CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 08029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorsi trattati con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 9/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 605 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 15/3/2022. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata e contestando il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti come effettuato dalla Corte territoriale.2.1 In data 19/1/2024 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della omessa notifica dell'avviso per l'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che il presente procedimento è trattato con procedura de plano, senza la partecipazione delle parti, alle quali, dunque, non andava dato avviso per l'odierna udienza. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i ricorsi - che, essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente - siano inammissibili. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati loro ascritti. Analoghe considerazioni devono, poi, essere svolte con riferimento al giudizio di comparazione: l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate circostanze aggravanti è parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che gli imputati non possono dolersene. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno