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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 19577/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Manuela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], BISCONTI Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Essendo i reati estinti per morte della imputata; udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; letto il certificato di morte trasmesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Vaiano il 31 dicembre 2021 e le conclusioni rassegnate in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa l'11 aprile 2013 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Prato, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in due delitti di estorsione, uniti sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa ciascuno.

Fatti commessi in Vaiano, dal 15 al 17 aprile 2012.

1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione:

1.1. motivo comune, violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per la errata qualificazione giuridica del fatto (estorsione in concorso, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito.

Erroneamente la Corte divisava estorsione e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione, atteso anche che la realizzazione del pericolo minacciato era del tutto ipotetico e la fattispecie si configurò come una vera e propria messa in scena;

1.2. il solo Bisconti deduce anche: vizi di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen.), avendo la Corte confermato, del tutto immotivatamente ed in contrasto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena base in misura di un anno superiore al minimo edittale, come pure immotivata deve ritenersi la conferma della misura della sanzione calcolata (mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa) in aumento per la continuazione tra fattispecie omogenee. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 28 marzo 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva, a mezzo p.e.c., il certificato di morte della ricorrente, deceduta in Vaiano, il 31 dicembre 2021, chiedeva pertanto conseguentemente dichiararsi l'estinzione del reato per morte della imputata e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.1.1.

Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputata, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio.

Per effetto del decesso i reati contestati alla [OSCURATO:PERSONA] sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative alla stessa ricorrente, deve essere annullata senza rinvio.

1.2. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 9/2/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114).

1.3. Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).

2. I motivi di ricorso spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] palesano manifesta infondatezza, aspecificità e mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabili assunte nel corso del giudizio di merito.

2.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2.2. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprezzamento della responsabilità concorsuale per i più fatti omogenei (unificati sotto sotto il vincolo della continuazione) è stata tratta dalle conformi e costanti dichiarazioni della persona offesa, non contraddette da evidenze processuali di segno contrario, oltre che dalla confessione del fatto storico ad opera del Bisconti e dalla sorpresa nella flagranza del reato (episodio finale del 17 aprile 2012).

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale.

Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto e grave direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo per la sua persona) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa.

Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti.

La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà.

Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitamento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione.

Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072).

La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile.

L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata".

La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima.

Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile.

Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria.

Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124).

La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479).

Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato.

La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto finanziario, si risolse a consegnare in più riprese il denaro richiesto (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.).

Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti estorsivi contestati.

2.3. Manifestamente infondato e meramente reiterativo dell'argomento speso nel merito e rigettato dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, è il secondo motivo proposto nell'interesse del Bisconti, che censura la sentenza impugnata per non aver argomentato adeguatamente il distacco dal minimo edittale (un anno di reclusione), oltre che la misura dell'aumento disposto per la continuazione (sei mesi di reclusione).

La Corte ha invero inteso valorizzare, sui punti dedotti, l'intensità del dolo manifestato con la iterata condotta, gravemente offensiva della persona che si trovava -per età e solitudine esistenziale- in condizioni di minorata difesa, né la strategica confessione di quanto già aliunde accertato può, ad avviso del giudice di merito, fondare un più mite trattamento sanzionatorio, peraltro discosto dal minimo edittale in misura non ragguardevole.

Del pari è a dirsi per la misura del disposto aumento per continuazione, limitato a sei mesi di reclusione e parametrato alla obiettiva gravità del fatto riconosciuto in sentenza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.

3.1. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo.

P.Q .M .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Manuela per essere il reato estinto per morte della imputata.

Dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Manuela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], BISCONTI Alessandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/3/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo i reati estinti per morte della imputata; udito il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; letto il certificato di morte trasmesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in Vaiano il 31 dicembre 2021 e le conclusioni rassegnate in udienza dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza emessa l'11 aprile 2013 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Prato, con la quale i ricorrenti erano stati condannati per concorso in due delitti di estorsione, uniti sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa ciascuno. Fatti commessi in Vaiano, dal 15 al 17 aprile 2012. 1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le argomentazioni in appresso enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione: 1.1. motivo comune, violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) per la errata qualificazione giuridica del fatto (estorsione in concorso, in luogo della truffa, c.d. vessatoria, aggravata dalla circostanza di aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen.) riconosciuto nel giudizio di merito. Erroneamente la Corte divisava estorsione e non truffa aggravata, valorizzando l'effetto costrittivo determinato dalla condotta sulla vittima, laddove il criterio distintivo tra le due fattispecie non può che far riferimento alla natura immaginaria del pericolo ed alla inidoneità della prospettazione alla coercizione, atteso anche che la realizzazione del pericolo minacciato era del tutto ipotetico e la fattispecie si configurò come una vera e propria messa in scena; 1.2. il solo Bisconti deduce anche: vizi di motivazione, nella triplice possibile declinazione normativa (art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen.), avendo la Corte confermato, del tutto immotivatamente ed in contrasto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena base in misura di un anno superiore al minimo edittale, come pure immotivata deve ritenersi la conferma della misura della sanzione calcolata (mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa) in aumento per la continuazione tra fattispecie omogenee. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 28 marzo 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva, a mezzo p.e.c., il certificato di morte della ricorrente, deceduta in Vaiano, il 31 dicembre 2021, chiedeva pertanto conseguentemente dichiararsi l'estinzione del reato per morte della imputata e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.1.1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputata, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio. Per effetto del decesso i reati contestati alla [OSCURATO:PERSONA] sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative alla stessa ricorrente, deve essere annullata senza rinvio. 1.2. Al riguardo, pur registrandosi, nella giurisprudenza di legittimità, l'uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 9/2/2011, Neri, Rv. 249612), dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato medio tempore deceduto) - appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, Zancocchia, Rv. 242114). 1.3. Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 2. I motivi di ricorso spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] palesano manifesta infondatezza, aspecificità e mera prospettazione di un differente apprezzamento delle prove utilizzabili assunte nel corso del giudizio di merito. 2.1. A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 2.2. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'apprezzamento della responsabilità concorsuale per i più fatti omogenei (unificati sotto sotto il vincolo della continuazione) è stata tratta dalle conformi e costanti dichiarazioni della persona offesa, non contraddette da evidenze processuali di segno contrario, oltre che dalla confessione del fatto storico ad opera del Bisconti e dalla sorpresa nella flagranza del reato (episodio finale del 17 aprile 2012). Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte richiama ed amplifica sul punto la compiuta motivazione spesa dal tribunale. Si afferma che i fatti accertati (valorizzato il concreto timore ingenerato nella vittima, idoneo a coartarne la libertà di determinazione patrimoniale, per effetto della minaccia di un male ingiusto e grave direttamente dipendente, nel potenziale inverarsi, dalla volontà dell'agente) integrano il paradigma normativo tipizzato all'art. 629 cod. pen., senza con ciò eludere il tema (spoliazione patrimoniale determinata dalla costrizione ovvero dalla induzione in errore della vittima circa la ricorrenza di un pericolo per la sua persona) proposto con i motivi di gravame spesi sul punto dalla difesa. Il motivo di appello (errato inquadramento giuridico dei fatti nel delitto di estorsione, piuttosto che in quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) era dunque manifestamente infondato, in quanto nella fattispecie entrambi gli agenti hanno concordemente e direttamente operato per la costrizione, rappresentando un pericolo dipendente, con immediatezza, dalla volontà potestativa di essi agenti. La diagnosi differenziale tra il reato di truffa c.d. vessatoria e quello di