CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 00672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, pronunciata in data 3 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (fatto commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 1 dic:embre 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura la negata riqualificazione del fatto alla stregua della fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come la condotta minatoria dell'imputato nei confronti della persona offesa fosse stata posta in essere al fine di coartarne la libertà di autodeterminazione (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); nondimeno, il motivo all'esame non è, comunque, assistito dal necessario interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la pena irrogata all'imputato rientra, comunque, nei limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen., il solo configurabile nel caso al vaglio posto che la minaccia è stata commesso con l'uso di un martello costituente arma impropria; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]