati DB. 4. Alla base della controversia tra le parti, la banca tedesca ha, in particolare, rappresentato la stipulazione – nel contesto di altrettante emissioni obbligazionarie della provincia – di due contratti derivati conclusi con cc.dd. confirmationref. 1536531M e 1728455M in rispettive date 20 luglio 2006 e 2 gennaio 2007, soggetti all’accordo quadro denominato ISDA [OSCURATO:PERSONA] ed alla relativa Schedule conclusi in data 28 giugno 2006 e di conseguenza alla giurisdizione esclusiva del giudice inglese. E che detta stipulazione era stata preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di mandato, recante una clausola di giurisdizione in favore del Tribunale di Roma e finalizzato, tra l’altro, a regolare le attività di arranging della banca e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rispetto all’emissione obbligazionaria citata. 5. Inoltre, a definizione di un giudizio civile, introdotto dalla Provincia di Brescia nel 2016 (R.G. n. 21526/2016) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AG e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativo ai contenuti del contratto di mandato, la provincia ha quindi sottoscritto con la banca il suindicato [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale, verso il corrispettivo pagamento da parte della Banca di un importo pari a € 1.050.000,00, ha rinunciato all’azione e si è impegnata, più in generale, a rinunciare a qualsiasi nuova contestazione, in riferimento tanto ai contratti derivati DB, tanto al contratto di mandato oltre che ad ogni altra pretesa responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale della banca nei propri confronti. In particolare, l’articolo 11.2 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2017 (approvato con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] n. 209/2017 del 25 settembre 2017) specifica che, seppure in base all’articolo 11.1 esso sia regolato dalla legge italiana, i contratti derivati DBrestino soggetti alla legge inglese e alla giurisdizione esclusiva delle [OSCURATO:PERSONA]. 6. Per effetto – nelle settimane successive all’emissione della sentenza delle Sezioni Unite 12 maggio 2020, n. 8770 (c.d. “Sentenza Cattolica”) – della manifestazione dell’intenzione, anche a mezzo stampa, di alcuni rappresentanti della provincia di impugnare i contenuti dell’[OSCURATO:PERSONA], in relazione a contratti derivati asseritamente non conformi ai principi in essa enunciati, [OSCURATO:PERSONA] AG ha instaurato il suddetto giudizio inglese con Claim form depositato il 13 novembre 2020. Esso ha ad oggetto, in particolare, l’accertamento (oltre che della piena validità, efficacia e conformità alla legge italiana dei contratti derivati DB; della piena comprensione e accettazione dalla provincia dei termini delle operazioni, senza che la banca avesse svolto attività di consulenza a riguardo, né che potesse essere considerata responsabile di alcuna delle relative perdite da essa lamentate in relazione a detti contratti) della piena validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dalla Provincia ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA] e, ancora, della preclusione ad essa, in forza dei contenuti dell’accordo, della promozione nei confronti della banca di quelle in esso definite “Liti” (contestazioni essenzialmente riguardanti la corretta esecuzione del mandato da parte della banca, la conformità dei contratti derivati DB alla legge applicabile e, più in generale, delle operazioni di rifinanziamento poste in essere dalla provincia tramite l’emissione dei prestiti obbligazionari alle disposizioni regolamentari applicabili, incluse a titolo esemplificativo quelle previste dall’articolo 41 della Legge 448/2001). 7. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia si è costituita in esso, contestando la giurisdizione inglese sulle domande relative all’[OSCURATO:PERSONA], ma l’[OSCURATO:PERSONA] of Justice ha rigettato la contestazione e affermato la propria giurisdizione su tutte le domande della banca, con sentenza del 7 luglio 2022 (in giudicato sul punto) e disposto la prosecuzione del giudizio nel merito. Essa ha ciò ritenuto, in base alla clausola di giurisdizione, in favore delle corti inglesi, prevista dall’articolo 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] e, anche per il rinvio ad essa dell’articolo 11.2 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE 1215/2012: in particolare, di quella parte di tale ultima disposizione, secondo cui l’accordo, raggiunto tra le parti sulla giurisdizione competente a pronunciarsi sulle dispute tra le stesse insorte, dovrebbe riguardare “un determinato rapporto giuridico”. Epertanto, inquadrando le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] concernenti i contratti derivati DB nel medesimo rapporto giuridico instaurato tra le parti, in occasione della stipulazione dei contratti derivati stessi: avendo le parti medesime concordato,in riferimento a tale rapporto giuridico, la spettanza al giudice inglese della giurisdizione sulle controversie tra di esse insorte e ribadito la scelta con la sottoscrizione dell’[OSCURATO:PERSONA]. 8. Con ricorso notificato l’8 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] AG ha adito queste Sezioni Unite per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., con tre motivi, cui la Provincia di Brescia ha resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, pure ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. 9. Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni nel senso del difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma, sull’essenziale rilievo di una litispendenza internazionale con affermazione della giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] of Justice previamente adita in giudicato. 10. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380terc.p.c. 11. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la banca ricorrente ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande della Provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29, terzo comma e 36 del Regolamento UE 1215/2012, per avere il giudice inglese con la sentenza sulla giurisdizione riconosciuto, con efficacia di giudicato, la sussistenza della propria giurisdizione su un giudizio pendente in Inghilterra tra le medesime parti, introdotto prima del giudizio di merito promosso in Italia e avente stesso oggetto e titolo del secondo.2. Con il secondo, essa ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande della Provincia ai sensi e per gli effetti degli articoli 25 e 36 del Regolamento UE 1215/2012, anche a prescindere da ogni valutazione in ordine all’effettiva identità di oggetto e titolo tra i due giudizi, per avere il giudice inglese con la sentenza sulla giurisdizione riconosciuto, con efficacia di giudicato, che la clausola di giurisdizione prevista dall’art. 13 dell’Accordo ISDA trova applicazione a “qualsiasi controversia anche futura”, pertanto anche a tutte quelle riguardanti i [OSCURATO:PERSONA] DB insorte in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] “e dunque anche su tutte le altre domande dell’ente, posto che è sulla domanda principale che va verificata la sussistenza della giurisdizione italiana”; inoltre, per avere il medesimo giudice riconosciuto la volontà delle parti di preservare, tramite l’art. 11.2 dell’[OSCURATO:PERSONA], l’ambito di applicazione della suddetta clausola dell’Accordo ISDA, nonostante la previsione dell’art. 11.1 di soggezione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla legge italiana. Infine, la banca ha richiamato il regime di riconoscimento automatico delle decisioni previsto dal Regolamento (art. 36, primo comma), esteso anche alle motivazioni, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E. proprio in materia di giurisdizione (sentenza 15 novembre 2012, in C-456/11, Gothar ), ben potendo, nel caso di specie, entrambi i profili di contestazione della Provincia di Brescia di nullità o annullabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] (per mancanza di autorizzazione consiliare e per nullità dei [OSCURATO:PERSONA] DB) essere ricondotti a questioni affrontate nella motivazione della sentenza di attribuzione della giurisdizione al giudice inglese. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano anche sulle ulteriori domande promosse dalla Provincia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 del Regolamento UE 1215/2012, quale conseguenza della pretesa nullità dell’[OSCURATO:PERSONA],posto che la clausola di giurisdizione dell’Accordo ISDA trova applicazione anche alle domande della Provincia riguardanti la presunta violazione degli obblighi assunti ai sensi del contratto di mandato o la pretesa responsabilità pre-contrattuale della Banca, in realtà avendo esse ad oggetto un petitum sostanzialedi nullità sotto vari profili dei contratti derivati DB, rientranti nella giurisdizione inglese. 4. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 5. In via di premessa, occorre prendere atto: a ) dell’affermazione della propria giurisdizione, con sentenza in giudicato sul punto, dell’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in un (primo) giudizio, pendente nel merito, introdotto dalla banca tedesca nei confronti della provincia di Brescia, avente ad oggetto la controversia relativa all’[OSCURATO:PERSONA] stipulato tra le parti, per il profilo riguardante i contratti derivati DB, soggetti all’accordo quadro denominato ISDA [OSCURATO:PERSONA];b ) della pendenza d avanti al Tribunale di Roma di un (secondo) giudizio, introdotto questa volta dalla provincia di Brescia nei confronti della banca tedesca, avente ad oggetto l’accertamento di nullità sempre dell’[OSCURATO:PERSONA] (perché non approvato dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA], ovvero perché riguardante [OSCURATO:PERSONA] DB nulli) e le domande risarcitorie per inadempimento da parte della banca predetta agli obblighi assunti con il contratto di mandato, o per responsabilità pre- contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB. In particolare, davanti al Tribunale di Roma la Provincia di Brescia ha formulato non soltanto, in via principale e preliminare, domanda di nullità dell’accordo transattivo del 22 settembre 2017, ma parimenti in via principale (dovendo la sussistenza della giurisdizione essere verificata sulla base della domanda principale: Cass. 30 settembre 1968, n. 3044; Cass. S.U. 29 maggio 2023, n. 14939, in motivazione sub p.to 2.1) anche le domande di “declaratoria dell’inefficacia od inopponibilità” nei propri confronti“dei due contratti di swap in data 20 luglio 2006 e 11 gennaio 2007 o, in alternativa, che gli effetti dei due contratti di swap costituiscono un danno per effetto dell’inadempimento, ai sensi degli artt. 1703, 1710, 1711 cod. civ., da parte di DB al contratto di investimento in data 31 maggio 2006 e, in ogni caso, la condanna di DB al risarcimento del danno nella misura … ”nonché, sul medesimo presupposto di inefficacia e di inopponibilità dei due contratti di swap, di un pari danno “per effetto dell’illecito precontrattuale di DB” (come riportate al primo capoverso di pg. 7 del controricorso). 6. In riferimento a questo secondo giudizio introdotto dalla Provincia di Brescia, è necessario individuare l’esatta latitudine dell’accertamento, da parte della Corte inglese prioritariamente adita da [OSCURATO:PERSONA], della propria giurisdizione, in giudicato. In base alla clausola di giurisdizione in favore delle corti inglesi prevista dall’articolo 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2017 (allegato sul desk al controricorso della Provincia, subB – quinta parte – doc. 16) e, anche per il rinvio ad essa dell’articolo 11.2 dell’Accordo (di specificazione, seppure regolato dalla legge italiana in base all’articolo 11.1, della soggezione dei contratti derivati DB alla legge inglese e alla giurisdizione esclusiva delle [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’articolo25 del Regolamento UE 1215/2012, essa ha deciso sulle domande della banca, relative alla clausola di giurisdizione esclusiva concordata tra le parti all’articolo 13 dell’Accordo ISDA, applicabile secondo il giudice inglese anche alle controversie insorte in relazione all’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti i contratti derivati DB, in applicazione tanto dell’articolo 29, terzo comma che degli articoli 25 e 36 del Regolamento UE 1215/2012. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] of Justiceha deciso in applicazione di quella parte dell’articolo 25, primo comma del Regolamento UE 1215/2012, di individuazione, in base all’accordo tra le parti, dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente “a conoscere delle controversie, presenti o future” tra le stesse insorte, “nate daun determinato rapporto giuridico”. E pertanto, essa ha inquadrato le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] concernenti i contratti derivati DB nel medesimo rapporto giuridico instaurato tra le parti, in occasione della stipulazione dei contratti derivati stessi. D’altro canto, in forza di tale accordo, la Provincia di Brescia – a definizione del giudizio civile introdotto dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AG e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (R.G. n. 21526/2016), relativo ai contenuti del contratto di mandato – ha ad esso rinunciato e si è impegnata, più in generale, a rinunciare a qualsiasi nuova contestazione, in riferimento tanto ai contratti derivati DB, tanto al contratto di mandato oltre che ad ogni altra pretesa responsabilità contrattuale,precontrattuale o extracontrattuale della banca nei propri confronti, verso il corrispettivo pagamento da parte della Banca di un importo pari a € 1.050.000,00. Ebbene, il citato accordo transattivo del 22 settembre 2017 ha esplicitamente indicato: a) nelle Premesse, il Mandato (avente ad oggetto “l’incarico pluriennale, fino ad un massimo di 36 mesi, per la gestione attiva del debito e della liquidità della Provincia”: sub lett. D) e le conseguenti emissioni di prestito obbligazionario (in particolare: sub lett. G, L), coperte dai due contratti swap ( sub lett. I, N), in esecuzione dell’incarico suddetto; b) nelle Definizioni (p.to 1.1), le Liti, “con riferimento ai fatti di cui alle Premesse e, in ogni caso, al mandato, ai [OSCURATO:PERSONA] e agli Swaps”, nonchéa “tutte le azioni, connesse o derivanti dalle controversie … di qualsivoglia natura, sia contrattuale che extracontrattuale, incluso ogni diritto e compreso qualsiasi diritto consequenziale e collegato dedotto o deducibile, comunque insorti, o che potrebbero sorgere fra le Parti, in qualsiasi giurisdizione … ”; c) nei [OSCURATO:PERSONA] (p.to 3.2), la rinuncia della Provincia “definitivamente e irrevocabilmente alle Liti nei solo confronti di DB”e l’impegno (“si obbliga”) a “non adire le vie legali ed a non intentare alcuna Lite nei confronti di DB … ”. 7. Si comprende allora come il perimetro cognitorio, oggetto della controversia (relativa all’[OSCURATO:PERSONA] stipulato tra le parti, per il profilo riguardante i contratti derivati DB, soggetti all’accordo quadro denominato ISDA [OSCURATO:PERSONA]) in ordine alla quale la [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra ha accertato la propria giurisdizione, in giudicato, contenga anche quello della controversia successivamente introdotta dalla Provincia di Brescia davanti al Tribunale di Roma (accertamento di nullità dell’[OSCURATO:PERSONA], di inefficacia o di inopponibilità nei propri confronti dei due contratti di swap o, in alternativa, dei loro effetti dannosi a causa dell’inadempimento della banca al contratto di investimento; domande risarcitorie per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato, o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB). È indubbio, infatti, che la prima controversia abbia riguardato la validità dei due contratti swap emessi a copertura del prestito obbligazionario (anche in riferimento all’[OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2017 stipulato tra le parti), in adempimento dell’incarico conferito dalla Provincia di Brescia a [OSCURATO:PERSONA] con il Mandato suindicato, e pertanto quale atto gestorio in esecuzione dello stesso. Sicché, tutte le controversie –tanto per nullità contrattuale degli swaps, tanto per loro inefficacia o inopponibilità, tanto per inadempimento da parte della banca agli obblighi assunti con il contratto di mandato o per responsabilità pre-contrattuale, per violazione degli obblighi normativi e regolamentari nella negoziazione dei contratti derivati DB (swaps) –hanno esclusiva origine nel rapporto giuridico istituito con il contratto di mandato ed unico riferimento compositivo, peraltro disatteso, nell’[OSCURATO:PERSONA], oggetto pure di entrambi i giudizi. 7.1. Tale unico rapporto è allora coperto dal giudicato, sotto ogni profilo dedotto o ivi deducibile, formatosi sull’accertamento, reiteratamente richiamato, della Corte inglese della propria giurisdizione, in applicazione degli articoli 25, primo comma (secondo cui: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che … Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti … ”) e 36 (secondo cui: “La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.”), in riferimento al riconoscimento delle sentenze sulla proroga di competenza (idest: giurisdizione) tra gli Stati membri dell’Unione Europea (dicui, all’epoca di introduzione del giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], l’Inghilterra ancora era parte).E ciò, in applicazione del principio in virtù del quale ilgiudicato copre il dedotto e il deducibile, che concerne i suoi limiti oggettivi, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091; Cass. 11 gennaio 2024, n. 1259, che, ribaditi i suenunciati principi, ha chiarito non estendersi i limiti oggettivi delgiudicato, anche con riguardo al deducibile, a domande diverse per petitume causa petendi , rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di un’eventuale preclusione, che tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto diconnessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto laconnessione incide normalmente sullacompetenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domandeconnesse). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27304). 8. Dalle superiori argomentazioni consegue allora l’accoglimento del ricorso, con la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, ricorrendo, per la particolare complessità della questione, “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c., n