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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00020/2026

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a seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e dell’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1896/24 del 201 6 , pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Palermoil 3/12/2015, e pubblicata il 13/05/2016; nonché avverso la sentenza n. 1849/8 del 2017, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 5/04/2017, e pubblicata il 17/05/2017; uditala relazione svolta in c.c. dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Iva - Dichiarazione dei redditi - Vizio di ultrapetizione - Revocazione in pendenza di ricorso per cassazione. -2 - [OSCURATO:PERSONA] nel proc. N. 29340/2016 R.G.

1. All’odierno ricorrente , in qualità di titolare della ditta Eurocar, a seguito di verifica fiscaledella Guardia di finanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili (in partic. libro giornale e registri IVA), veniva notificato l’avviso di accertamento TY301B200938/2’1’ in relazione all’anno 2005 , recante rettifica del reddito di impresa, del valore della produzione e del volume d’affari, con recupero delle relative imposte, sanzioni e interessi.

2. Impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, il contribuente aveva ottenuto parziale riconoscimento delle proprie doglianze.

Tant’è che l’Agenzia delle entrate di Palermo aveva propostoappello, poi definito con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità.

3. I Giudici di secondo grado, con la sentenzan. 1896 del 1924, ritenuta corretta la determinazione del reddito a fini IRPEF,annullavano la decisione di prime cure con riferimento alla « determinazione del reddito » , demandandoneall’Amministrazione finanziaria la riliquidazione.

4. Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla scorta di quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resist e con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] nel proc. N. 395/2018 R.G. (riunito)

1. L’odierno ricorrente, in qualità di titolare della ditta Eurocar, impugnava l’ avviso di accertamento TY301B200938 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, ottenendone parziale riconoscimento delle proprie doglianze.

2. L’Agenzia delle entrate di Palermo allora, proponeva appello, poi definito con sentenza (1896/24 del 2016), impugnata dalla parte privata con ricorso per cassazione notificato il 13 dicembre 2016 e iscritto, come detto, al n. 29340 del 2016 R.G. -3 -

3. La stessa parte – tuttavia – avverso la medesima sentenza presentava, il giorno 14 dicembre 2016, anche un ricorso per revocazione dinanzi al Giudice regionale (a mente degli artt. 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 c.p.c.).

4. Quest’ultimo mezzo di gravame è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 1849/8 del 2017, già più compiutamente indicata in intestazione.

5. Contro quest’ultima pronuncia si rivolge l’odierno ricorso per cassazione, cui l’Avvocatura erariale resiste con controricorso.

In data 4/11/2025, il ricorrente ha depositato memoria.

6. In virtù di Cass. Sez. 2, 10/07/2024, n. 18966, Rv. 671721-01 (“I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.”), va quindi disposta la riunione del procedimento al n . 29340 del 2016 R.G. , in quanto connesso soggettivamente ed oggettivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivosvolto nel procedimento portante, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce che la C ommissione tributaria regionale non avrebbe preso in esame il testo esatto e definitivo della sentenza di primo grado – come corretta con ordinanza in data 10/11/2011 – bensì quello precedente, dove la detrazione Iva sui costi deducibili era quantificata in € 307’306,00, anziché in quello (poi) corretto di € 264’012,38.

La censura presenta evidenti profili di inammissibilità, atteso che il legislatore del 2012, nel dettare il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha inteso chiarire che il fatto cui la disposizione riformulata fa -4 - rifermento è il “fatto storico”, non già l’atto processuale e nemmeno l’atto istruttorio (bensì il suo contenuto; parla infatti di travisamento del contenuto oggettivo della prova la recente massima ufficiale di Cass.,Sez. 3,ordinanza n. 13085 del 16/05/2025, Rv. 674873 - 01 ).

Nella specie, viceversa, il ricorrente equivoca la portata della norma, nella misura in cui deduce come omissione dell’esame di un fatto decisivo un mero refuso contenuto nella sentenza gravata, laddove quest’ultima riporta come detrazione IVAl’importo di € 307’306,00 (cioè quello indicato dalla CTP prima della correzione dell’errore),anziché quello di € 264’012,38.