estorsione postula infatti come risolti i seguenti interrogativi: a) se il male minacciato sia reale o immaginario; b) se la prospettazione di tale male produca, in concreto, una manipolazione della volontà riconducibile alla induzione in errore, piuttosto che ad una vera e propria coazione della volontà. Per quanto la prospettazione di un effetto negativo (quale conseguenza di un "rifiuto" patrimoniale) abbia - comunque e ragionevolmente - come conseguenza una reazione di "evitamento" del male prospettato, quel che rileva ai fini del corretto inquadramento del fatto è se tale reazione sia riconducibile ad una condotta fraudolenta, piuttosto che ad una irresistibile coartazione. Se, cioè, la volontà della vittima risulti semplicemente manipolata o, piuttosto, irresistibilmente coartata (Sez. 2, n. 21974, del 18/4/2017, Rv. 270072). La coazione della volontà si distingue dalla manipolazione agita attraverso l'induzione in errore, in quanto solo nel primo caso l'azione illecita si presenta irresistibile. L'induzione in errore è, infatti, azione diversa dalla costrizione, sebbene entrambe le condotte siano idonee a deviare il fisiologico sviluppo dei processi volitivi: la condotta induttiva, anche quando si manifesta con la esposizione di pericoli inesistenti, si differenzia dalla condotta estorsiva proprio nella misura in cui la volontà risulta "diretta" e "manipolata", ma non irresistibilmente "piegata". La idoneità della rappresentazione del male a "dirigere" piuttosto che "piegare" la volontà non può essere stabilita in astratto, ma necessita di uno scrutinio che verifichi in concreto la consistenza della azione minatoria, anche rispetto alla effettiva resistenza della vittima. Tale indagine non può che analizzare la idoneità coercitiva della minaccia nel momento in cui la stessa viene posta in essere, nulla rilevando che ex post il male prospettato risulti irrealizzabile. Se si individua nella concreta efficacia coercitiva della minaccia l'attributo della condotta utile per distinguere la truffa dall'estorsione perde rilevanza anche la eventuale irrealizzabilità del male prospettato, essendo l'analisi richiesta limitata alla verifica ex ante della concreta efficacia coercitiva della azione minatoria. Individuato nel costringimento forzato della vittima l'elemento caratterizzante del reato di estorsione, l'idoneità del male minacciato ad incidere sul processo volitivo non può che essere valutato ex ante ed in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità dell'evento dannoso prospettato (Sez. 2, n. 11453, del 17/2/2016, Rv. 267124). La valutazione della capacità di concreta ed effettiva coazione della minaccia è, ancora una volta, un'indagine di merito che deve essere effettuata prendendo in esame le circostanze del caso concreto, ovvero sia la potenza oggettiva della minaccia che la sua soggettiva incidenza sulla specifica vittima e che se congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, non è ulteriormente sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. sez. 6, n. 27996, del 28/5/2014, Rv 261479). Pertanto, nel caso di specie, la condotta costrittiva tenuta dai correi, è stata correttamente qualificata come estorsiva, trattandosi della minaccia di un male in ipotesi realizzabile, la cui verificazione era prospettata come direttamente dipendente dalla potestà degli agenti ed idonea a coartare la volontà della vittima, ponendola di fronte al bivio di sottostare al ricatto o subire le conseguenze dannose del male minacciato. La stessa persona offesa attribuì ai mali prospettati evidente efficacia intimidatoria, tanto che, al fine di soddisfare la domanda a contenuto finanziario, si risolse a consegnare in più riprese il denaro richiesto (nei termini Sez. 2, n. 52121, del 25/11/2014, Rv. 261328; Sez. 2, n, 46084 del 21/10/2015, Rv. 265362; Sez. 2, n. 24624, del 17/7/2020, Rv. 279492; Sez. 2, n. 31433, del 3/11/2020, n.m.). Corretta, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti estorsivi contestati. 2.3. Manifestamente infondato e meramente reiterativo dell'argomento speso nel merito e rigettato dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, è il secondo motivo proposto nell'interesse del Bisconti, che censura la sentenza impugnata per non aver argomentato adeguatamente il distacco dal minimo edittale (un anno di reclusione), oltre che la misura dell'aumento disposto per la continuazione (sei mesi di reclusione). La Corte ha invero inteso valorizzare, sui punti dedotti, l'intensità del dolo manifestato con la iterata condotta, gravemente offensiva della persona che si trovava -per età e solitudine esistenziale- in condizioni di minorata difesa, né la strategica confessione di quanto già aliunde accertato può, ad avviso del giudice di merito, fondare un più mite trattamento sanzionatorio, peraltro discosto dal minimo edittale in misura non ragguardevole. Del pari è a dirsi per la misura del disposto aumento per continuazione, limitato a sei mesi di reclusione e parametrato alla obiettiva gravità del fatto riconosciuto in sentenza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. P.Q .M . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Manuela per essere il reato estinto per morte della imputata. Dichiara inammissibile il ricorso e e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00
Sentenza Cassazione n. 19577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris