CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23398/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 14548-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee intimato incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 1153/06/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria,depositata il 3.10.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di una verifica fiscale presso la società controricorrente, eseguita dalla GdF per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010, l’Agenzia delle IVA –Dichiarazioni d’intento –Viiolazione degli obblighi -Sanzioni – Ius superveniens RGN 14548/2020 Consigliere rel. Federici entrate, per l’anno 2010 e per quanto qui ancora di interesse, irrogò la sanzione di € 779.560,00 ai sensi dell’art. 7, comma 4-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omessa comunicazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute. Nello specifico fu contestato alla società- esercente attività di “riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto”-di aver trasmesso due dichiarazioni telematiche aventi ad oggetto le lettere d’intento ricevute dal n. 01 al n. 08, omettendo però la comunicazione relativa alle lettere d’intento annotate nel registro delle dichiarazioni d’intento ai numeri di protocollo 09 e 10. L’irrogata sanzione fu impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova, che consentenza 1213/04/2014 accolse il ricorso. L’appello dell’ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 1153/06/2019. Il giudice regionale ha ritenuto erronea la collocazione della condotta omissiva della società nell’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 471 del 1997, per essere la fattispecie sussumibile nell’art. 7, comma 4-bis, della medesima disciplina. Ha ritenuto però altrettanto rilevante, ai fini della soluzione della controversia, quanto previsto dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede la non punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, né incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, o sul versamento del tributo. Ha altresì reputato che, trovando collocazione il citato art. 7 comma 4-bis cit. tra quelli che disciplinano le violazioni formali, purché dimostrato concretamente il pregiudizio arrecato all’attività d’accertamento, ciò che l’ufficio aveva mancato di dimostrare, sarebbe stata applicabile la prevista discriminante. Sennonché, sembra di capire, mancando un appello incidentale del contribuente, che avrebbe potuto invocare la scriminante, occorreva mantener ferma la statuizione del giudice di primo grado, che aveva disposto il rinvio all’ufficio per la rideterminazione della sanzione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a, cit. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, con un unico motivo. La società ha resistito con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui l’ufficio non ha resistito.RGN 14548/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023, la contribuent e ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata della controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’adunanza camerale la causa è stata riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 20