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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14132/2026

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pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Rappazzo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cordera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 194/2020 depositatail 14/02/2020.Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIDAs.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sr.l. avevano impugnato avanti al Tribunale diIvrea la delibera presa dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] CommercialePlanetarium di Caluso in data 1.9.2014, lamentandone la nullità per piùprofili.

A fondamento dell’impugnazione i ricorrenti avevano rilevato che:era stata convocata l’assemblea del Condominio -in prima convocazioneper il 31.8.2014 e in seconda convocazione per il giorno 1.9.2014- su loroiniziativa per inerzia dell’amministratore, ed essa si era svolta nel luogoindicato nella convocazione; era in seguito emerso che, nello stessogiorno, i condomini che non avevano partecipato all’assemblea presso ilocali indicati in convocazione ne avevano svolto un’altra incontemporanea in locali diversi, asserendo che lo svolgimento nel luogoindicato non sarebbe stato possibile per prospettate ragioni di sicurezza;questa assemblea “parallela” era esitata nella delibera oggetto diimpugnazione, a firma di [OSCURATO:PERSONA] quale presidente e di [OSCURATO:PERSONA] segretaria.Si era costituito il Condominio proponendo eccezioni in rito echiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione, rappresentando ildiverso luogo di svolgimento dell’assemblea una mera irregolarità,giustificata da ragioni di sicurezza, e sostenendo comunque la carenza diinteresse ad impugnare ad opera degli altri condomini, atteso il contenutonegativo della delibera, di rigetto di tutti i punti all’ordine del giorno.Il Tribunale di Ivrea aveva annullato la delibera impugnata.Proposto appello dal Condominio, la Corte d’Appello di Torino avevaconfermato la decisione di primo grado per le seguenti motivazioni: -nonvi è la pretesa carenza di interesse ad impugnare, perché le condizionidi validità della convocazione di un’assemblea condominiale e la validitàNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026della relativa delibera incidono sul diritto di ogni condomino di intervenire,il quale deve essere messo in condizione di partecipare all’assemblea ;vi è quindi una concreta incidenza della deliberazione sulla singolasituazione dei condomini, come conferma l’art.66 disp. att. c.p.c.richiedendo che nell’avviso di convocazione siano indicati giorno, luogo,ora e ordine del giorno della riunione; -l’assemblea si deve svolgere nelluogo di convocazione, altrimenti si interrompe l’iter legale di formazionedella delibera che determina la nullità della stessa; -secondo il Condominioappellante la necessità di svolgere in altro luogo la riunione era derivatada motivi di sicurezza ed essendosi svolta la stessa in locali posti inprossimità di quelli indicati in convocazione (cioè nella galleriacondominiale), gli altri condomini potevano rendersi immediatamenteconto del diverso luogo di suo svolgimento; il Tribunale di Ivrea ha peròaccertato che gli assunti del Condominio sull’esistenza di pretesi motivi disicurezza e sulla chiusura della porta di accesso ai locali dellaconvocazione erano rimasti privi di supporto probatorio, e la scelta deicondomini riuniti nel luogo diverso rispetto a quello indicato hacomportato una duplicazione di assemblee e di delibere, con pregiudizioper i condomini non partecipanti.[OSCURATO:PERSONA] di Caluso ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCIDA s.r.l. hanno depositato controricorso e poi memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il Condominio lamenta che, inrelazione alla rilevata carenza di interesse ad agire, fatta oggetto dispecifico motivo di appello, vi sarebbe Nullità della sentenza perviolazione degli art.112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., valorizzabile ex art.360Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026co 1 n.4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.100 c.p.c.,valorizzabile ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.

Secondo il ricorrente vi sarebbe nella motivazione della sentenza unacommistione impropria tra il profilo della carenza di interesse e quellouna non corretta strutturazione argomentativa che avrebbe minato lacongruità e logicità della motivazione, da considerare di conseguenzaomessa.

Ove si ritenga possibile superare detta omissione, la motivazioneutilizzata per respingere la rilevata carenza di interesse sarebbecomunque perplessa e obiettivamente incomprensibile, ancora inviolazione degli art.132 c.p.c e 111 Cost.

