CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 41876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18795/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (il primo) e 73, comma 5 d.P.R. cit. (il secondo), rispettivamente alle pene di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa e di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, nonché la violazione di legge circa la mancata riconduzione del reato di cui al capo III alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; che il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a sua volta ricorso per cassazione lamentando il vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato attribuito all'imputato, basata sul solo dato intercettivo, e al trattamento sanzionatorio nel suo complesso; che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito tali doglianze nella "memoria difensiva ex art. 611 c.p.p." depositata il 23 settembre 2021; che, quanto alle doglianze formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quelle in materia di responsabilità sono generiche, non misurandosi realmente con gli apprezzamenti ampiamente scrutinati dai giudici del merito con puntuale e logico apparato argomentativo; che circa l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, i parametri che ne hanno sostenuto la determinazione sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello (richiamando la valutazione operata dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che anche con riguardo alla pretesa riconduzione del reato di cui al capo III alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, trattasi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridici corretti; che, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si tratta di doglianze generiche, che non si confrontano con le valutazioni di merito analiticamente scrutinate dal Giudice per le indagini preliminari e condivise dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle numerose telefonate intercettate ove gli acquirenti domandano la disponibilità di stupefacente utilizzando un linguaggio criptico ma facilmente decifrabile; che anche con riferimento al trattamento sanzionatorio il motivo di ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra viceversa essere esistente e connotata da lineare logicità, dal momento che la Corte, rinviando ai criteri adottati dal Giudice per le indagini preliminari e condividendoli in toto, motiva in modo esauriente; che i ricorsi si palesano pertanto inammissibili; che all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA]