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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11652/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio o, in subordine, con rinvio; udite le conclusioni dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia impugna l'ordinanza in data 14 giugno 2022 con cui il Tribunale di Brescia ha annullato il decreto in data 21/04/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro pari a euro 298.993,15, ritenuto il profitto del reato di autoriciclaggio contestato al capo f).

Deduce:

1.1. "Art. 606 comma 1 lett. b).

Erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 240 e 240 bis c.p., art. 12 bis D.Igs.vo 74/2000, e art. 648 quater c.p.

Ritenuta carenza del periculum in mora.

Art. 606 comma 1 lett. e).p.

Carenza e manifesta illogicità della motivazione.

Ritenuta carenza del periculum in mora".

Il Pubblico ministero ricorrente premette che il G.i.p. -nell'ordinanza annullata dal Tribunale- aveva evidenziato come il parziale pagamento del debito erariale non valesse di per sé a dimostrare il venir meno del periculum in mora, considerando che Soregaroli aveva ancora da soddisfare un debito pari a euro 1.012.479,14 e tenendo conto delle condotte descritte ai capi b), e) ed f).

Evidenzia, quindi, che «diversamente opinando (...) il Tribunale del Riesame sosteneva, in sintesi che (...) non è ravvisabile "alcun elemento di plausibile indicazione di un periculum attuale (...) di dispersione del profitto del reato che legittimi la rinnovata iniziativa cautelare in tal senso».

Secondo il Pubblico ministero ricorrente «tale motivazione (...) è erronea in punto di applicazione della disciplina penale (...) ed omissiva ed illogica anche con riguardo alla particolare tipologica di sequestro richiesto, in quanto finalizzato alla confisca (anche) per sproporzione nei confronti della persona sottoposta ad indagini per illeciti fiscali e di natura riciclatoria».

Osserva, quindi, come il periculum in mora dovesse essere dedotto dalla stessa motivazione del Tribunale, che ha valorizzato la disinvolta capacità di Soregaroli nel realizzare illeciti fiscali successivi alle abili manovre dissimulatorie, oltre che dall'assenza di beni immobili, dall'incapacità del patrimonio personale dell'indagato di coprire il beneficio sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e alla misura del profitto del reato di autoriciclaggio, dalle condotte fraudolente poste in essere sin dal 2009, dalla permanenza e attualità degli effetti dispersivi della condotta, pur realizzata nel 2017.

Sulla base di quanto esposto, il pubblico ministero sostiene che il Tribunale confonde il periculum collegato a una finalità impeditiva del sequestro, con quello collegato alla finalità di confisca, omettendo di considerare la natura fisiologicamente anticipatoria del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria; che «la misura cautelare del sequestro assume una funzione servente rispetto alla successiva confisca, certa nel caso di condanna, dalla quale è possibile assicurare l'efficacia, solo anticipando il vincolo di indisponibilità sul bene già ad una fase anteriore alla definizione del procedimento.

Dunque, è per espressa disposizione del legislatore -il quale attribuisce natura obbligatoria alla relativa confisca- che la libera disponibilità dei beni provento di condotte riciclatorie è da ritenersi ipso facto pericolosa, senza che si debbano formulare prognosi ulteriori in tal senso».

A sostegno dell'assunto richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 e sostiene che i principi ivi fissati valgono ancor di più nel caso di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, trattandosi di una misura di sicurezza atipica prevista come obbligatoria in relazione a beni cui lo stesso legislatore ha attribuito un'intrinseca pericolosità, prescindendo dal rapporto di pertinenzialità di questi con il reato e addirittura introducendo una presunzione relativa di illecita accumulazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'annullamento e (conseguentemente) l'impugnazione riguardano soltanto il requisito del periculum in mora rispetto alla condotta di autoriciclaggio di cui al capo F), di cui non si ha discussione arca la sussistenza del fumus commissi delicti.

Ciò premesso, le ragioni della fondatezza sono già state spiegate da questa Corte con la sentenza n. 30017 del 04/07/2022, le cui motivazioni sono di seguito riportate integralmente, attesa l'esatta sovrapponibilità della vicenda processuale e delle questioni sollevate: «secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege".

Fatta tale premessa ,le Sezioni Unite precisano però che l'accezione del periculum nei casi di sequestro di beni soggetti a confisca è differente dal periculum nel caso di sequestro preventivo impeditivo; infatti in motivazione si precisa che: "Tanto premesso, e precisato che l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all'art. 240 cod. pen., deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi dell'ai, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca.

Come emergente dalla ricostruzione sopra effettuata, tutte le pronunce intervenute sul punto appaiono, in realtà, ugualmente e correttamente escludere (se si eccettuano affermazioni, evidentemente incidentali, che, pur nell'ambito del secondo indirizzo, seguitano, come già visto, ad includere un riferimento alla "protrazione degli effetti del reato") che, ai fini del sequestro del comma 2, il giudice debba motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare Ja commissione di altri reati: del resto, va qui aggiunto, ove così non fosse, non solo diverrebbe allora sempre sufficiente ricorrere al solo sequestro impeditivo (con conseguente inutilità della stessa previsione ad hoc del comma 2), ma proprio la stessa distinzione normativa dei due sequestri enfatizzata da quasi tutte le sentenze sopra ricordate verrebbe annullata venendo dimenticati i diversi presupposti e la diversa finalità delle due misure, sottolineata anche dalla Relazione al codice di procedura penale.

Non può esservi infatti dubbio, anzitutto, sulla natura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto a quello innpeditivo: oltre alle ragioni logico - sistematiche appena sopra ricordate, ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica, all'interno della norma, della prima misura rispetto alla seconda, anche la diversa finalità, rapportata, nel caso del comma primo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo, invece, all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma.

E tuttavia, se l'autonomia del sequestro a fini di confisca rispetto a quello impeditivo, ben può giustificare l'affermazione costante secondo cui i parametri di adozione e i conseguenti oneri motivazionali del sequestro di cui al comma 2 non possono ricalcare, evidentemente, quelli del sequestro impeditivo, non per questo la motivazione della misura adottata a fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa, come invece predicato dalle sentenze espressione del primo indirizzo (essendo una tale giustificazione, anzi, sufficiente, come meglio si dirà oltre, solo con riguardo alle cose indicate dall'art.240, comma 2, n. 2 cod. pen.) (...) Quanto appena detto pone anche le logiche premesse per l'individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo a fini di confisca deve rispondere.

Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile.

Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro.

Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo)"».

Così ricostruito l'obbligo di motivazione incombente sul giudice che dispone il sequestro preventivo a fini di confisca, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve essere sottolineato come "appaia sufficiente ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale sulle cose soggette a confisca l'indicazione della possibilità che il bene costituente profitto del reato sia suscettibile di essere disperso, modificato o deteriorato".

