CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 14653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna a ttività difensiva è più consentita (cfr . in tal senso Sez. L, n, 239221 del 29/10/2020 , Rv. 659281 - 02 ). Insomma nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore, neanche mediante deposito di procura speciale eventualmente rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie, solo se costituite (cfr. Sez. 1, n. 27124 del 25/10/2018 , Rv. 651448 - 02 ).In armonia con gli insegnamenti innanzi ricordati del giudice di legittimità va quindi considerato intimato [OSCURATO:PERSONA] che non ha depositato controricorso, ma solo memoria ex art.378 c.p. nell’imminenza dell’udienza camerale, unitamente alla procura speciale. 1.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., l’Inps lamenta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ai fini della (ri)liquidazione della pensione, in ragione del riconoscimento della qualifica di dirigente di prima fascia in applicazione dell’art. 2, secondo comma, della l. n. 336 del 1970. Insiste che la giurisdizione sia stata ritenuta in violazione dell’art. 69 del d.l. n. 165 del 2001 e dei principi affermati nell’art. 111 della Costituzione e, in particolare del comma 1, da leggersi in combinato disposto con il regolamento comunitario n. 44 del 2001 e con l’art. 6 della CEDU. Sottolinea che già al momento della proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] era in quiescenza, di modo che il riconoscimento della superiore qualifica di dirigente di prima fascia conseguente all’applicazione dell’art. 2 , secondo comma, della l. n. 336 del 1970 (norma che prevede, p er gl i orfani di guerra, quali il Mancini, a richiesta, il riconoscimento, all’atto della cessazione dal servizio, della qualifica o classe di stipendio superiore a quella posseduta), se ricade nella giurisdizione del giudice ordinario quanto al ricalcolo della indennità di fine servizio, radica, per converso, quella della Corte dei conti in relazione al (ri)calcolo della pensione. Richiama a fondamento della pretesa l’insegnamento tracciato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con Cass. n. 16168/2011 ed altresì i principi enunciati nella successiva Cass. n.14796/2016. 1.2. Sempre in via preliminare, il Collegio rileva di poter decidere la sollevata questione di giurisdizione, in virtù del provvedimento del 10 settembre 2018, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., ha devoluto alle Sezioni semplici la risoluzione delle questioni di giurisdizione proposte , se su di esse si sono già pronunziate le Sezioni Unite (com’è nel caso di specie, secondo quanto di seguito si dirà). 1.3. Tanto premesso, quanto alla questione di riparto di giurisdizione, rammentato che, com’è noto, essa si determina attraverso l’esame dell’oggetto della domanda, secondo il criterio del cd. petitum sostanziale, quindi non soltanto in funzione della statuizione richiesta al giudice, ma anche della causa petendi, va rilevato che la domanda proposta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA], già pensionato, era volta ad ottenere, in uno dei suo capi, il ricalcolo della pensione, in virtù del riconoscimento,all’atto del collocamento a riposo, della qualifica o classe stipendiale superiore ex art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970. La domanda giudiziaria, proposta secondo quanto si evince dalle pag. 1-2 della pronunzia della Corte di appello (cfr. sentenza in atti) in data successiva al collocamento a riposo del dipendente, è diretta insomma al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una qualifica superiore, da riconoscersi all’atto del collocamento in quiescenza, ai sensi della disposizione di legge innanzi ricordata. Detto capo della domanda, quindi, riguarda esclusivamente la determinazione dell’ammontare della prestazione pensionistica e la sua quantificazione. Alla luce di quanto innanzi, va rammentato che le Sezioni Unite hanno già affermato che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza della P.A. (nella specie si trattava di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ex [OSCURATO:PERSONA]) che abbia ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. in tal senso Sez. U. n. 16168/2011 e, tra le altre, la recentissima Sez. L. n. 784/2021), in quanto la devoluzione al giudice ordinario delle controversie in tema di lavoro pubblico contrattualizzato non ha modificato le preesistenti regole di giurisdizione relative al trattamento pensionistico (cfr. r.d. n. 1214 del 1934, in particolare gli artt. 13 e 62 nella formulazione applicabile ratio temporis). Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, atteso che ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato proposto allorquando il dipendente era già in quiescenza, sicché il riconoscimento della qualifica o classe stipendiale successiva, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 336 del 1970, non può evidentemente avere alcun riflesso sul rapporto di lavoro. Va pertanto accolto il motivo in esame, cassata in parte quala sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della C.d.C. sul trattamento pensionistico, innanzi al quale le parti vanno rimesse previa separazione dei giudizi. 2. Con il secondo motivo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in particolare dell’art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, nonché degli artt. 19, 23, e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost. e, in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 della Cedu. Sostiene l’ente ricorrente che l’art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970 non sia applicabile al caso si specie in quanto la qualifica di dirigente di prima fascia, non può intendersi quale articolazione dei gradi conseguibili della carriera dirigenziale, alla luce della disciplina applicabile ratio temporis. Rileva al riguardo che l’accesso alla qualifica di dirigente apicale avviene non in base alle procedure di avanzamento a scelta o per merito comparativo, ma in virtù di un provvedimento di nomina che implica un’ampia valutazione discrezionale in ordine al livello culturale, di professionalità e attitudine a ricoprire l’incarico. Sottolinea che in forza del testo dell’ art. 19, comma 4, del d.l. n. 165 del 2001, nella formulazione vigente all’epoca del pensionamento del Mancini, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale erano conferiti con decreto del P.d.C.M. su proposta del Ministro competente, tra i dirigenti di prima fascia o, in misura prestabilita, tra gli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli o tra persone con specifiche qualità professionali sulla base di un contratto a tempo determinato, laddove solo con la novella dell’art. 28 bis del d.lgs. n. 150 del 2009 l’accesso alla qualifica di dirigente di I fascia avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole Amministrazioni. Insiste che le funzioni di dirigenti apicali sono strettamente complementari e strumentali di quelle politiche e che, conseguentemente, non è irrilevante il sistema di nomina ed il tratto fiduciario di detti incarichi e che, pertanto , non può trovare applicazione nell’ipotesi in esame l’art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, in quanto, come anticipato, la posizione di dirigente di prima fascia non può intendersi come “articolazione successiva” della carriera dirigenziale. 2.1. Il motivo, in disparte alcuni profili di inammissibili sui quali pure ci si soffermerà infra, è infondato e va rigettato. Giova preliminarmente partire dal dato normativo. L’art. 2, comma 2, l. n. 336 del 1970, dettato in tema di attribuzione dei benefici combattentistici, prevede che, a domanda del dipendente collocato a riposo, sia riconosciuta la qualifica (o lo scatto stipendiale) i mmediatamente superiore a quella posseduta. Ebbene, in disparte i profili di inammissibilità della doglianza quanto ai rilievi svolti rispetto alla posizione di dirigente apicale, giammai pretesa dal ricorrente, avendo egli piuttosto richiesto l’attribuzione della qualifica di dirigente di prima fascia, va osservato che le censure contenute nel motivo sono, in estrema sintesi, volte a sostenere che il riconoscimento non spetti in quanto la qualifica di primo dirigente non può considerarsi, in virtù delle procedure di conferimento per essa previste, quale articolazione e sviluppo della carriera dirigenziale. Ne consegue, si sostiene, l’infondatezza della domanda proposta dal pensionato. 2.2. Ebbene, sul punto intende il Collegio richiamarsi agli insegnamenti del giudice di legittimità (cfr. Sez. L, n. 1866/2010, rv. 611549-01) non essendovi ragioni per discostarsi da essi, né essendo proposte questioni nuove. In termini, la S.C. ha già avuto modo di affermare che, in tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 336 del 24 maggio 1970 a favore dei pubblici dipendenti, all’atto del collocamento a riposo, il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell’ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni. Ebbene, non può essere revocato in dubbio che, nell’ambito della carriera dirigenziale, la qualifica di dirigente di prima fascia rappresenta normale evoluzione di quella di dirigente di seconda fascia, ne consegue che, essendo irrilevante il sistema di conferimento, la doglianza è infondata (inammissibili, come anticipato, per converso, le censure relative all’incarico di dirigente apicale mai preteso dal pensionato). 3. Nulla per le spese essendo rimasto intimato il pensionato. PQM accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e dichiara sul trattamento pe