CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. gli imputati hanno dedotto vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, e violazione di legge sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione giuridica del fatto. 2. I ricorsi sono inammissibili in quanto avanzati avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla pena che non si siano causa di illegalità della stessa, in quanto eccedente i limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame nessuno dei motivi proponibili risulta essere stato prospettato trattando i motivi profili attinenti alla determinazione della pena (senza giungere ad evocarne l'illegalità) ovvero questioni inerenti alla responsabilità, oggetto dei motivi rinunciati e comunque formulati in questa sede in maniera del tutto generica e per tale ragione già di per sé destinati a causare inammissibilità del ricorso in parte qua. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativannente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 marz 2024 Il C nsigliere e t. [OSCURATO:PERSONA] te Fran esco FIoriti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]