In ogni caso, secondo ilCondominio, la carenza di interesse sarebbe evidente per il fatto che conla delibera impugnata tutti i punti all’ordine del giorno non furonoapprovati e, di conseguenza, non vi sarebbe stata incidenza alcuna sulleposizioni dei condomini.Il motivo di ricorso si articola in due parti con individuazione chiaradelle diverse censure svolte nell’una e nell’altra e, pur essendo diconseguenza ammissibile, è infondato sotto entrambi i profili evidenziati.Quanto ai rilievi riguardanti la motivazione, si richiama l’orientamentointerpretativo di questa Corte, consolidato -a partire dalla sentenza delleSU n.8053/2014- nel senso che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di"mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimentoNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibilecontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione eche appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Inparticolare, non è più suscettibile di sindacato di legittimità della Corte unvizio di motivazione correlabile ad una prospettata incompletezza logicadell'impianto motivazionale della sentenza per inesatta valutazione dellerisultanze probatorie -per avene tratto solo alcune delle conseguenzelogiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, oper non aver considerato elementi costituenti "fatti secondari" in tesi utiliad una ricostruzione dei fatti favorevole alla parte ricorrente-, quandodalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmenteavulsa dalla relazione logica tra premessa in fatto e conseguenza in diritto,che deve giustificare la decisione -cfr. tra le altre, nel senso indicato, oltrealla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, Cass. n.23940/2017, Cass.n.22598/2018, Cass. n.7090/2022-.La sentenza della Corte d’Appello di Torino offre una motivazione che,pur se succinta, si articola in modo logicamente comprensibile e sufficientea dare giustificazione del deciso, perché sostanzialmente afferma -secondouna valutazione peraltro corretta- che l’interesse ad impugnare la deliberain discussione si individua nel diritto di ogni condomino a partecipareall’assemblea regolarmente convocata, per concorrere, attraverso ilconfronto con gli altri condomini, a decidere le questioni all’ordine delgiorno, essendo indifferente, sotto il profilo in esame, la decisione finalenegativa o positiva rispetto ai punti discussi.La motivazione offerta dalla Corte rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. ed esclude in concreto la pretesa violazionedell’art.132 c.p.c. -valorizzabile ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.-; nemmenorisulta supportata, di conseguenza, la prospettata violazione dell’art.112Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026c.p.c., non essendo stata affatto omessa, ma svolta senza condividerel’assunto del Condominio appellante, la valutazione del motivo di appelloriguardante la pretesa carenza di interesse ad agire.Le considerazioni che precedono tolgono rilievo anche alla pretesaviolazione da parte del Giudice d’appello, pure prospettata, dell’art.100c.p.c.: l’interesse dei condomini ad impugnare la delibera assembleareassunta nell’ambito di una riunione alla quale non sono stati messilegittimamente in grado di partecipare è evidente, a prescindere dalcontenuto della stessa, comunque assunto senza il necessario confrontotra tutti gli aventi diritto e mai neutro alla luce del dispostodell’art.1137 co 1 c.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso il Condominio lamenta ancora la nullità della sentenza per violazione degli art.112 e 132 c.p.c. e 111Cost, valorizzabile ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.; violazione e falsaapplicazione degli art.1136, 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c., valorizzabile exart.360 co 1 n.3 c.p.c. , per avere la Corte d’Appello di Torino dichiaratola nullità della delibera per essersi l’assemblea tenuta in luogo diverso daquello dell’avviso di convocazione.Rileva il Condominio che la Corte di merito, dopo aver consideratopacifica l’ingiustificatezza della modifica del luogo della riunionedell’assemblea condominiale, avrebbe dovuto “farsi carico” di valutare,come richiesto dall’appellante ricorrente al punto 2.2 dei motivi di appello,se ciò avesse in concreto impedito ai condomini che l’hanno impugnata diparteciparvi, così ledendo i loro diritti.

