CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12821/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ACI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'-controricorrente nonché ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3005/2018depositata il 14/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., nel proporre opposizione allastima effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese, haconvenuto in giudizio, davanti alla Corte di Appello di Milano, Ferrovienords.p.a. e Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la rideterminazione delle indennitàdi esproprio, di soprassuolo e di occupazione relative a terreni siti nelComune di [OSCURATO:PERSONA], censiti al foglio n. 9, mappali numeri 3490,19283 e 3367, successivamente frazionati nell’ambito della proceduraespropriativa connessa alla realizzazione delle opere infrastrutturali dicollegamento ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell’aeroporto diMilano Malpensa.Nel costituirsi, [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato integralmente ledomande del ricorrente e ha chiesto, in via riconvenzionale, la riduzionedelle indennità determinate dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza emessa in data 14.11.2019,ha determinato in € 9.539,00 l’indennità di occupazione e d’urgenza etemporanea, in € 7.140,00 l’indennità di esproprio e in € 4.388,54l’indennità per il cd. soprassuolo.La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:- le aree di cui ai mappali ex 3490 ed ex 19283, catastalmentedestinate ad area incolta produttiva (di fatto occupate da bosco divarie essenze) e urbanisticamente destinate ad area agricola,avevano un valore di mercato pari a €4 al mq., sulla base del prezzopattuito in cinque contratti di compravendita di aree di analogaNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026consistenza e destinazione, conclusi nel medesimo periodo neicomuni di [OSCURATO:PERSONA] e di Golasecca;- l’area di cui al mappale ex 3367, catastalmente destinata aseminativo arborato (di fatto occupata da bosco di varie essenze) eurbanisticamente destinata ad area agricola, aveva un valore pari€14 al mq., superiore agli altri due mappali in ragione della diversaconformazione, ampiezza dell’appezzamento, localizzazione,destinazione catastale e dei vincoli relativi;- la parte residua dei terreni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] eeffetto dell’esproprio parziale;- con riguardo all’individuazione urbanistica del mappale ex 3367come area agricola, era irrilevante la circostanza che il Pianod’Ambito “[OSCURATO:PERSONA]” prevedesse la possibilità di destinare le areecomprese nel piano ad attività di supporto strategico alle funzioniaeroportuali, poiché tale previsione non era idonea a modificare laqualificazione urbanistica dell’area, confermata come agricola sia nelPiano di governo del territorio (di seguito PGT) del Comune diSomma Lombardo, sia nel medesimo Piano d’Ambito;- con riguardo alla lamentata perdita di valore dell’area di cui almappale ex 3490 rimasta di proprietà del ricorrente, dovevaritenersi la questione estranea al giudizio, in quanto riferita alsuccessivo decreto di asservimento n. 270/2019, non oggetto delladomanda di opposizione alla stima;Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026- la determinazione del valore del soprassuolo effettuata dal CTU,coincidente con quella già stimata dalla Commissione ProvincialeEspropri nel 2014, doveva ritenersi corretta;- tenuto conto dell’accertato inquinamento acustico e ambientalederivante dalla prossimità all’aeroporto di Malpensa, dovevaapplicarsi una riduzione equitativa del 50% ai valori stimati deiterreni.Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s., affidandolo a novemotivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso,proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha depositato controricorso alricorso incidentale condizionato.La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 37 del DPR n. 327/2001 nonché degli artt. 17e 18 della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2009, nella parte in cui la Corte d’Appelloha qualificato l’area di cui al mappale ex 3367 oggetto di esproprio comearea agricola non edificabile, liquidando l’indennità sul mero valoreagricolo.Lamenta il ricorrente principale che la Corte territoriale, nel liquidare leindennità sulla base del valore agricolo, non avrebbe tenuto conto delfatto che l’area di cui al mappale ex 3367 era ricompresa nel sub-ambito 1del Piano attuativo d’Ambito “[OSCURATO:PERSONA]” del PGT del Comune di SommaLombardo, approvato con deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 81 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], e destinato a funzioni di supporto strategico alle attivitàdell’aeroporto di Malpensa. Di conseguenza, l’area non poteva essereNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026considerata agricola in senso proprio, ma doveva ritenersi inserita in unambito di trasformazione urbanistica, ai sensi dell’art. 17 della L.R.