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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 15668/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31353/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]4 UNIPERSONALE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 683/2019 depositata il 06/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, propose domanda di arbitrato contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamento del compenso dovuto quale componente del collegio sindacale per il triennio 2012/2014.

Sostenne che il compenso dovesse essere quantificato, come da delibere assembleari del 24- 5- 2012 e del 29 - 5 - 2012, in 27.000,00 EUR.

Nella resistenza della società il collegio arbitrale accolse la domanda per l’importo di 26.100,00 EUR.

Il lodoè stato impugnato dalla società per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e in particolare – per quanto ancora interessa – per violazione della l. n. 122 del 20 1 0 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, circa le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e delle regole interpretative delle richiamate deliberazioni assembleari (artt. 1362 e 1363 cod. civ.).

La Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’impugnazione ritenendo che gli arbitri avessero in effetti violato l’art. 1362 cod. civ., tenuto conto del valore letterale degli atti coi quali era stato individuato il compenso e della intenzione delle parti da ciò ritraibile.

Dopodiché in sede rescissoria ha determinato il compenso del sindaco in 2.788,87 EUR, oltre al rimborso di vitto e spese di trasferta, e oltre alle componenti previdenziali e all’Iva, e l’ha condannato a restituire alla società la differenza percepita.

Contro la sentenza, resa pubblica il 6-8-2019 e notificata il 3-10 2019, Ciotti ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

La società ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 e 829, secondo comma, cod. proc. civ. per avere la C orte d’appello ritenuto , contro l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che il lodo fosse impugnabile per errori di diritto relativi al merito della controversia nonostante che l’arbitrato non avesse avuto a oggetto questioni non compromettibili né profili attinenti alla vali dità delle delibere assembleari.

Col secondo mezzo egli denunzia la violazione o falsaapplicazione delle medesime norme perché la clausola compromissoria, inserita nello statuto sociale del 2005, era regolata dall’art. 36del d.lgs. n. 5 del 2003, così daescludere il caso concreto dalle ipotesi di impugnazione previste dalla legge, non essendosi trattato, di nuovo, di questioni non compromettibili o di giudizio vertente sulla validità di deliberati assembleari.

Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 e dell’art. 1372 cod. civ. perché la Corte del merito avrebbe comunque errato nell’individuare il momento di stipula della convenzione di arbitrato rilevante inter partes, avendola fattacoincidere con la data di approvazione dello statuto (28 - 9 - 2005) anziché con quella di accettazione della carica sociale da parte del sindaco (24-5-2012).

Da questo punto di vista l’impugnazione del lodo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in ba se a l l’art. 829 , terzo comma, cod. proc. civ., al quale sarebbe stato necessario rinviare all’esito della modifica apportata dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006.Infine col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della l. n. 122 del 2010 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. a proposito del significato che si sarebbe dovuto attribuire ai verbali assembleari citati in sentenza per l’individuazione del criterio da applicare in vista della determinazione del compenso dei sindaci.

II. -I primi tre motivi sono infondati.

Innanzi tutto, diversamente da quanto opinato dal ricorrente nel terzo motivo, è corretta l’affermazione della Corte d’appello a proposito della individuazione della legge vigente al momento della convenzione di arbitrato determinata con riguardo alla data dello statuto sociale (2005).

Nell’arbitrato societario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per errori di diritto è necessario far riferimento alla clausola compromissoria societaria inserita nello statuto, a seconda che sitratti di clausola anteriore o successiva al d.lgs. n. 40 del 2006.

Questo perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'art. 829,comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Ciòsta a significare, sempre secondo le Sezioni Unite, che in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto anteriormente alla novella è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicandoove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003(Cass. Sez.

U n. 9285-16).

III. -Non è rilevante, ai fini specifici, quale sia la eventuale diversa data nella quale èstata assunta la carica sociale da parte del sindaco.

Non lo è perché in materia vige la regola dell’estensione della clausola statutariaa tutti i soggetti che in essa sono contemplati.

Ciò deriva, ratione temporis, dall’art. 34, quarto comma,del d.lgs. n. 5 del 2003, laddove è prescritto che “ gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro”.

E’ vero che la clausola è vincolante per il sindaco a seguito di accettazione dell’incarico , senza bisogno , cioè, di un espresso riferimento in un atto di accettazione necessariamente avente forma scritta (secondo la regola ordinaria di cui all’art. 808 cod. proc. civ.); ma è altresì da affermare che la clausola vincolante è appuntoe sempre la stessa clausola alla quale si riferisce il primo comma del medesimo art. 34, quella cioè contenuta e convenuta nell’atto costitutivo (e nello statuto).