Sul punto la Corte d’Appello diTorino avrebbe operato un’ingiustificata commistione tra la possibilità dipartecipare all’assemblea e la sussistenza dei giusti motivi dellospostamento, senza tenere conto che qui non è in discussione laposizione di coloro che, appunto, “non hanno potuto partecipareall’assemblea condominiale nel luogo designato in convocazione”, ma laposizione degli altri che non hanno potuto partecipare all’assembleaNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026tenutasi in luogo diverso da quello; tutto ciò comporterebbe unacommistione di problematiche che renderebbe incomprensibile ladecisione, con violazione degli art.132 c.p.c. e 111 Cost., e che avrebbecome conseguenza l’omessa valutazione del motivo di doglianza propostoin appello, con violazione dell’art.112 c.p.c.

Se si riuscisse a superare ilvizio di motivazione rilevato, vi sarebbe comunque la violazione di legge,perché non sarebbe stata minimamente verificata la relazione tra lamancata partecipazione all’assemblea e l’esistenza effettiva di un obiettivoimpedimento alla scelta derivante dalla diversità del luogo di riunionerispetto a quello di convocazione.Il motivo è totalmente infondato.Richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine ai limiti dellaverifica della motivazione e della proponibilità della violazione dell’art.112c.p.c. in sede di legittimità, la Corte di merito ha preso in esame tutti imotivi di appello proposti, anche il secondo, respingendoli motivatamentee in modo logicamente comprensibile dopo aver dato conto dellamancanza di giustificazioni oggettive allo spostamento di sede dellariunione e dello svolgimento di questa senza la partecipazione di tutti icondomini -nel rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost.: si richiama ancora Cass. a SU n.8053/2014-Rileva peraltro la Corte che lo svolgimento dell’assemblea in un luogodiverso da quello indicato in convocazione è di per sé idoneo a fondarel’annullabilità della deliberazione assunta nel suo ambito (in quanto vizio-salva la partecipazione, comunque, di tutti i condomini-, senza che sia atal fine necessario valutare se i condomini non partecipanti potessero omeno rendersi conto dello spostamento di luogo.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna il CondominioCentro [OSCURATO:PERSONA] di Caluso al pagamento, in favore diRenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e RolandoCostanzo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonio Rappazzo e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cordera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 194/2020 depositatail 14/02/2020.Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIDAs.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] sr.l. avevano impugnato avanti al Tribunale diIvrea la delibera presa dall’assemblea del [OSCURATO:PERSONA] CommercialePlanetarium di Caluso in data 1.9.2014, lamentandone la nullità per piùprofili. A fondamento dell’impugnazione i ricorrenti avevano rilevato che:era stata convocata l’assemblea del Condominio -in prima convocazioneper il 31.8.2014 e in seconda convocazione per il giorno 1.9.2014- su loroiniziativa per inerzia dell’amministratore, ed essa si era svolta nel luogoindicato nella convocazione; era in seguito emerso che, nello stessogiorno, i condomini che non avevano partecipato all’assemblea presso ilocali indicati in convocazione ne avevano svolto un’altra incontemporanea in locali diversi, asserendo che lo svolgimento nel luogoindicato non sarebbe stato possibile per prospettate ragioni di sicurezza;questa assemblea “parallela” era esitata nella delibera oggetto diimpugnazione, a firma di [OSCURATO:PERSONA] quale presidente e di [OSCURATO:PERSONA] segretaria.Si era costituito il Condominio proponendo eccezioni in rito echiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione, rappresentando ildiverso luogo di svolgimento dell’assemblea una mera irregolarità,giustificata da ragioni di sicurezza, e sostenendo comunque la carenza diinteresse ad impugnare ad opera degli altri condomini, atteso il contenutonegativo della delibera, di rigetto di tutti i punti all’ordine del giorno.Il Tribunale di Ivrea aveva annullato la delibera impugnata.Proposto appello dal Condominio, la Corte d’Appello di Torino avevaconfermato la decisione di primo grado per le seguenti motivazioni: -nonvi è la pretesa carenza di interesse ad impugnare, perché le condizionidi validità della convocazione di un’assemblea condominiale e la validitàNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026della relativa delibera incidono sul diritto di ogni condomino di intervenire,il quale deve essere messo in condizione di partecipare all’assemblea ;vi è quindi una concreta incidenza