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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20836/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di dolo, in quanto il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato circoscritto nello spazio e nel tempo, e perciò non sorretto dalla volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155).

E' pacifico, poi, che il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli (tra molte, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118, che tanto ha affermato finanche nell'ipotesi in cui l'interessato si allontani dal domicilio soltanto per presentarsi presso un ufficio di polizia e farsi tradurre in carcere).

Peraltro, che l'imputato non avesse tale intenzione costituisce una semplice allegazione difensiva, non sorretta da alcun elemento di prova.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di dolo, in quanto il suo allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sarebbe stato circoscritto nello spazio e nel tempo, e perciò non sorretto dalla volontà di sottrarsi al controllo dell'autorità 2. Il ricorso è manifestamente infondato. E' indiscusso che l'imputato si sia consapevolmente ed arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione e dalle pertinenze di essa, così integrando il reato ascrittogli (v., tra le tante, Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, Rv. 262155). E' pacifico, poi, che il dolo del reato di evasione è generico, consistendo nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio e non nell'intenzione di sottrarsi ai controlli (tra molte, Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118, che tanto ha affermato finanche nell'ipotesi in cui l'interessato si allontani dal domicilio soltanto per presentarsi presso un ufficio di polizia e farsi tradurre in carcere). Peraltro, che l'imputato non avesse tale intenzione costituisce una semplice allegazione difensiva, non sorretta da alcun elemento di prova. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris