CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 29401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 4 luglio 2023, che, quanto all'impugnazione sollevata dall'imputato, ha confermato I,a decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Mantova il 2 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d. 1gs. n. 74 del 2000, commesso il 29 dicembre 2016 in Castiglione delle Stiviere. In accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, venivano applicate le pene accessorie di cui all'art. 12 del d. Igs. n. 74 del 2000 e veniva altresì disposta la confisca del profitto del reato ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000. Letta la memoria trasmessa l'8 maggio 2024 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che, ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione competente. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente ritenuto competente il Tribunale di Mantova, posto che l'impresa amministrata dall'imputato, come da questi riconosciuto in un accertamento amministrativo non sfociato in una notizia di reato, aveva la sua sede effettiva in Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, essendo stato operato in tal senso buon governo del principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, Rv. 280275)„ secondo cui, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ex art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente, come appunto nel caso di specie, in cui, all'esito di un giudizio di fatto che, in quanto non illogico, non è suscettibile di essere messo in discussione in questa sede, è stato accertato che la sede dichiarata di Lonato del Garda costituiva un mero recapito. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale (art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 e 350 cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, si censura la conferma del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, da cui è emerso, analizzando i dati relativi alle chiusure del registratore di cassa, le entrate del P.O.S. e gli estratti dei conti correnti, che Marino, quale legale rappresentante della M.A. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., nel 2015 non ha presentato la dichiarazione annuale Irpef e Iva, a fronte di ricavi per oltre 500.000 euro, risultando le imposte evase superiori alla soglia di 50.000 euro, calcolati gli elementi positivi e negativi di reddito ed escluse le fatture passive che, come peraltro riconosciuto dallo stesso Marino in sede di verifica fiscale, erano relative a operazioni inesistenti. Evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in