L'applicazione del predetto principio comporta che il provvedimento impugnato deve essere annullato Iposto che con le osservazioni relative al concetto di periculum viene erroneamente riferito alla necessità di verifica di elementi concreti e specifici dai quali desumere un pericolo di prosecuzione delle attività illecite pur essendo sufficiente l'indicazione della possibilità di dispersione e pur dandosi atto della pendenza di una rilevante esposizione debitoria con l'Erario (oltre 1 milione di euro) e del trasferimento di immobili fra società dello stesso gruppo familiare e, quindi, di più elementi concreti e specifici segnalati dal pubblico ministero nel proprio ricorso dai quali desumere proprio un concreto pericolo di dispersione del profitto illecito.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame reale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio o, in subordine, con rinvio; udite le conclusioni dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia impugna l'ordinanza in data 14 giugno 2022 con cui il Tribunale di Brescia ha annullato il decreto in data 21/04/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro pari a euro 298.993,15, ritenuto il profitto del reato di autoriciclaggio contestato al capo f). Deduce: 1.1. "Art. 606 comma 1 lett. b). Erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 240 e 240 bis c.p., art. 12 bis D.Igs.vo 74/2000, e art. 648 quater c.p. Ritenuta carenza del periculum in mora. Art. 606 comma 1 lett. e).p. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Ritenuta carenza del periculum in mora". Il Pubblico ministero ricorrente premette che il G.i.p. -nell'ordinanza annullata dal Tribunale- aveva evidenziato come il parziale pagamento del debito erariale non valesse di per sé a dimostrare il venir meno del periculum in mora, considerando che Soregaroli aveva ancora da soddisfare un debito pari a euro 1.012.479,14 e tenendo conto delle condotte descritte ai capi b), e) ed f). Evidenzia, quindi, che «diversamente opinando (...) il Tribunale del Riesame sosteneva, in sintesi che (...) non è ravvisabile "alcun elemento di plausibile indicazione di un periculum attuale (...) di dispersione del profitto del reato che legittimi la rinnovata iniziativa cautelare in tal senso». Secondo il Pubblico ministero ricorrente «tale motivazione (...) è erronea in punto di applicazione della disciplina penale (...) ed omissiva ed illogica anche con riguardo alla particolare tipologica di sequestro richiesto, in quanto finalizzato alla confisca (anche) per sproporzione nei confronti della persona sottoposta ad indagini per illeciti fiscali e di natura riciclatoria». Osserva, quindi, come il periculum in mora dovesse essere dedotto dalla stessa motivazione del Tribunale, che ha valorizzato la disinvolta capacità di Soregaroli nel realizzare illeciti fiscali successivi alle abili manovre dissimulatorie, oltre che dall'assenza di beni immobili, dall'incapacità del patrimonio personale dell'indagato di coprire il beneficio sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e alla misura del profitto del reato di autoriciclaggio, dalle condotte fraudolente poste in essere sin dal 2009, dalla permanenza e attualità degli effetti dispersivi della condotta, pur realizzata nel 2017. Sulla base di quanto esposto, il pubblico ministero sostiene che il Tribunale confonde il periculum collegato a una finalità impeditiva del sequestro, con quello collegato alla finalità di confisca, omettendo di considerare la natura fisiologicamente anticipatoria del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria; che «la misura cautelare del sequestro assume una funzione servente rispetto alla successiva confisca, certa nel caso di condanna, dalla quale è possibile assicurare l'efficacia, solo anticipando il vincolo di indisponibilità sul bene già ad una fase anteriore alla definizione del procedimento. Dunque, è per espressa disposizione del legislatore -il quale attribuisce natura obbligatoria alla relativa confisca- che la libera disponibilità dei beni provento di condotte riciclatorie è da ritenersi ipso facto pericolosa, senza che si debbano formulare prognosi ulteriori in tal senso». A sostegno dell'assunto richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 e sostiene che i principi ivi fissati valgono ancor di più nel caso di sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, trattandosi di una misura di sicurezza atipica prevista come obbligatoria in relazione a beni cui lo stesso legislatore ha attribuito un'intrinseca pericolosità, prescindendo dal rapporto di pertinenzialità di questi con il reato e addirittura introducendo una presunzione relativa di illecita accumulazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che l'annullamento e (conseguentemente) l'impugnazione riguardano soltanto il requisito del periculum in mora rispetto alla condotta di autoriciclaggio di cui al capo F), di cui non si ha discussione arca la sussistenza del fumus commissi delicti. Ciò premesso, le ragioni della fondatezza sono già state spiegate da questa Corte con la sentenza n. 30017 del 04/07/2022, le cui motivazioni sono di seguito riportate integralmente, attesa l'esatta sovrapponibilità della vicenda processuale e delle questioni sollevate: «secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01) il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Fatta tale premessa ,le Sezioni Unite precisano però che l'accezione del periculum nei casi di sequestro di beni soggetti a confisca è differente dal periculum nel caso di sequestro preventivo impeditivo; infatti in motivazione si precisa che: "Tanto premesso, e precisato che l'ambito di pronuncia di questa Corte è circoscritto, in dipendenza dell'oggetto del giudizio cautelare di specie, all'art. 240 cod. pen., deve essere affermata la necessità che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi dell'ai, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca. Come emergente dalla ricostruzione sopra effettuata, tutte le pronunce intervenute sul punto appaiono, in realtà, ugualmente e correttamente escludere (se si eccettuano affermazioni, evidentemente incidentali, che, pur nell'ambito del secondo indirizzo, seguitano, come già visto, ad includere un riferimento alla "protrazione degli effetti del reato") che, ai fini del sequestro del comma 2, il giudice debba motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare Ja commissione di altri reati: del resto, va qui aggiunto, ove così non fosse, non solo diverrebbe allora sempre sufficiente ricorrere al solo sequestro impeditivo (con conseguente inutilità della stessa previsione ad hoc del comma 2), ma proprio la stessa distinzione normativa dei due sequestri enfatizzata da quasi tutte le sentenze sopra ricordate verrebbe annullata venendo dimenticati i diversi presupposti e la diversa finalità delle due misure, sottolineata anche dalla Relazione al codice di procedura penale. Non può esservi infatti dubbio, anzitutto, sulla natura autonoma del sequestro preventivo a fini di confisca rispetto a quello innpeditivo: oltre alle ragioni logico - sistematiche appena sopra ricordate, ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica, all'interno della norma, della prima misura rispetto alla seconda, anche la diversa finalità, rapportata, nel caso del comma primo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo, invece, all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma. E tuttavia, se l'autonomia del sequestro a fini di confisca rispetto a quello impeditivo, ben può giustificare l'affermazione costante secondo cui i parametri di adozione e i conseguenti oneri motivazionali del sequestro di cui al comma 2 non possono ricalcare, evidentemente, quelli del sequestro impeditivo, non per questo la motivazione della misura adottata a fini di confisca potrà sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa, come invece predicato dalle sentenze espressione del primo indirizzo (essendo una tale giustificazione, anzi, sufficiente, come meglio si dirà oltre, solo con riguardo alle cose indicate dall'art.240, comma 2, n. 2 cod. pen.) (...) Quanto appena detto pone anche le logiche premesse per l'individuazione dei parametri generali del periculum ai quali la motivazione del sequestro preventivo a fini di confisca deve rispondere. Se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. Ciò che comporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento a seconda, non già, come pur predicato da alcune delle sentenze del secondo indirizzo sopra ricordate, della diversa tipologia formale della confisca cui il sequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovvero come facoltativa) ma, in linea con quanto spiegato sino ad ora, dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull'an del sequestro. Se, dunque, il criterio su cui plasmare l'onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l'indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Una esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo)"». Così ricostruito l'obbligo di motivazione incombente sul giudice che dispone il sequestro preventivo a fini di confisca, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve essere sottolineato come "appaia sufficiente ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale sulle cose soggette a confisca l'indicazione della possibilità che il bene costituente profitto del reato sia suscettibile di essere disperso, modificato o deteriorato". L'applicazione del predetto principio comporta che il provvedimento impugnato deve essere annullato Iposto che con le osservazioni relative al concetto di periculum viene erroneamente riferito alla necessità di verifica di elementi concreti e specifici dai quali desumere un pericolo di prosecuzione delle attività illecite pur essendo sufficiente l'indicazione della possibilità di dispersione e pur dandosi atto della pendenza di una rilevante esposizione debitoria con l'Erario (oltre 1 milione di euro) e del trasferimento di immobili fra società dello stesso gruppo familiare e, quindi, di più elementi concreti e specifici segnalati dal pubblico ministero nel proprio ricorso dai quali desumere proprio un concreto pericolo di dispersione del profitto illecito. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame reale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
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