CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Vittorio BORRELLI è generico poiché, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, ha reiterato le medesime allegazioni già sottoposte al vaglio della Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), la quale: - ha dato conto in maniera congrua e logica delle ragioni per cui: ha escluso che la bicicletta oggetto materiale dell'impossessamento da parte dell'imputato fosse stata abbandonata, ha ritenuto la sussistenza delle aggravanti in contestazione (facendo riferimento alla collocazione della res al momento dell'impossessamento a quanto emerso dalle immagini in atti) e non ha ravvisato i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (alla luce del valore del bene, alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità), da cui con evidenza consegue che (alla luce della pena edittale per esso posta ex art. 625, ultimo comma, cod. pen.) in relazione al furto aggravato in contestazione non può applicarsi la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; - e, sempre in maniera congrua e logica, ha motivato sulla congruità della pena irrogata dal primo Giudice, dando conto non solo della misura non elevata di essa ma facendo anche riferimento alle modalità dell'azione e ai precedenti penali dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il