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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28117/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità degli imputati - che, all'interno della "[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa", avevano rivestito il ruolo di amministratore unico, rispettivamente, dal 23 dicembre 2015 al 10 dicembre 2020, e dall'Il dicembre 2020 (con atto del 4 settembre 2017, ma registrato successivamente presso la C.C.I.A.A.) sino al fallimento - in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha dichiarato il solo [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di cagionamento doloso del dissesto per bancarotta fiscale; - Preso atto del tardivo deposito della memoria difensiva; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deducono vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale rispettivamente in relazione ai contestati delitti di bancarotta, lamentando: per un verso che la corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], nonostante questo avesse ricoperto la carica di amministratore per un periodo limitatissimo e senza gestione operativa, né controllo sulla contabilità, nonché in mancanza della prova che al momento dell'abbandono della carica egli avesse tenuto o ricevuto la contabilità, e, ancora, ignorando il ruolo di fatto svolto dal soggetto terzo Pellicanò (che alla luce delle deduzioni difensive aveva tenuto materialmente la contabilità della cooperativa e la gestione per conto della collegata società Global, di cui era consulente, e della cui attività il ricorrente, mera "testa di legno", non aveva conoscenza); per altro verso, in relazione alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che la corte territoriale avrebbe ignorato che costui aveva assunto la carica di amministratore in una fase in cui la cooperativa era priva di operatività, sede e contabilità ordinaria, e, comunque, in una condizione caotica, omettendo di valutare il ruolo del Pellicanò, titolare dell'effettiva gestione della società, e delle cui condotte il ricorrente non aveva consapevolezza - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, al quale compete in via esclusiva la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui rilettura esula dai poteri della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando l'effettivo ruolo di amministratorisia di diritto sia di fatto dei ricorrenti alla luce delle convergenti e decisive emergenze istruttorie; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché la pena sarebbe stata quantificata in assenza di una corretta valutazione della reale partecipazione dei ricorrenti, alla luce della quale avrebbero dovuto concedersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo in risposta a doglianze di appello generiche, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la maggiore gravità della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], amministratore proprio nel periodo di attività della società, rimasto assente nell processo, e la quantificazione nel minimo edittale della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M2 4 1.116 2026 •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità degli imputati - che, all'interno della "[OSCURATO:PERSONA] società cooperativa", avevano rivestito il ruolo di amministratore unico, rispettivamente, dal 23 dicembre 2015 al 10 dicembre 2020, e dall'Il dicembre 2020 (con atto del 4 settembre 2017, ma registrato successivamente presso la C.C.I.A.A.) sino al fallimento - in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha dichiarato il solo [OSCURATO:PERSONA] colpevole anche del delitto di cagionamento doloso del dissesto per bancarotta fiscale; - Preso atto del tardivo deposito della memoria difensiva; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deducono vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale rispettivamente in relazione ai contestati delitti di bancarotta, lamentando: per un verso che la corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], nonostante questo avesse ricoperto la carica di amministratore per un periodo limitatissimo e senza gestione operativa, né controllo sulla contabilità, nonché in mancanza della prova che al momento dell'abbandono della carica egli avesse tenuto o ricevuto la contabilità, e, ancora, ignorando il ruolo di fatto svolto dal soggetto terzo Pellicanò (che alla luce delle deduzioni difensive aveva tenuto materialmente la contabilità della cooperativa e la gestione per conto della collegata società Global, di cui era consulente, e della cui attività il ricorrente, mera "testa di legno", non aveva conoscenza); per altro verso, in relazione alla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che la corte territoriale avrebbe ignorato che costui aveva assunto la carica di amministratore in una fase in cui la cooperativa era priva di operatività, sede e contabilità ordinaria, e, comunque, in una condizione caotica, omettendo di valutare il ruolo del Pellicanò, titolare dell'effettiva gestione della società, e delle cui condotte il ricorrente non aveva consapevolezza - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, al quale compete in via esclusiva la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui rilettura esula dai poteri della Corte di cassazione (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la corte territoriale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, sottolineando l'effettivo ruolo di amministratorisia di diritto sia di fatto dei ricorrenti alla luce delle convergenti e decisive emergenze istruttorie; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché la pena sarebbe stata quantificata in assenza di una corretta valutazione della reale partecipazione dei ricorrenti, alla luce della quale avrebbero dovuto concedersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, ha adeguatamente assolto al connesso onere argomentativo in risposta a doglianze di appello generiche, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la maggiore gravità della complessiva condotta del [OSCURATO:PERSONA], amministratore proprio nel periodo di attività della società, rimasto assente nell processo, e la quantificazione nel minimo edittale della pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M2 4 1.116 2026 •
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