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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24841/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva ritenuto il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit.) nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2015); - dunque, l'imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»)., ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 13/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (art. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della ritenuta procedibilità a querela nonostante la contestazione dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio — è manifestamente infondato in quanto: - il Tribunale (la cui decisione non è stata impugnata dal pubblico ministero) aveva ritenuto il delitto aggravato perché commesso con mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cit.) nonché, pur a fronte della contestazione di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio nonché esposta a pubblica fede (aggravanti entrambe previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, cit.), soltanto per tale ultima ipotesi (in tal senso, è esplicita la motivazione della sentenza del Tribunale in data 30 giugno 2015); - dunque, l'imputata è stata condannata per un reato ormai procedibile a querela di parte in forza dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, che ha novellato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (a mente del quale oggi il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis)»)., ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/03
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