2. Con il secondo motivodel ricorso per primo iscritto a ruolo , sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre a ribadire in verità le doglianze di cui al primo motivo si lamenta,altresì, che i Giudici di secondo grado non avrebbero preso in esame le risultanze del processo verbale di constatazione.

3. Il terzo motivo, ancora a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rileva la contraddittorietà insita nel demandare alla Agenzia vittoriosa in appelloil ricalcolo delle imposte, quando nella stessa sentenza , a pagina 3, si riconosce l’esattezza delleconclusioni del consulente tecnico di parte (in prime cure), non criticate neppure dall’Ufficionell’atto di appello.

Le due doglianze da ultimo riepilogate meritano di essere condivise, nella misura in cui si sostanziano, giustappunto, nell’evidenziare il vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza appellata, laddove – da un lato – attesta la correttezza dei calcoli compiuti dal consulente , sulla base degli atti della fase amministrativa, con riferimento a costi, ricavi e utile di esercizio, e tuttavia – dall’altro – non comprensibilmente , riserva all’Amministrazione erariale la nuova determinazione dell’imposta dovuta, ai fini IVA, IRAP ed anche IRPEF, oltreaddizionali.

La decisione va pertanto cassata sul punto, per motivazione contraddittoria, dunque inesistente, non meramente insufficiente ( cfr. da ultimoSez.

U, o rdinanza n. 14995 del 29/05/2024 , Rv. 671387 - 01).

4. Il quarto motivodel ricorso , articolato invece a lla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ché -5 - in nessuna ultrapetizione sarebbe incorsa la Commissione tributaria di primo grado nel riconoscere al contribuente un credito di imposta I VA in misura superiore (e in particolare pari ad € 20 ’ 348,39 ) rispetto a quanto dallo stesso contribuente richiesto nella dichiarazione dei redditi, ove era indicato nella minor cifra di € 13’458,00.

Anche quest’ultima censura merita accoglimento.

Come noto, invero, l’art. 112 c.p.c., nel fissare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, si riferisce alla domanda giudiziale ( di petitum si può quindi rettamente discorrere soltanto con riguardo a una domanda proposta ad un giudice)e non è mai stato inteso come applicabile anche alla dichiarazione dei redditi.

Quest’ultimasi colloca palesemente fuori dal contesto processuale, cui l’art. 112 c.p.c. si rivolge in via esclusiva.

Dunque, anche a prescindere da una presa di posizione sulla questione se la predetta rivesta natura di dichiarazione di scienza, piuttosto che di dichiarazionedi volontà e a quali aspetti meglio si addica l’una o l’altra classificazione dogmatica (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28064 del 05/10/2023, Rv. 669243- 01; Sez. 5, ordinanza n. 27332 del 22/10/2024, Rv. 672726-01), di certo essa non comporta alcuna preclusione per il giudice tributario, il quale deve attenersi soltanto al perimetro segnato dal ricorso giudiziale.

Va rammentato infatti chel’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di "impugnazione-annullamento", orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd.

"impugnazione-merito", perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di partee, nel caso di specie, il contribuente ha sempre criticato anche l’ammontare della pretesa fiscale; ne consegue che il giudice il qualeritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una -6 - motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (così, Cass., Sez. 5, sentenza n. 3309del 19/02/2004, Rv. 570296 - 01) L’art. 112c.p.c. è stato dunque fallacemente richiamato per disciplinare la materia in esameed il vizio è stato esattamente dedotto nella cornice del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.

Al giudice del rinvio v a allora demandat a la rideterminazione dell’I VA relativa all’anno di imposta 2005, senza la preclusione che , in sede di appello, si era erroneamente ritenuta derivare dalla dichiarazione dei redditi.

Il ricorso iscritto al n. 29340 del 2016 R.G. va dunque accolto nei termini precisati, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Nel procedimento riunito, con l’unico motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la pronuncia gravata è censurata per violazione di legge (artt. 395 c.p.c., 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992) e vizio di motivazione.

6. Il motivo merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non entrava nel merito delle doglianze attoree, il che avrebbe potuto portare ad altre valutazioni in termini di ammissibilità –per autosufficienza – dell’odierno mezzo, non essendo stato allegato, in atti, il ricorso per revocazione presupposto.

