CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 43053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Invero, il ricorso è stato depositato in data 17 giugno 2022 a fronte di sentenza emessa il 7 marzo 2022, con motivazione contestuale. Dalla data della lettura della motivazione in udienza -cioè 7 marzo 2022- decorreva quindi il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo in data 17 giugno 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07