della deliberazione sulla singolasituazione dei condomini, come conferma l’art.66 disp. att. c.p.c.richiedendo che nell’avviso di convocazione siano indicati giorno, luogo,ora e ordine del giorno della riunione; -l’assemblea si deve svolgere nelluogo di convocazione, altrimenti si interrompe l’iter legale di formazionedella delibera che determina la nullità della stessa; -secondo il Condominioappellante la necessità di svolgere in altro luogo la riunione era derivatada motivi di sicurezza ed essendosi svolta la stessa in locali posti inprossimità di quelli indicati in convocazione (cioè nella galleriacondominiale), gli altri condomini potevano rendersi immediatamenteconto del diverso luogo di suo svolgimento; il Tribunale di Ivrea ha peròaccertato che gli assunti del Condominio sull’esistenza di pretesi motivi disicurezza e sulla chiusura della porta di accesso ai locali dellaconvocazione erano rimasti privi di supporto probatorio, e la scelta deicondomini riuniti nel luogo diverso rispetto a quello indicato hacomportato una duplicazione di assemblee e di delibere, con pregiudizioper i condomini non partecipanti.[OSCURATO:PERSONA] di Caluso ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCIDA s.r.l. hanno depositato controricorso e poi memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimato intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il Condominio lamenta che, inrelazione alla rilevata carenza di interesse ad agire, fatta oggetto dispecifico motivo di appello, vi sarebbe Nullità della sentenza perviolazione degli art.112 e 132 c.p.c. e 111 Cost., valorizzabile ex art.360Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026co 1 n.4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.100 c.p.c.,valorizzabile ex art.360 co 1 n.3 c.p.c. Secondo il ricorrente vi sarebbe nella motivazione della sentenza unacommistione impropria tra il profilo della carenza di interesse e quellouna non corretta strutturazione argomentativa che avrebbe minato lacongruità e logicità della motivazione, da considerare di conseguenzaomessa. Ove si ritenga possibile superare detta omissione, la motivazioneutilizzata per respingere la rilevata carenza di interesse sarebbecomunque perplessa e obiettivamente incomprensibile, ancora inviolazione degli art.132 c.p.c e 111 Cost. In ogni caso, secondo ilCondominio, la carenza di interesse sarebbe evidente per il fatto che conla delibera impugnata tutti i punti all’ordine del giorno non furonoapprovati e, di conseguenza, non vi sarebbe stata incidenza alcuna sulleposizioni dei condomini.Il motivo di ricorso si articola in due parti con individuazione chiaradelle diverse censure svolte nell’una e nell’altra e, pur essendo diconseguenza ammissibile, è infondato sotto entrambi i profili evidenziati.Quanto ai rilievi riguardanti la motivazione, si richiama l’orientamentointerpretativo di questa Corte, consolidato -a partire dalla sentenza delleSU n.8053/2014- nel senso che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di"mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimentoNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibilecontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omessoesame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione eche appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Inparticolare, non è più suscettibile di sindacato di legittimità della Corte unvizio di motivazione correlabile ad una prospettata incompletezza logicadell'impianto motivazionale della sentenza per inesatta valutazione dellerisultanze probatorie -per avene tratto solo alcune delle conseguenzelogiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, oper non aver considerato elementi costituenti "fatti secondari" in tesi utiliad una ricostruzione dei fatti favorevole alla parte ricorrente-, quandodalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmenteavulsa dalla relazione logica tra premessa in fatto e conseguenza in diritto,che deve giustificare la decisione -cfr. tra le altre, nel senso indicato, oltrealla pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, Cass. n.23940/2017, Cass.n.22598/2018, Cass. n.7090/2022-.La sentenza della Corte d’Appello di Torino offre una motivazione che,pur se succinta, si articola in modo logicamente comprensibile e sufficientea dare giustificazione del deciso, perché sostanzialmente afferma -secondouna valutazione peraltro corretta- che l’interesse ad impugnare la deliberain discussione si individua nel diritto di ogni condomino a partecipareall’assemblea regolarmente convocata, per concorrere, attraverso ilconfronto con gli altri condomini, a decidere le questioni all’ordine delgiorno, essendo indifferente, sotto il profilo in esame, la decisione finalenegativa o positiva rispetto ai punti discussi.La motivazione offerta dalla Corte rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost. ed esclude in concreto la pretesa violazionedell’art.132 c.p.c. -valorizzabile ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.