[OSCURATO:PERSONA] n. 3/2009, che riconosce l’edificabilità legale a tutte le areeoggetto di pianificazione comunale, fatta eccezione per quelle ubicate inambiti che il piano delle regole individua come destinati all’agricoltura, dipregio ambientale o non soggetti a trasformazione urbanistica. Inoltre, inapplicazione dell’art. 18 della medesima legge, la Corte avrebbe dovutoanche valutare in concreto le effettive caratteristiche e potenzialitàedificatorie o comunque perequative del fondo.2. Il motivo è fondato.Le censure svolte dal ricorrente concernono i criteri di valutazione, ai finidella liquidazione dell’indennità di esproprio, delle aree destinateall’agricoltura, ma incluse in un Piano d’Inquadramento d’Ambito aventeuna sua autonoma destinazione urbanistica.Va preliminarmente osservato che il d.P.R. n. 327 del 2001, neldistinguere tra aree edificabili e aree non edificabili, ai fini delladeterminazione dell’indennità di espropriazione, stabilisce, all’art. 37,comma quarto, che nell’applicazione delle relative disposizioni occorretener conto delle «possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti almomento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo dicessione», in tal modo riprendendo la formulazione del comma terzodell’art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazionidalla legge 11 agosto 1992, n. 359, non attinta dalla dichiarazione diillegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale consentenza n. 348 del 2007, ed avente ad oggetto i primi due commi delmedesimo articolo, né da quella pronunciata con sentenza n. 181 del2011, riguardante il comma quarto. Nell’interpretazione di tale disciplina,questa Corte ha costantemente ribadito che il criterio fondamentale dautilizzare ai fini dell’individuazione della destinazione urbanistica del fondoespropriato è quello dell’edificabilità legale, fondato sulla classificazioneNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026risultante dagli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della vicendaablativa, rispetto alla quale l’edificabilità di fatto, avente riguardo allecaratteristiche obiettive della zona ed alle concrete possibilità disfruttamento del fondo espropriato, si configura come un criteriomeramente sussidiario e complementare, utilizzabile in mancanza distrumenti urbanistici oppure ai fini della concreta determinazione delvalore venale di un immobile del quale sia stata accertata l’edificabilitàlegale (cfr. Cass., Sez. I, 06/09/2024, n. 23961; Sez. U., 19/03/2020, n.7454; Sez. 1, 07/09/2018, n. 21914; Sez. 1, 27/03/2014, n. 7251; Sez.1, 14/02/2012, n. 2062; Sez. 1, 22/08/2011, n. 17442). Peraltro, purriconoscendosi che la prerogativa dell’edificabilità non si identifica e non siesaurisce in quella residenziale-abitativa, ma comprende altre forme diutilizzazione del suolo ad iniziativa privata o promiscua pubblica-privata,che non comportano cioè interventi ad esclusiva iniziativa pubblica equindi attuabili anche dal proprietario (non importa se direttamente o inseguito ad accordi di natura complessa), si è precisato che, ove una zonasia stata concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico(verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità) che non ne tollera larealizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti diconvenzionamento, la classificazione apporta un vincolo che preclude aiprivati tutte quelle forme di trasformazione riconducibili alla nozionetecnica di edificazione, come tali soggette al regime autorizzatorio previstodalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area vaqualificata come non edificabile, restando irrilevante la circostanza che ladestinazione richieda la realizzazione di strutture finalizzate unicamentealla realizzazione dello scopo pubblicistico (cfr. Cass., Sez. I, 28/09/2016,n. 19193; 24/06/2016, n. 13172; 13/01/2010, n. 404).Tali orientamenti, costituenti da tempo jus receptum nella giurisprudenzadi legittimità, hanno tuttavia subìto un ridimensionamento per effetto dellapiù recente legislazione regionale in materia urbanistica, che, pur senzaNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026pervenire ad un integrale superamento del sistema della zonizzazione,affermatosi nella legislazione statale fin dalla legge 17 agosto 1942, n.1150 e prevalso soprattutto a seguito del d.m. 2 aprile 1968, si èorientata in senso favorevole all'adozione di principi perequativi, volti adistribuire equamente tra tutti i proprietari delle aree interessate aiprogrammi di trasformazione urbana i vantaggi e gli oneri determinatidalle scelte di pianificazione [in modo da evitare il sacrificio delle zoneindividuate come sedi di attrezzature e servizi pubblici a vantaggio diquelle residenziali] . In quest'ottica, le leggi regionali hanno previsto, invia diretta o rimettendone l'introduzione agli strumenti urbanistici, sistemidi perequazione ispirati a tecniche diverse, ma aventi la comune finalità direndere il valore dei suoli indifferente agli effetti conformativi delle sceltediscrezionalmente compiute in sede di pianificazione territoriale, ed inparticolare dei vincoli di destinazione derivanti dalla zonizzazione delterritorio comunale, oppure forme di compensazione da realizzarsi in sededi attuazione delle previsioni urbanistiche; attraverso accordi tra privati onei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. I,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15007).Nell’ambito della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’adozione delle predette tecnicheperequative, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 179del 1999), ha trovato espressione negli artt. 17 e 18 della legge regionalen. 3 del 2009, interpretati da questa Corte nel senso che essi, da un lato,sanciscono l’irrilevanza, ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio,dei vincoli conformativi connessi alle previsioni del piano regolatoreriguardanti le aree suscettibili di trasformazione, dall’altro lato, richiedonouna valutazione sull'edificabilità di fatto, i cui caratteri devono ritenersisussistenti se, nell'ambito territoriale in cui l'area è inserita, sono giàpresenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere diurbanizzazione primaria indicate dalla legge. Per effetto di tale disciplina,«il valore di mercato da assumere come riferimento ai fini dellaNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026liquidazione dell'indennità per l’espropriazione dei fondi inclusi nellepredette aree va determinato sulla base di una valutazione delle concretepossibilità di sfruttamento del suolo ai fini edilizi, desumibili, in viaprincipale dall'esistenza di opere di urbanizzazione primaria, ed in ognicaso, dalle caratteristiche già enucleate dalla giurisprudenza, qualil'ubicazione, la morfologia, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio già in attonella zona ed il rapporto con le aree limitrofe, nonché l'esistenza el'utilizzabilità di impianti di servizi pubblici essenziali ed infrastrutturenecessarie alla vita di una comunità sociale» (cfr. Cass., Sez. I,07/09/2018, n. 21914).Così ricostruito il sistema delle tecniche perequative applicabile allafattispecie in esame, occorre aggiungere che l’art. 17 Legge RegionaleLombardia n. 3/2009, nel riconoscere l’edificabilità legale a tutti i fondiricadenti nella pianificazione comunale, prevede una eccezione espressacon riferimento alle «aree ubicate in ambiti che il piano delle regoleindividua come destinati all’agricoltura, di pregio ambientale o nonsoggetti a trasformazione urbanistica».Nella specie, è giuridicamente errato il riferimento della Corte territoriale,ai fini dell’esclusione dell’edificabilità legale, alla destinazione urbanisticadel singolo mappale ex 3367. Infatti, essendo l’area inclusa nell’ambito ditrasformazione di “[OSCURATO:PERSONA]” del PGT del Comune di [OSCURATO:PERSONA] cui attuazione è stata espressamente demandata ad uno specificoPiano di Inquadramento d’Ambito- è proprio alla destinazione impressa alsuddetto ambito ( e non al singolo mappale) che la Corte avrebbe dovutofar riferimento per la liquidazione dell’indennità di esproprio, in accordocon l’espresso tenore letterale dell’art. 17.In particolare, il Piano d’Inquadramento d’Ambito “[OSCURATO:PERSONA]”, previstodall’art. 5 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione del Documento di Piano delPGT del Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituisce, per espressa previsionedello stesso strumento urbanistico comunale, l’atto deputato allo sviluppoNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026destinato a costituire uno specifico approfondimento operativo del [OSCURATO:PERSONA] (che costituisce, a sua volta, una specifica articolazione delpiano delle regole e le cui indicazioni, ai sensi dell’art. 10 co. 5 della LeggeRegionale [OSCURATO:PERSONA] n. 12/2005, producono effetti diretti sul regimegiuridico dei suoli).Ne deriva che il Piano d’Inquadramento d’Ambito, pur collocandosinell’ambito degli strumenti attuativi della pianificazione comunale, assumeanche una funzione conformativa, concorrendo a determinare ledestinazioni d’uso e i criteri di trasformazione dell’area interessata.In conclusione, la sentenza impugnata non si è attenuta ai criteri dideterminazione dell’indennità di esproprio previsti dagli artt. 17 e 18 dellaLegge [OSCURATO:PERSONA] n. 3/2009, atteso che, pur avendo accertatol’inclusione dell’area di cui al mappale ex 3367 nell’Ambito n. 1 di CaseNuove del PGT del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l’edificabilitàlegale del fondo sulla base della sola classificazione del mappale, senzaconsiderare l’autonoma destinazione impressa al suddetto ambito ditrasformazione dal relativo Piano d’Inquadramento d’Ambito, approvatocon deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 81 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Inoltre, LaCorte territoriale non ha neppure accertato la concreta destinazionedell’area espropriata inserita nel predetto Ambito.3. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 40 del DPR 327/2001, nella parte in cui laCorte d’Appello ha ritenuto correttamente determinato il valore agricolodei mappali 3490, 19283 e 3367 sulla base dei soli contratti dicompravendita prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] — contratti che, tuttavia, nonerano comparabili per ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica eRegione Agraria — senza svolgere alcuna verifica autonoma dellarappresentatività dei dati ai fini dell’applicazione del metodo sintetico-comparativo.Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/20264. Con il terzo motivo del ricorso principale è stato dedotto l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., consistentenella diversa destinazione urbanistica, consistenza e ubicazione dei terreniindicati nei contratti considerati dal CTU ai fini della stima sintetico-comparativa.5. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, in relazionealla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte assorbiti edin parte inammissibili.Sono assorbiti in relazione alla corretta applicazione del metodo sinteticocomparativo con riferimento all’area di cui al mappale ex 3367, in quantol’accoglimento del primo motivo di ricorso principale impone, in viapreliminare, la verifica circa la legale edificabilità ex art. 17 L.R.[OSCURATO:PERSONA] 3/2009 del mappale ai fini della determinazione dell’indennitàdi esproprio.Sono, invece, inammissibili in relazione alla corretta applicazione delmetodo sintetico comparativo con riferimento alle aree di cui ai mappali ex3490 ed ex 19283, in quanto di merito.In proposito, è orientamento costante di questa Corte (34743/2019) che«In tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico-comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo dimercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementimateriali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), maanche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decretoablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deveindicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne larappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe aquello espropriato. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corted'appello, che non aveva indicato nella sua decisione i dati utilizzati perindividuare il valore di mercato del fondo, né da quali fonti fossero statiNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026acquisiti e neppure quale fosse la ragione della rappresentatività di talidati)».Nel caso di spece, la Corte ha applicato correttamente il metodo sinteticocomparativo, non discostandosi da quanto richiesto dall’orientamento dilegittimità.Inoltre, la censura prospettata con il terzo motivo è inammissibile perchési risolve in una censura di merito. In particolare, la ricorrente, conl’apparente doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360comma 1° n. 5 c.p.c., sollecita una diversa ricostruzione dei fatti. Nonlamenta, infatti, che la Corte d’Appello, nella determinazione del valore deifondi, non abbia valutato la destinazione urbanistica o la consistenza o laposizione geografica dei fondi medesimi, ma si duole che tali fatti, che laCorte d’Appello ha pienamente considerato, siano stati valutatierroneamente.6. Con il quarto motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazionee falsa applicazione degli artt. 33 e 44 del DPR 327/2001, nella parte incui la Corte d’Appello ha ritenuto estranea al giudizio la questione relativaalla perdita di valore dell’area residua rimasta di proprietà del ricorrentedell’ex mappale 3490. Rileva che, a seguito all’espropriazione, la predettaarea risultava del tutto interclusa e gravata dal vincolo derivante dallarealizzazione della ferrovia sulle aree espropriate. Ad avviso del ricorrente,la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del principio dell’unicitàdell’indennità di esproprio e non avrebbe applicato il calcolo differenzialeprevisto in caso di espropriazione parziale.7. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza edinammissibilità.La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della CTU, ha determinatol’indennità di esproprio del mappale ex 3490 adottando il criterio del“calcolo differenziale”, rilevando, in particolare che «Il CTU ha altresìaccertato che la porzione dell’area di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], di cui eranoNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026parte le aree prima occupate e poi espropriate, non ha subito alcundeprezzamento in conseguenza prima dell’occupazione e poi dell’esproprioparziale subiti, in quanto: […] con riguardo al mappale già 3490, ilmappale 22010, rimasto in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.s. aveva una consistenzapari a 1650 mq, circa il 55% della superficie del mappale originario e,trattandosi di un’area utilizzata come bosco, la riduzione di superficie nonne influenzava le capacità produttive unitaria» (pag. 13 sent.) Cosìinquadrata, la censura è di merito, essendo rivolta ad una diversaricostruzione dei fatti accertati dal CTU e non ad una mancata applicazionedel corretto criterio di giudizio.Inoltre, il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente vuol far valerel’asservimento del mappale 22011 (successivo rispetto al decreto diespropriazione) in conseguenza dell’emanazione del decreto diasservimento n. 270 del 21.2.2019. Sul punto, deve osservarsi che, aisensi dell’art. 32 dpr 327/2001, «l’indennità di espropriazione èdeterminata sulla base delle caratteristiche del bene al momentodell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto diesproprio». Ne consegue che, correttamente, la Corte d’Appello haritenuto la questione estranea al giudizio, investendo un fatto successivoal decreto di esproprio.8. Con il quinto motivo del ricorso principale è stato dedotto l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione allaritenuta incidenza sul valore dei terreni espropriati dell’inquinamentoprodotto dall’aumento di traffico aereo sull’aeroporto di Malpensa.In particolare, il ricorrente censura la decisione con cui la Corte d’Appelloha ridotto del 50% il valore dei terreni sulla base di valutazioni relative aprecedenti giudizi e presunti aumenti di traffico aereo, senza considerare,da un lato, il miglioramento tecnologico dei propulsori e dei carburantidegli aeromobili, dall’altro, la posizione effettiva dei terreni, situati ad estNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’aeroporto di Malpensa, in posizione parallela alle piste, e quindi nondirettamente interessati dal sorvolo degli aerei.9. Il motivo è inammissibile perché meritale, in quanto si risolve in unadiversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corteterritoriale.Dalla motivazione della Corte d’Appello si desume, da un lato, che lastessa ha pienamente preso in considerazione il profilo del miglioramentotecnologico dei propulsori e dei carburanti degli aeromobili, essendogiunta alla conclusione, opposta rispetto a quella invocata dalla ricorrente,che «non risulta da alcunché che siano intervenute nel frattempomodificazioni tecnologiche, che avrebbero diminuito i fattori inquinanti siacon riguardo ai rumori sia con riguardo alle perdite e agli scarichi».Dall’altro, il giudice d’appello ha dato atto che «la perizia dell’arch. Almici(e cioè quella del 2005) ha accertato che, quand’anche i fattori inquinantifossero cessati, sarebbero stati necessari almeno quindici anni perriportare le aree interessate al valore che le stesse avevano prima cheintervenissero i fattori inquinanti e comunque solo se fossero statieffettuati gli interventi, come detto, di costo pari al doppio del valoredell’area; pertanto deve ritenersi che almeno al fino al 2014, data in cui èintervenuta l’occupazione delle aree in questione, i danni conseguentiall’inquinamento acustico e ambientale subito, e quindi la perdita di valoreche ne era derivata, fossero tuttora presenti, tenuto conto che anche laperizia relativa alle piantagioni, esistenti sulle aree in questione, eseguitanel 2014, ha accertato che mediamente gli alberi si trovavano incondizioni scadenti» (pag. 16 sentenza impugnata).Infine, il giudice d’appello ha tenuto anche conto della particolarelocalizzazione delle aree, ritenendo, tuttavia, che non sussisteva alcunelemento che consentisse di ritenere che le aree prese in considerazionedal CTU fossero anch’esse sottoposte al sorvolo diretto degli aerei e che,Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026di conseguenza, sopportavano un grado di inquinamento analogo a quellosubito dalle aree di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 17 sentenza impugnata).10. Con il sesto motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 32 del DPR 327/2001, per avere la Corted’Appello determinato il valore delle aree espropriate sulla base diconsulenze tecniche d’ufficio risalenti al 2005, acquisite in un diversoprocedimento, e non considerando, invece, che “l’indennità diespropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene alladata dell’emanazione del decreto di esproprio”.11. Il motivo è inammissibile perché non ha colto la ratio decidendi.In particolare, la Corte d’Appello era pienamente consapevole che laprecedente perizia estimativa era datata (2005), ma non ha ritenuto taleelemento ostativo al fine di determinare il valore delle aree espropriate. Ilgiudice d’appello ha implicitamente affermato che il valore delle aree dequibus non era, nel frattempo, aumentato, costituendo fatto notorio chenegli anni 2014-2018 il traffico aereo era aumentato per volume rispettoal 2005. Inoltre, come già sopra evidenziato, non vi era stato alcunmiglioramento tecnologico sotto il profilo degli agenti inquinanti, e ancheammettendo che ci fosse, ci sarebbero voluti quindici anni per riportare learee interessate al valore che le stesse avevano prima che intervenissero ifattori inquinanti.In conclusione, non vi era alcun elemento per ritenere che il valore dellearee espropriate fosse aumentato rispetto al 2005.12. Con il settimo motivo del ricorso principale è stata dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nella parte in cui laCorte d’Appello, pur riconoscendo che la sentenza n. 2157/2012 nonpotesse avere efficacia di giudicato nel presente procedimento, ha tuttaviafondato la propria decisione sugli accertamenti e sulle consulenze tecniched’ufficio espletate in quel diverso giudizio, intercorso tra parti differenti.Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/202613. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi dellaCorte d’Appello, la quale non ha attribuito alcuna efficacia di giudicato allasentenza n. 2157/2012, ma ha soltanto utilizzato le prove raccolte in quelprocedimento per trarne elementi di giudizio, al fine di sviluppare unautonomo ragionamento che ha condotto al deprezzamento del 50% delvalore delle aree.D’altra parte, è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass.20719/2018) quello secondo cui «Il giudice civile, in mancanza di unospecifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diversogiudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata daun diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi digiudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo,procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dandoconto di avere esaminato le censure proposte dalle parti».14. Con l’ottavo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazionee falsa applicazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del DPR 327/2001 e delladeliberazione n. 675/2005 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], peravere la Corte d’Appello determinato il valore del soprassuolo sulla basedella stima effettuata nel 2014 dalla [OSCURATO:PERSONA],senza aggiornarla alla data del decreto di esproprio, risalente al 2018.15. Il motivo è infondato.Il ricorrente intende sostenere che, sulla scorta del dettato dell’art. 32 TUespropri, anche l’indennità liquidata per il valore del soprassuolo (e cioèdelle piantagioni presenti sulle aree espropriate) vada “attualizzata” alladata del decreto di esproprio, rappresentando una componentedell’indennità di espropriazione.[OSCURATO:PERSONA] non condivide una tale impostazione.Ha, infatti, valore assorbente la reiterata affermazione di questa Corte,secondo cui, con riguardo alla determinazione dell’indennità di esproprioper i suoli agricoli, non può corrispondersi un’ulteriore componenteNumero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026indennitaria, commisurata al valore del soprassuolo, valutataseparatamente dal valore del suolo, in quanto il valore del suolo ècalcolato con riferimento alle piantagioni esistenti sul fondo espropriato equindi ai tipi di coltura effettivamente ivi praticati, determinandosi,diversamente, una duplicazione del pregiudizio indennizzato (cfr. Cass. n.4983/2024, punto 21; Cass. 11782/2007; Cass. n. 5566/2003).16. Con il nono motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione efalsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ..Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha ridotto del 50% il valoredei terreni espropriati, in ragione dell’inquinamento acustico e ambientale,in modo apodittico e con una motivazione incomprensibile.17. Il motivo è infondato.Va osservato che la Corte d’Appello ha operato la riduzione del 50 % delvalore dei terreni espropriati con una motivazione che non è né apoditticané incomprensibile. E’ stato, infatti, valorizzato l’imponente inquinamentoacustico ed ambientale, oltre che il grave danneggiamento degli stessi,elementi sulla base dei quali può ritenersi non illogicamente argomentatala valutazione di deprezzamento del valore dell’area nella misuraequitativa del 50%.18. Con il primo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazionedegli artt. 32 e 40 del DPR 327/2001, nella parte in cui la Corte d’Appello,con riferimento al mappale ex 3367, ha ritenuto di non poter ridurrel’indennità di esproprio al di sotto del valore determinato dallaCommissione [OSCURATO:PERSONA], valorizzando il mancato ricorso dideterminazione dell’indennità.19. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stato dedotto l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alladeterminazione del valore del mappale ex 3367.Numero registro generale 7205/2020Numero sezionale 4079/2025Numero di raccolta generale 12821/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ad avviso del ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha attribuito alterreno un valore notevolmente superiore rispetto agli altri mappali abosco espropriati, sulla scorta di elementi irrilevanti o comunque inidoneia determinare il reale valore del terreno e in assenza di una effettivastima sintetico-comparativa o analitica idonea a giustificare tale differenzadi valore.20. Entrambi i motivi del ricorso incidentale sono assorbiti per effettodell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, avente adoggetto il mappale ex 3367.La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al primomotivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione,per nuovo esame (e per l’accertamento della concreta destinazionedell’area espropriata inserita nell’Ambito n. 1 di [OSCURATO:PERSONA] del PGT delComune di [OSCURATO:PERSONA]) e per statuire sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, inammissibili il secondo, ilterzo, il quinto, il sesto, il settimo, infondati il quarto, l’ottavo ed il nono.Dichiara assorbito il ricorso principale.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, indiversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 26.11.2025Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]