Il regime vigente all’epoca della convenzione di arbitrato, al quale ancorare la sorte dei giudizi di impugnazione dei lodi, resta di conseguenza quello individuabile in base alla legge in vigore al momento della redazione dell’atto costitutivo o dello statuto sociale che contiene la clausola.

IV. -L’assunto della Corte d’appello per il quale il lodo era nel caso concreto suscettibile di impugnazione anche per errori di diritto relativi al merito della controversia, secondo l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente in base alla legge in vigore al momento della convenzione di arbitrato, è condivisibile, perché quella della necessità di conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quella del giudizio vertente sulla validità di deliberazioni assembleari, non è (e non era) l’unica fattispecie contemplata dall’art. 36.

Deve essere in particolare confermato il principio che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, rende per l’appunto ammissibile l'impugnazione del lodo per erroriin iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari,poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 cod. proc. civ. va sì correlato al nuovo comma terzo di quest'ultima disposizione (e v. adesso l’art. 838-quater cod. proc. civ.), ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. 1n. 13842-19).

Quella legge era individuabile secondo l’art. 829 in versione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, e come tale consentiva l’impugnazione del lodo (anche societario in base al ripetuto art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003) per nullità, se gli arbitri non avessero osservato le regole di diritto, “salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

V. -Il quarto motivo è inammissibile.

Le determinazioni assembleari della società vanno considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali di esecuzione del contratto sociale, perché preordinati alla sua migliore attuazione; sicché soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v.

Cass. Sez. 1 n. 27387- 05e da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1 n. 37440 - 22 ) .

Secondo una consolidata giurisprudenza, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità l'interpretazione resa dagli arbitri diun contratto e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto.Questo perché non è consen tito sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti (v.

Cass. Sez. 1 n. 19602-20, Cass. Sez. 1 n. 32838-22 ), visto che il giudizio di impugnazione del lodo ha per oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito a essi sottoposte, salva naturalmente la questione della motivazione del lodo che sia completamente mancante o assolutamente carente (v.

Cass. Sez. 1 n. 13511-07).

Il lodo era stato impugnato per nullità derivante dalla violazione delle regole legali di interpretazione, e la Corte d’appello ha ritenuto integrato l’errore di diritto commesso dagli arbitri, con specifi co riferimento alla non avvenuta osservanza di quelle regole siccome estensibili alle deliberazioni societarie.

Ha poi spiegato in chiave rescissoria, le ragioni per le quali le deliberazioni afferenti al compenso spettante al sindaco per il triennio in esame non potessero risultarecontraddistinte dal significato che alle stesse era stato attribuito dagli arbitri, e ha ricostruito puntualmente il senso delle deliberazioni stesse nel significato testuale e nel riferimento all’intenzione delle parti , così giungendo a ritenere infine che il compenso dovuto fosse quello indicato in dispositivo.

L’effettiva esistenza della violazione delle regole interpretative da parte degli arbitri è contestata dal ricorrente co me base di una ricostruzione alternativa del significato intrinseco delle deliberazioni rispetto a quanto sostenuto dalla Corte territoriale.

Ma codesta era (ed è) la questione di merito sulla quale questa Corte non può entrare.

La Corte di cassazione, come noto, non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, onde verificare se essa sia adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione in quella sede prospettati (v. in motivazione Cass. Sez. 1 n. 6582 - 22 ove ulteriori riferimenti).