-; nemmenorisulta supportata, di conseguenza, la prospettata violazione dell’art.112Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026c.p.c., non essendo stata affatto omessa, ma svolta senza condividerel’assunto del Condominio appellante, la valutazione del motivo di appelloriguardante la pretesa carenza di interesse ad agire.Le considerazioni che precedono tolgono rilievo anche alla pretesaviolazione da parte del Giudice d’appello, pure prospettata, dell’art.100c.p.c.: l’interesse dei condomini ad impugnare la delibera assembleareassunta nell’ambito di una riunione alla quale non sono stati messilegittimamente in grado di partecipare è evidente, a prescindere dalcontenuto della stessa, comunque assunto senza il necessario confrontotra tutti gli aventi diritto e mai neutro alla luce del dispostodell’art.1137 co 1 c.c.2. Con il secondo motivo di ricorso il Condominio lamenta ancora la nullità della sentenza per violazione degli art.112 e 132 c.p.c. e 111Cost, valorizzabile ex art.360 co 1 n.4 c.p.c.; violazione e falsaapplicazione degli art.1136, 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c., valorizzabile exart.360 co 1 n.3 c.p.c. , per avere la Corte d’Appello di Torino dichiaratola nullità della delibera per essersi l’assemblea tenuta in luogo diverso daquello dell’avviso di convocazione.Rileva il Condominio che la Corte di merito, dopo aver consideratopacifica l’ingiustificatezza della modifica del luogo della riunionedell’assemblea condominiale, avrebbe dovuto “farsi carico” di valutare,come richiesto dall’appellante ricorrente al punto 2.2 dei motivi di appello,se ciò avesse in concreto impedito ai condomini che l’hanno impugnata diparteciparvi, così ledendo i loro diritti. Sul punto la Corte d’Appello diTorino avrebbe operato un’ingiustificata commistione tra la possibilità dipartecipare all’assemblea e la sussistenza dei giusti motivi dellospostamento, senza tenere conto che qui non è in discussione laposizione di coloro che, appunto, “non hanno potuto partecipareall’assemblea condominiale nel luogo designato in convocazione”, ma laposizione degli altri che non hanno potuto partecipare all’assembleaNumero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026tenutasi in luogo diverso da quello; tutto ciò comporterebbe unacommistione di problematiche che renderebbe incomprensibile ladecisione, con violazione degli art.132 c.p.c. e 111 Cost., e che avrebbecome conseguenza l’omessa valutazione del motivo di doglianza propostoin appello, con violazione dell’art.112 c.p.c. Se si riuscisse a superare ilvizio di motivazione rilevato, vi sarebbe comunque la violazione di legge,perché non sarebbe stata minimamente verificata la relazione tra lamancata partecipazione all’assemblea e l’esistenza effettiva di un obiettivoimpedimento alla scelta derivante dalla diversità del luogo di riunionerispetto a quello di convocazione.Il motivo è totalmente infondato.Richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine ai limiti dellaverifica della motivazione e della proponibilità della violazione dell’art.112c.p.c. in sede di legittimità, la Corte di merito ha preso in esame tutti imotivi di appello proposti, anche il secondo, respingendoli motivatamentee in modo logicamente comprensibile dopo aver dato conto dellamancanza di giustificazioni oggettive allo spostamento di sede dellariunione e dello svolgimento di questa senza la partecipazione di tutti icondomini -nel rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost.: si richiama ancora Cass. a SU n.8053/2014-Rileva peraltro la Corte che lo svolgimento dell’assemblea in un luogodiverso da quello indicato in convocazione è di per sé idoneo a fondarel’annullabilità della deliberazione assunta nel suo ambito (in quanto vizio-salva la partecipazione, comunque, di tutti i condomini-, senza che sia atal fine necessario valutare se i condomini non partecipanti potessero omeno rendersi conto dello spostamento di luogo.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 30091/2020Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 14132/2026Data pubblicazione 14/05/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna il CondominioCentro [OSCURATO:PERSONA] di Caluso al pagamento, in favore diRenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e RolandoCostanzo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassaavvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 14132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris