CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano le pagg. 5-6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità - così come introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, a pagina 4, ha motivato il diniego valorizzando sia il valore complessivo della richiesta estorsiva, sia le concrete modalità della condotta, estrinsecatesi nell'andare presso la privata dimora della persona offesa con fare minaccioso e nell'aver colpito la di lui moglie incinta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, tra l'altro, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la censura non è consentita in sede di legittimità in quanto vi è stato concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta l'applicazione della circostanza aggravate di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con congrua motivazione dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M