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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37482/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' PICCINNI n. 87, presso lo studio dell'a:/vocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3104/2009, emesso dal Tribunale di Catania in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza degli opposti, il Tribunale, con sentenza n. 1288/2015, rigettava l'opposizione condannando l'opponente alle spese di primo grado.

Interponeva appello la Anfuso e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 247/2019, emessa nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile il gravame perché la notificazione dell'atto d appello era avvenuta con il mezzo della posta elettronica certificata, nell'ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dall'art. 16 del D. L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 247/2019, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza perché la notificazione dell'atto di appello era avvenuta con il Ric. 2019 n. 27291 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- mezzo della posta elettronica certificata, neri/ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dall'art. 16 del D. L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva.

L'unico motivo è fondato, alla luce della senterza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16 citato, nella parte in cui essa prevede che la notificazione si abbia per perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, e non invece nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto notificato per via telematica, con conseguente applicazione, anche in questa fattispecie, del cd. principio della scissione degli effetti della notificazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020, Rv. 657243)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio dera causa, anche per le spese del presente giudizio di ( -2gittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie li ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appelo di Catania, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consigro della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27291-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' PICCINNI n. 87, presso lo studio dell'a:/vocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3104/2009, emesso dal Tribunale di Catania in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza degli opposti, il Tribunale, con sentenza n. 1288/2015, rigettava l'opposizione condannando l'opponente alle spese di primo grado. Interponeva appello la Anfuso e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, n. 247/2019, emessa nella resistenza degli appellati, dichiarava inammissibile il gravame perché la notificazione dell'atto d appello era avvenuta con il mezzo della posta elettronica certificata, nell'ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dall'art. 16 del D. L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 247/2019, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza perché la notificazione dell'atto di appello era avvenuta con il Ric. 2019 n. 27291 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- mezzo della posta elettronica certificata, neri/ultimo giorno utile, dopo le ore 21, e si era quindi perfezionata, in base a quanto previsto dall'art. 16 del D. L. n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 221 del 2012, alle ore 7 della mattina successiva. L'unico motivo è fondato, alla luce della senterza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16 citato, nella parte in cui essa prevede che la notificazione si abbia per perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, e non invece nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto notificato per via telematica, con conseguente applicazione, anche in questa fattispecie, del cd. principio della scissione degli effetti della notificazione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020, Rv. 657243)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio dera causa, anche per le spese del presente giudizio di ( -2gittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie li ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appelo di Catania, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consigro della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 l
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