CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 09589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31751/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA],presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.tiAlfonso Neri e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa come da procura allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1188/2020della Corte d’appello di Palermo, depositata in data 12.8.2020; N. 31751/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.1.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opposero ex art. 615, comma 2, c.p.c.,all’esecuzione immobiliare intrapresa dal [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di pignoramento del 27.9.1993 dinanzi al Tribunale di Agrigento, esponendo che l’azione esecutiva era stata iniziata in difetto di valido titolo esecutivo; infatti, la scadenza delle cambiali agrarie azionate dal Banco era stata prorogata dall’art. 2, comma 17-bis, del d.l. n. 149/1993, conv. in legge n. 237/1993, al 31.12.1994, sicché esse non potevano validamente sorreggere e giustificare il pignoramento dei propri beni. L’adito Tribunale accolse l’opposizione con sentenza n. 141/2016, ma la Corte d’appello di Palermo, in riforma della prima decisione, accolse gli appelli avanzati in via principale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando l’opposizione. In particolare, la Corte siciliana rilevò che la proroga della scadenza delle cambiali era subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del debitore cambiario e che, nella specie, non risultava che gli opponenti l’avessero fatto. Avverso detta sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha pure depositato memoria. N. 31751/20R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 17-bis, del d.l. n. 149/1993, conv. in legge n. 237/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto legittimamente intrapresa l’azione esecutiva, nonostante fondata su titoli cambiari la cui scadenza era stata prorogata per legge. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto di pagamenti effettuati in data 13 e 15.12.1995, per complessive L. 100.000.000. 2.1 –Il ricorso è improcedibile , non risultando agli atti la copia notificata della sentenza d’appello, pubblicata il 12.8.2020, che i ricorrent i afferma no essere stata loro notificata il 7. 9 . 2020. La difesa de i ricorrent i ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei loro confronti, e recante soltanto l’attestazione di conformità. Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il N. 31751/20R.G. ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”. Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). Nella specie,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato il 4.11 . 2020 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazionedella sentenza della Corte d’appello di Palermo, avvenuta in data 12.8.2020, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della N. 31751/20R.G. sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrent i alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stess o articolo