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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11050/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l'unico motivo di ricorso, svolge censure non consentite in sede di legittimità; segnatamente, la prima censura - concernente l'assenza della minaccia indirizzata a turbare il regolare svolgimento da parte del pubblico ufficiale dell'atto del suo ufficio - è errata in diritto e reiterativa di pedissequo motivo di appello che il giudice di merito ha vagliato al foglio 5 della sentenza impugnata con motivazione congrua e con la quale il ricorrente non si confronta; la seconda censura - in punto di eccessività della pena che, tuttavia, il ricorrente non risulta aver avanzato nella competente sede di merito - si palesa, per ciò solo, inammissibile; ritenuta, comunque, tale ultima doglianza del tutto infondata, in quanto la pena per il reato più grave è stata indicata nel minimo edittale, cui è seguito un aumento ex art. 81 cod. pen. che la Corte di appello ha indicato come proporzionato alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato; ricordato che nel caso in cui la pena sia - come nel caso di specie - parametrata in misura prossima al minimo edittale non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685- 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l'unico motivo di ricorso, svolge censure non consentite in sede di legittimità; segnatamente, la prima censura - concernente l'assenza della minaccia indirizzata a turbare il regolare svolgimento da parte del pubblico ufficiale dell'atto del suo ufficio - è errata in diritto e reiterativa di pedissequo motivo di appello che il giudice di merito ha vagliato al foglio 5 della sentenza impugnata con motivazione congrua e con la quale il ricorrente non si confronta; la seconda censura - in punto di eccessività della pena che, tuttavia, il ricorrente non risulta aver avanzato nella competente sede di merito - si palesa, per ciò solo, inammissibile; ritenuta, comunque, tale ultima doglianza del tutto infondata, in quanto la pena per il reato più grave è stata indicata nel minimo edittale, cui è seguito un aumento ex art. 81 cod. pen. che la Corte di appello ha indicato come proporzionato alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato; ricordato che nel caso in cui la pena sia - come nel caso di specie - parametrata in misura prossima al minimo edittale non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685- 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il
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