CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1620/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARANO D'[OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6444/2021 depositata il07/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la [OSCURATO:SOCIETA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con “verbale di definizione” in data 29.4.2022, hanno definito alcune controversie vertenti sulle pretese impositive avanzata dal Comune nei confronti della società per TARI relativa all’immobile adibito ad albergo denominato [OSCURATO:PERSONA] e a varie annualità rimaste inevase. Tra le pretese impositive menzionate nel suddetto verbale vi è quella dell’anno 2018. Tale pretesa è portata nell’avviso di accertamento n.1128 oggetto della controversia su cui si è pronunciata la CTR Campania con la sentenza in epigrafe, impugnata dalla società con il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermativa della decisione di primo grado di rigetto del ricorso originario; 2. con istanza del 26.1.2023, la società, richiamato il “verbale di definizione”, dichiara di rinunciare al ricorso e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Considerato che 3. in ragione di ciò che precede deve dichinarsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono state regolate dalle parti con specifica previsione del ricordato “verbale di definizione”, punto 3; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applica zione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara esti