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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33160/2025

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della declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbero dovuto essere fatte valere con l’impugnazione di quel provvedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen. e non con un richiamo all’art 604 cod. proc. pen. che presuppone la corretta instaurazione del giudizio di appello.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivoviolazione degli artt. 96, 182 cod. proc . pen . e vizio di motivazione.

Innanzitutto, rileva come non vi sia prova che la ricorrente avesse dato causa alla nullità.

Nel caso inesame non risulterebbe alcun comportamento concludente proveniente dall’interessata da cui potere evincere l’effettivo conferimento dell’incarico difensivo e dunque la ricorrente non comprende la ragione per cui la Corte abbia affermato che un comportamento concludente in tale senso poteva essere l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc.pen. 2.1.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 604, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo la ricorrente sarebbe priva di fondamento l’affermazione della Corte secondo cui non potrebbe trovare applicazione nel caso concreto l’art. 604 cod. proc. pen. 3.

Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con l’ordinanza impugnata, come detto, la Corte di a ppello di Lecce ha rigett a to l’istanza presentata dalla ROPPO, ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ela trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio.

Ha rilevato la Corte come, con precedente ordinanza del 24 giugno 2022, fosse stata dichiaratal’inammissibilità dell’appello proposto avverso detta sentenza in difetto di valida nomina difensiva, poiché quella in atti riguardava un procedimento avente ad oggetto lo sfratto per morosità e come tale ordinanza non fosse stata impugnata.

Pertanto, in difetto diuna regolare instaurazione del giudizio di appello, non potevano esser fatte valere, come chiesto dalla ricorrente, le nullità di cui all’art. 604 cod. proc.pen., potendo ella solo impugnare l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello.

L’art. 604 cod.proc.pen. che riguarda, infatti, le nullità rilevabili nel giudizio di appello , presuppone che detto giudizio sia stato validamente instaurato, sia per la collocazione sistematica della norma, inserita nel titolo II che riguarda il giudizio di appello, che dunque è presupposto indefettibile all’operatività dell’art. 604 cod. proc. pen., sia perché il testo della norma fa riferimento esplicito a “il giudice di appello” che, dunque, deve essere stato individuato e correttamente investito della cognizione sull’impugnazione.

A fronte di una ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, il giudice dell’impugnazione dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato, con ciò sancendo, in difetto di valido gravame, la definitività del provvedimento medesimo, rispetto al quale, dunque, nessuna nullità può essere più eccepita o fatta valere con lo strumento utilizzato dalla ricorrente.

3. Nel caso in esame, come condivisibilmente rilevato dalla Corte, il giudizio di appello non si è mai instaurato proprio in ragione dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione, ordinanza che avrebbe dovuto eventualmente costituire oggetto di ricorso per cassazione, prevedendo l’ordinamento il rimedio ad hoc di cui all’art. 591 comma 3 cod. proc. pen., che nulla ha a che vedere con l’art. 604 cod. proc. pen.

L’adito giudice di appello, come correttamente rilevato, non aveva alcuna competenza, proprio perché l’appello era stato dichiaratoinammissibile; solo in caso di accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità, ed eventual e instaurazione del giudizio di secondo grado,l’imputata avrebbe potuto fare valere, davanti al giudice del gravame, le ragioni di nullità avverso la sentenza di primo grado.

L’interessata, lungi dall’utilizzare l’unico rimedio che l’ordinamento leconsentiva per ovviare alla ritenuta erroneità dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, ha utilizzato uno strumento non idoneo per le ragioni testè evidenziate.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della declaratoria di inammissibilità dell’appello avrebbero dovuto essere fatte valere con l’impugnazione di quel provvedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc. pen. e non con un richiamo all’art 604 cod. proc. pen. che presuppone la corretta instaurazione del giudizio di appello. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivoviolazione degli artt. 96, 182 cod. proc . pen . e vizio di motivazione. Innanzitutto, rileva come non vi sia prova che la ricorrente avesse dato causa alla nullità. Nel caso inesame non risulterebbe alcun comportamento concludente proveniente dall’interessata da cui potere evincere l’effettivo conferimento dell’incarico difensivo e dunque la ricorrente non comprende la ragione per cui la Corte abbia affermato che un comportamento concludente in tale senso poteva essere l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 591, comma 3, cod. proc.pen. 2.1. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 604, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo la ricorrente sarebbe priva di fondamento l’affermazione della Corte secondo cui non potrebbe trovare applicazione nel caso concreto l’art. 604 cod. proc. pen. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con l’ordinanza impugnata, come detto, la Corte di a ppello di Lecce ha rigett a to l’istanza presentata dalla ROPPO, ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen., per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ela trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio. Ha rilevato la Corte come, con precedente ordinanza del 24 giugno 2022, fosse stata dichiaratal’inammissibilità dell’appello proposto avverso detta sentenza in difetto di valida nomina difensiva, poiché quella in atti riguardava un procedimento avente ad oggetto lo sfratto per morosità e come tale ordinanza non fosse stata impugnata. Pertanto, in difetto diuna regolare instaurazione del giudizio di appello, non potevano esser fatte valere, come chiesto dalla ricorrente, le nullità di cui all’art. 604 cod. proc.pen., potendo ella solo impugnare l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello. L’art. 604 cod.proc.pen. che riguarda, infatti, le nullità rilevabili nel giudizio di appello , presuppone che detto giudizio sia stato validamente instaurato, sia per la collocazione sistematica della norma, inserita nel titolo II che riguarda il giudizio di appello, che dunque è presupposto indefettibile all’operatività dell’art. 604 cod. proc. pen., sia perché il testo della norma fa riferimento esplicito a “il giudice di appello” che, dunque, deve essere stato individuato e correttamente investito della cognizione sull’impugnazione. A fronte di una ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, il giudice dell’impugnazione dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato, con ciò sancendo, in difetto di valido gravame, la definitività del provvedimento medesimo, rispetto al quale, dunque, nessuna nullità può essere più eccepita o fatta valere con lo strumento utilizzato dalla ricorrente. 3. Nel caso in esame, come condivisibilmente rilevato dalla Corte, il giudizio di appello non si è mai instaurato proprio in ragione dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione, ordinanza che avrebbe dovuto eventualmente costituire oggetto di ricorso per cassazione, prevedendo l’ordinamento il rimedio ad hoc di cui all’art. 591 comma 3 cod. proc. pen., che nulla ha a che vedere con l’art. 604 cod. proc. pen. L’adito giudice di appello, come correttamente rilevato, non aveva alcuna competenza, proprio perché l’appello era stato dichiaratoinammissibile; solo in caso di accoglimento del ricorso con annullamento dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità, ed eventual e instaurazione del giudizio di secondo grado,l’imputata avrebbe potuto fare valere, davanti al giudice del gravame, le ragioni di nullità avverso la sentenza di primo grado. L’interessata, lungi dall’utilizzare l’unico rimedio che l’ordinamento leconsentiva per ovviare alla ritenuta erroneità dell’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, ha utilizzato uno strumento non idoneo per le ragioni testè evidenziate. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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