Ma si limitava a formulare le seguenti considerazioni in diritto: «[…]a differenza dell’appello,il ricorso per cassazione non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì ad una revisione delle attività processuali che hanno portato alla sentenza impugnata, questa Commissione, ritiene che la richiesta di correzione della sentenza formulata dall’Ufficio e la richiesta di revocazione, sempre avverso la stessa sentenza, richiesta dal Contribuente, debbano essere ritenute entrambe inammissibili. / Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazione è -7 - volto ad individuare gli errori della sentenza impugnata per assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge».

Tuttavia, i princìpi affermati da questa Corte anche di recente divergono da siffatta impostazione.

Infatti, per Cass., Sez. 5, 11/05/2022, n. 14893, Rv. 664706 - 01, “n el processo tributario, l’impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. -anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 -è ammissibile nei confronti delle sentenze d’appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d’appello”.

Ciò, anche prima della modifica dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 cit., si giustificava alla luce del rilievo che l’inoppugnabilità cui facevariferimento l’art. 64 non è quella prodotta dalla scadenza dei termini per l’impugnazione, ma quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio (di talché, le sentenze d’appello sarebbero impugnabili per revocazione anche se già impugnate per cassazione, ovvero in pendenza del termine per la relativa impugnazione, in quanto sarebbero comunque inoppugnabili sotto il profilo dell’accertamento in fatto).

Tali conclusioni – nel senso della contemporanea proponibilità dei due ricorsi, per cassazione e per revocazione – continuano ad essere valide, a maggior ragione, con la riformulazione del comma 1 cit., dopo la quale è stato depositato l’odierno controricorso, che tuttavia seguita a fare erroneo riferimento al testo previgente.

La norma, infatti, a partire dal 1° gennaio 2016 così recita: «Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile».

La sentenza impugnata è dunque stata emessa in violazione di legge.

Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di -8 - giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Nel procedimento n. 29340 del 2016 R.G., d ichiarat o inammissibil e il primo, accoglie imotivi secondo, terzo e quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; nel procedimento riunito n. 395 del 2018 R.G., accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma e dell’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1896/24 del 201 6 , pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Palermoil 3/12/2015, e pubblicata il 13/05/2016; nonché avverso la sentenza n. 1849/8 del 2017, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 5/04/2017, e pubblicata il 17/05/2017; uditala relazione svolta in c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Iva - Dichiarazione dei redditi - Vizio di ultrapetizione - Revocazione in pendenza di ricorso per cassazione. -2 - [OSCURATO:PERSONA] nel proc. N. 29340/2016 R.G. 1. All’odierno ricorrente , in qualità di titolare della ditta Eurocar, a seguito di verifica fiscaledella Guardia di finanza sulla regolare tenuta delle scritture contabili (in partic. libro giornale e registri IVA), veniva notificato l’avviso di accertamento TY301B200938/2’1’ in relazione all’anno 2005 , recante rettifica del reddito di impresa, del valore della produzione e del volume d’affari, con recupero delle relative imposte, sanzioni e interessi. 2. Impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, il contribuente aveva ottenuto parziale riconoscimento delle proprie doglianze. Tant’è che l’Agenzia delle entrate di Palermo aveva propostoappello, poi definito con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità. 3. I Giudici di secondo grado, con la sentenzan. 1896 del 1924, ritenuta corretta la determinazione del reddito a fini IRPEF,annullavano la decisione di prime cure con riferimento alla « determinazione del reddito » , demandandoneall’Amministrazione finanziaria la riliquidazione. 4. Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla scorta di quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resist e con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] nel proc. N. 395/2018 R.G. (riunito) 1. L’odierno ricorrente, in qualità di titolare della ditta Eurocar, impugnava l’ avviso di accertamento TY301B200938 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, ottenendone parziale riconoscimento delle proprie doglianze. 2. L’Agenzia delle entrate di Palermo allora, proponeva appello, poi definito con sentenza (1896/24 del 2016), impugnata dalla parte privata con ricorso per cassazione notificato il 13 dicembre 2016 e iscritto, come detto, al n. 29340 del 2016 R.G. -3 - 3. La stessa parte – tuttavia – avverso la medesima sentenza presentava, il giorno 14 dicembre 2016, anche un ricorso per revocazione dinanzi al Giudice regionale (a mente degli artt. 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 c.p.c.). 4. Quest’ultimo mezzo di gravame è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 1849/8 del 2017, già più compiutamente indicata in intestazione. 5. Contro quest’ultima pronuncia si rivolge l’odierno ricorso per cassazione, cui l’Avvocatura erariale resiste con controricorso. In data 4/11/2025, il ricorrente ha depositato memoria. 6. In virtù di Cass. Sez. 2, 10/07/2024, n. 18966, Rv. 671721-01 (“I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità resterebbe travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.”), va quindi disposta la riunione del procedimento al n . 29340 del 2016 R.G. , in quanto connesso soggettivamente ed oggettivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivosvolto nel procedimento portante, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce che la C ommissione tributaria regionale non avrebbe preso in esame il testo esatto e definitivo della sentenza di primo grado – come corretta con ordinanza in data 10/11/2011 – bensì quello precedente, dove la detrazione Iva sui costi deducibili era quantificata in € 307’306,00, anziché in quello (poi) corretto di € 264’012,38. La censura presenta evidenti profili di inammissibilità, atteso che il legislatore del 2012, nel dettare il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha inteso chiarire che il fatto cui la disposizione riformulata fa -4 - rifermento è il “fatto storico”, non già l’atto processuale e nemmeno l’atto istruttorio (bensì il suo contenuto; parla infatti di travisamento del contenuto oggettivo della prova la recente massima ufficiale di Cass.,Sez. 3,ordinanza n. 13085 del 16/05/2025, Rv. 674873 - 01 ). Nella specie, viceversa, il ricorrente equivoca la portata della norma, nella misura in cui deduce come omissione dell’esame di un fatto decisivo un mero refuso contenuto nella sentenza gravata, laddove quest’ultima riporta come detrazione IVAl’importo di € 307’306,00 (cioè quello indicato dalla CTP prima della correzione dell’errore),anziché quello di € 264’012,38. 2. Con il secondo motivodel ricorso per primo iscritto a ruolo , sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre a ribadire in verità le doglianze di cui al primo motivo si lamenta,altresì, che i Giudici di secondo grado non avrebbero preso in esame le risultanze del processo verbale di constatazione. 3. Il terzo motivo, ancora a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rileva la contraddittorietà insita nel demandare alla Agenzia vittoriosa in appelloil ricalcolo delle imposte, quando nella stessa sentenza , a pagina 3, si riconosce l’esattezza delleconclusioni del consulente tecnico di parte (in prime cure), non criticate neppure dall’Ufficionell’atto di appello. Le due doglianze da ultimo riepilogate meritano di essere condivise, nella misura in cui si sostanziano, giustappunto, nell’evidenziare il vizio di motivazione in cui è incorsa la sentenza appellata, laddove – da un lato – attesta la correttezza dei calcoli compiuti dal consulente , sulla base degli atti della fase amministrativa, con riferimento a costi, ricavi e utile di esercizio, e tuttavia – dall’altro – non comprensibilmente , riserva all’Amministrazione erariale la nuova determinazione dell’imposta dovuta, ai fini IVA, IRAP ed anche IRPEF, oltreaddizionali. La decisione va pertanto cassata sul punto, per motivazione contraddittoria, dunque inesistente, non meramente insufficiente ( cfr. da ultimoSez. U, o rdinanza n. 14995 del 29/05/2024 , Rv. 671387 - 01). 