CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che i tre motivi di ricorso proposti sono privi di specificità perché meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura devoluti con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 su recidiva, giudizio di bilanciamento e commisurazione della pena); Considerato, inoltre, che la doglianza sulla recidiva è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello non si è arrestato al requisito formale, ma ha espressamente valutato anche la sussistenza del presupposto sostanziale e rilevato che il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena non sono censurabili in sede di legittimità quando sorretti, come nella specie, da congrua motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i