CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 15696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12587/2020proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE,in persona del Presidente pro tempore , rappresentat e e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 102; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3892 / 12 /1 9 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata il 10 / 10 /201 9 ; Oggetto:udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., impugnava l’estratto del ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento deducendo, tra l’altro, l’omessa notifica di quest’ultimee il difetto di sottoscrizione dei ruoli stessi. 2. LaCommissione tributaria r egionale de lla Lombardia (CTR), con la sentenza n. 3892/ 12 /201 9 , depositata il 10 / 10 /201 9 , accoglieva l’appello proposto dalla contribuente e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva non provata la notifica delle cartelle rappresentate nell’estratto ruolo impugnato. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate e l’ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. ha deposita to controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate e l’ADER Agenzia delle Entrate Riscossione censurano, ex art 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame su fatto decisivo compiuto dalla CTR e costituito dall’avereessa ritualmente depositato la ricevuta di consegna della cartella di pagamento n. 06820140111142958000. 2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 se ttembre 1973 n. 602 del 1973 , per avere la CTR ritenuto non idonea ai fini della prova della notifica delle altre cartelle di pagamento, la produzione in copia e non in originale dei relativi avvis i di ricevimento.3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 4, 5, 6 e 11 del d.P.R. n. 68 del 2005, nonché dell’art. 156 cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto inesistenti le notifiche a mezzo pec delle cartelle di pagamento in quanto prive di firma digitale sul presupposto che esse erano in formato pdf.Sul punto la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, sia con riferimento ai casi di notifica di cartelle in forma cartacea che telematica, che la sottoscrizione non è prevista quale requisito di validità della cartella stessa. 4.Va considerato che, in virt̀ del principio iura novit curia di cui all’art. 113, primo comma, cod.proc.civ. , il giudice ha il potere - dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod.proc.civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (ex plurimise da ultimo Cass. n. 11103 del 2020 Rv. 658078 - 02). 5. Nel caso d i specie ̀ circostanza pacifica che la contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l’omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo. 5.1. Con l’art. 3 - bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 , novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4-bis, che ha stabilito «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Per effetto di tale disposizione l’estratto di ruolo non ̀ impugnabile, se no a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 5.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 2022 Rv. 665660–01, chiamata ad interpretate il suindicato disposto normativo, ha affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo -per la differenza tra il ruolo e l’estratto del ruolo Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 Rv. 636309 – 01 - è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto. Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva, estintiva o modificativa), pertanto quella di accertamento è improponibile in tale sede. In buona sostanza, il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non ̀ un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704 del 2015 cit.) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. 5.3.Da questo ragionamento discende che nel caso di impugnazione dell’estratto del ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente). E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi ̀ la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Alla luce di tutto quanto sopra le Sezioni unite del 2022 hanno affermato il seguente principio «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 5.4.Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis cit. che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla contribuente, per carenza di interesse ad agire.6. Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delleSezioni Unite, per compensare le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso dellacontribuente per caren