4. Il quarto motivodel ricorso , articolato invece a lla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ché -5 - in nessuna ultrapetizione sarebbe incorsa la Commissione tributaria di primo grado nel riconoscere al contribuente un credito di imposta I VA in misura superiore (e in particolare pari ad € 20 ’ 348,39 ) rispetto a quanto dallo stesso contribuente richiesto nella dichiarazione dei redditi, ove era indicato nella minor cifra di € 13’458,00. Anche quest’ultima censura merita accoglimento. Come noto, invero, l’art. 112 c.p.c., nel fissare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, si riferisce alla domanda giudiziale ( di petitum si può quindi rettamente discorrere soltanto con riguardo a una domanda proposta ad un giudice)e non è mai stato inteso come applicabile anche alla dichiarazione dei redditi. Quest’ultimasi colloca palesemente fuori dal contesto processuale, cui l’art. 112 c.p.c. si rivolge in via esclusiva. Dunque, anche a prescindere da una presa di posizione sulla questione se la predetta rivesta natura di dichiarazione di scienza, piuttosto che di dichiarazionedi volontà e a quali aspetti meglio si addica l’una o l’altra classificazione dogmatica (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28064 del 05/10/2023, Rv. 669243- 01; Sez. 5, ordinanza n. 27332 del 22/10/2024, Rv. 672726-01), di certo essa non comporta alcuna preclusione per il giudice tributario, il quale deve attenersi soltanto al perimetro segnato dal ricorso giudiziale. Va rammentato infatti chel’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di "impugnazione-annullamento", orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi di una cd. "impugnazione-merito", perché diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, implicante per esso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di partee, nel caso di specie, il contribuente ha sempre criticato anche l’ammontare della pretesa fiscale; ne consegue che il giudice il qualeritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una -6 - motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (così, Cass., Sez. 5, sentenza n. 3309del 19/02/2004, Rv. 570296 - 01) L’art. 112c.p.c. è stato dunque fallacemente richiamato per disciplinare la materia in esameed il vizio è stato esattamente dedotto nella cornice del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. Al giudice del rinvio v a allora demandat a la rideterminazione dell’I VA relativa all’anno di imposta 2005, senza la preclusione che , in sede di appello, si era erroneamente ritenuta derivare dalla dichiarazione dei redditi. Il ricorso iscritto al n. 29340 del 2016 R.G. va dunque accolto nei termini precisati, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. Nel procedimento riunito, con l’unico motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la pronuncia gravata è censurata per violazione di legge (artt. 395 c.p.c., 64 ss. d.lgs. n. 546 del 1992) e vizio di motivazione. 6. Il motivo merita accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non entrava nel merito delle doglianze attoree, il che avrebbe potuto portare ad altre valutazioni in termini di ammissibilità –per autosufficienza – dell’odierno mezzo, non essendo stato allegato, in atti, il ricorso per revocazione presupposto. Ma si limitava a formulare le seguenti considerazioni in diritto: «[…]a differenza dell’appello,il ricorso per cassazione non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, bensì ad una revisione delle attività processuali che hanno portato alla sentenza impugnata, questa Commissione, ritiene che la richiesta di correzione della sentenza formulata dall’Ufficio e la richiesta di revocazione, sempre avverso la stessa sentenza, richiesta dal Contribuente, debbano essere ritenute entrambe inammissibili. / Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il giudizio di cassazione è -7 - volto ad individuare gli errori della sentenza impugnata per assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge». Tuttavia, i princìpi affermati da questa Corte anche di recente divergono da siffatta impostazione. Infatti, per Cass., Sez. 5, 11/05/2022, n. 14893, Rv. 664706 - 01, “n el processo tributario, l’impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. -anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 -è ammissibile nei confronti delle sentenze d’appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d’appello”. Ciò, anche prima della modifica dell’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 cit., si giustificava alla luce del rilievo che l’inoppugnabilità cui facevariferimento l’art. 64 non è quella prodotta dalla scadenza dei termini per l’impugnazione, ma quella derivante dalle preclusioni relative all’oggetto del giudizio (di talché, le sentenze d’appello sarebbero impugnabili per revocazione anche se già impugnate per cassazione, ovvero in pendenza del termine per la relativa impugnazione, in quanto sarebbero comunque inoppugnabili sotto il profilo dell’accertamento in fatto). Tali conclusioni – nel senso della contemporanea proponibilità dei due ricorsi, per cassazione e per revocazione – continuano ad essere valide, a maggior ragione, con la riformulazione del comma 1 cit., dopo la quale è stato depositato l’odierno controricorso, che tuttavia seguita a fare erroneo riferimento al testo previgente. La norma, infatti, a partire dal 1° gennaio 2016 così recita: «Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile». La sentenza impugnata è dunque stata emessa in violazione di legge. Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di -8 - giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Nel procedimento n. 29340 del 2016 R.G., d ichiarat o inammissibil e il primo, accoglie imotivi secondo, terzo e quarto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; nel procedimento riunito n. 395 del 2018 R.G., accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 00020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris