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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22095/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 20/02/2026 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA

1. La sentenza in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per evasione (art. 385, comma 3, cod. proc. pen.) a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il ricorrente, deducendo, con un unico motivo, errata commisurazione della pena e vizio di motivazione sultrattamento sanzionatorio, per non aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

3. Posto che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità.

4. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDott.ssa Gi GIUDIZIARI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 20/02/2026 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. La sentenza in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per evasione (art. 385, comma 3, cod. proc. pen.) a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi due di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il ricorrente, deducendo, con un unico motivo, errata commisurazione della pena e vizio di motivazione sultrattamento sanzionatorio, per non aver ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. 3. Posto che la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, quand'anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità. 4. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDott.ssa Gi GIUDIZIARI
Sentenza Cassazione n. 22095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris