CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che - riducendo la durata delle pene accessorie - ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 216, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto versato in fatto e diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori da parte della Corte di legittimità, dai cui poteri, nondimeno, esula la possibilità di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sostenendo che i Giudici di appello non abbiano adeguatamente motivato in relazione alle censure dedotte con i motivi di appello; ritenuto che esso sia del tutto generico atteso che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza di merito che abbia taciuto su una deduzione formulata dalla Difesa che sia stata, però, disattesa implicitamente dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, atteso che la Corte territoriale, nella specie, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta ha implicitamente motivato sulla insussistenza della bancarotta semplice; rilevato che con il terzo motivo il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta; ritenuto che esso sia generico e manifestamente infondato, dal momento che emerge chiaramente dalla motivazione delle sentenze di merito che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale specifica, commesso con occultamento della documentazione contabile, in relazione al quale è richiesta la presenza del dolo specifico, la cui presenza è stata adeguatamente argomentata (v. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec