CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38940/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha rigettato, in executivis, l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rideterminazione della pena emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 12 marzo 2019, con il quale la sanzione è stata indicata nell'ergastolo e la decorrenza fissata al 24 settembre 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di commutare la pena perpetua in quella di trenta anni di reclusione per riequilibrare la sua pregressa sottoposizione ad un periodo, pari a sei anni, di detenzione senza titolo. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. ed alla violazione dell'art. 5 Cedu, che sancisce, tra l'altro, il diritto del condannato alla compensazione, se possibile in forma specifica, nell'ipotesi di ingiusta detenzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Milano del 15 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 5 luglio 2016, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni, in quanto responsabile di delitti, anche di natura omicidiaria, commessi a partire dall'estate del 2012, quando egli, avendo finito di scontare una lunghissima sanzione detentiva, era assoggettato alla misura di sicurezza della libertà vigilata. Il condannato, con l'istanza disattesa dal giudice dell'esecuzione e, quindi, con il ricorso per cassazione, sostiene che la pena perpetua dovrebbe essere commutata in quella temporanea massima a cagione della necessità di ristorare la sua pregressa sottoposizione ad un periodo, pari a sei anni, di detenzione ingiusta, perché frutto di indebita duplicazione del computo di tale sanzione. 3. La doglianza, che permea entrambi i motivi di ricorso, è priva di pregio.Il giudice dell'esecuzione ha, invero, spiegato che l'errore nel calcolo della pena da espiare ha interessato la detenzione espiata in epoca precedente alla sua remissione in libertà, avvenuta il 4 novembre 2011, e, quindi, alla commissione dei delitti che gli sono valsi la condanna all'ergastolo. Tanto determina, di per sé, la radicale preclusione all'applicazione dell'istituto della fungibilità, avuto riguardo al principio stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui «In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire», che, a contrario, osta all'applicazione della fungibilità in relazione a pene espiate, come accaduto nel caso in esame, prima della commissione del reato che ha comportato la pena della cui esecuzione qui si discute. 4. La previsione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. rende, dunque, irrilevante il profilo afferente alla effettiva sussistenza di un «credito di pena», che il giudice dell'esecuzione ha comunque negato sulla scorta di un percorso argomentativo, rispetto al quale il ricorrente manifesta il proprio dissenso. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari brianzolo ha, in particolare, osservato che il cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 agosto 2006, che conteneva la duplicazione di una pena nella misura, appunto, di sei anni di reclusione, è stato corretto per effetto della decisione del giudice dell'esecuzione che, il 12 marzo 2019, ha emesso un nuovo cumulo emendato dal precedente errore, ed aggiunto che, medio tempore (cioè tra il 2006 ed il 2019), Mafodda non ha scontato pena in eccesso. 5. In diritto, pertinente si palesa il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico formatosi in materia di altra, affine ipotesi di detenzione senza titolo, quella conseguente all'applicazione di misura cautelare cui poi non segua la condanna, ove è stato chiarito che «In tema di esecuzione, non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare "sine titulo" per un reato precedentemente commesso» (Sez. 1, n. 4999 del 14/09/2017, dep. 2018, Schiavone, Rv. 272292). Né, va aggiunto a confutazione di ulteriore deduzione del ricorrente, può assegnarsi rilievo alla successione cronologica degli accadimenti processuali, concretamente segnata, nella prospettazione difensiva, dall'acquisizione, in capo a Mafodda, della consapevolezza in ordine alla maturazione del «credito di pena» in un momento successivo a quello di commissione del reato che gli è valso la pena in espiazione.Utile è, anche in questo caso, richiamare quanto statuito con riferimento alla fungibilità del periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, da escludersi anche nel caso di posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta (Così, tra le altre, Sez. 1, n. 20332 del 11/05/2006, Marando, Rv. 234444, che, in motivazione, ha altresì riaffermato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema, la compatibilità tra una siffatta ricostruzione del sistema e gli artt. 3 e 13 Cost.). Inappropriato si rivela, pertanto, il distinguo compiuto dal ricorrente, che propugna una esegesi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che ne esclude l'operatività nelle ipotesi di detenzione, si legge a pag. 8 del libello introduttivo del presente giudizio, «illegittima, sine titulo, espiata ingiustamente, indebitamente» Nella cornice così delineata, non può lecitamente discutersi di contraddittorietà o illogicità della motivazione sottesa alla decisione impugnata rispetto a quella della precedente ordinanza — con la quale il giudice dell'esecuzione rilevò l'errore nel calcolo della pena irrogata a Mafodda ed integralmente espiata all'atto della consumazione dei gravissimi delitti che gli valsero la condanna all'ergastolo ed all'isolamento diurno biennale — i cui effetti, a prescindere da ogni altra considerazione, non si riverberano sulla durata della sanzione inflitta per gli episodi più recenti, stante l'univoco ed insuperabile sbarramento frapposto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. 6. La precedente conclusione rende superflua la disamina delle ulteriori deduzioni critiche del ricorrente, vertenti sulla possibilità di conseguire il risultato da lui invocato — cioè il riconoscimento della fungibilità, della quale si è detto non ricorrere i presupposti — attraverso una compensazione in forma specifica da realizzarsi commutando la pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione. La decisione impugnata si sottrae, dunque, alle censure sollevate in merito agli indicati profili che, coerentemente, non sono stati affrontati funditus in ragione della radicale infondatezza della proposizione principale, che avrebbe reso puramente accademica la disamina circa le modalità esecutive della fungibilità in relazione a pena perpetua. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione — scevra, per come attestato, da qualsivoglia deficit motivazionale — appare coerente con la normativa di riferimento e, in primis, con l'art. 657 cod. proc. pen., onde manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della disposizione citata e dell'art. 5 Cedu che, però, non appare correttamente evocato, non sussistendo l'invocato diritto al ristoro per una detenzione illegittimamente patita. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de