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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35110/2026

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CAGLIARI il 16/12/1990 avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari con sentenza in data 2.2.2026, visto l'art. 599 bis cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, su accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflittagli in anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa.

Con un unico motivo lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso é inammissibile.

Questa Corte di legittimità ha difatti chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Si è altresì ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento .processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

3. All' inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAGLIARI il 16/12/1990 avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari con sentenza in data 2.2.2026, visto l'art. 599 bis cod.proc.pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, su accordo delle parti, ha rideterminato la pena inflittagli in anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa. Con un unico motivo lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso é inammissibile. Questa Corte di legittimità ha difatti chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Si è altresì ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento .processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). 3. All' inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara in P.Q.M
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