VI. –Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31353/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]4 UNIPERSONALE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 683/2019 depositata il 06/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, propose domanda di arbitrato contro la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il pagamento del compenso dovuto quale componente del collegio sindacale per il triennio 2012/2014. Sostenne che il compenso dovesse essere quantificato, come da delibere assembleari del 24- 5- 2012 e del 29 - 5 - 2012, in 27.000,00 EUR. Nella resistenza della società il collegio arbitrale accolse la domanda per l’importo di 26.100,00 EUR. Il lodoè stato impugnato dalla società per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e in particolare – per quanto ancora interessa – per violazione della l. n. 122 del 20 1 0 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, circa le misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e delle regole interpretative delle richiamate deliberazioni assembleari (artt. 1362 e 1363 cod. civ.). La Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’impugnazione ritenendo che gli arbitri avessero in effetti violato l’art. 1362 cod. civ., tenuto conto del valore letterale degli atti coi quali era stato individuato il compenso e della intenzione delle parti da ciò ritraibile. Dopodiché in sede rescissoria ha determinato il compenso del sindaco in 2.788,87 EUR, oltre al rimborso di vitto e spese di trasferta, e oltre alle componenti previdenziali e all’Iva, e l’ha condannato a restituire alla società la differenza percepita. Contro la sentenza, resa pubblica il 6-8-2019 e notificata il 3-10 2019, Ciotti ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. La società ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 e 829, secondo comma, cod. proc. civ. per avere la C orte d’appello ritenuto , contro l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che il lodo fosse impugnabile per errori di diritto relativi al merito della controversia nonostante che l’arbitrato non avesse avuto a oggetto questioni non compromettibili né profili attinenti alla vali dità delle delibere assembleari. Col secondo mezzo egli denunzia la violazione o falsaapplicazione delle medesime norme perché la clausola compromissoria, inserita nello statuto sociale del 2005, era regolata dall’art. 36del d.lgs. n. 5 del 2003, così daescludere il caso concreto dalle ipotesi di impugnazione previste dalla legge, non essendosi trattato, di nuovo, di questioni non compromettibili o di giudizio vertente sulla validità di deliberati assembleari. Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 e dell’art. 1372 cod. civ. perché la Corte del merito avrebbe comunque errato nell’individuare il momento di stipula della convenzione di arbitrato rilevante inter partes, avendola fattacoincidere con la data di approvazione dello statuto (28 - 9 - 2005) anziché con quella di accettazione della carica sociale da parte del sindaco (24-5-2012). Da questo punto di vista l’impugnazione del lodo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in ba se a l l’art. 829 , terzo comma, cod. proc. civ., al quale sarebbe stato necessario rinviare all’esito della modifica apportata dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006.Infine col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della l. n. 122 del 2010 e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. a proposito del significato che si sarebbe dovuto attribuire ai verbali assembleari citati in sentenza per l’individuazione del criterio da applicare in vista della determinazione del compenso dei sindaci. II. -I primi tre motivi sono infondati. Innanzi tutto, diversamente da quanto opinato dal ricorrente nel terzo motivo, è corretta l’affermazione della Corte d’appello a proposito della individuazione della legge vigente al momento della convenzione di arbitrato determinata con riguardo alla data dello statuto sociale (2005). Nell’arbitrato societario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per errori di diritto è necessario far riferimento alla clausola compromissoria societaria inserita nello statuto, a seconda che sitratti di clausola anteriore o successiva al d.lgs. n. 40 del 2006. Questo perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'art. 829,comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge -cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Ciòsta a significare, sempre secondo le Sezioni Unite, che in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto anteriormente alla novella è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicandoove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003(Cass. Sez. U n. 9285-16). III. -Non è rilevante, ai fini specifici, quale sia la eventuale diversa data nella quale èstata assunta la carica sociale da parte del sindaco. Non lo è perché in materia vige la regola dell’estensione della clausola statutariaa tutti i soggetti che in essa sono contemplati. Ciò deriva, ratione temporis, dall’art. 34, quarto comma,del d.lgs. n. 5 del 2003, laddove è prescritto che “ gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro”. E’ vero che la clausola è vincolante per il sindaco a seguito di accettazione dell’incarico , senza bisogno , cioè, di un espresso riferimento in un atto di accettazione necessariamente avente forma scritta (secondo la regola ordinaria di cui all’art. 808 cod. proc. civ.); ma è altresì da affermare che la clausola vincolante è appuntoe sempre la stessa clausola alla quale si riferisce il primo comma del medesimo art. 34, quella cioè contenuta e convenuta nell’atto costitutivo (e nello statuto). Il regime vigente all’epoca della convenzione di arbitrato, al quale ancorare la sorte dei giudizi di impugnazione dei lodi, resta di conseguenza quello individuabile in base alla legge in vigore al momento della redazione dell’atto costitutivo o dello statuto sociale che contiene la clausola. IV. -L’assunto della Corte d’appello per il quale il lodo era nel caso concreto suscettibile di impugnazione anche per errori di diritto relativi al merito della controversia, secondo l’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente in base alla legge in vigore al momento della convenzione di arbitrato, è condivisibile, perché quella della necessità di conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quella del giudizio vertente sulla validità di deliberazioni assembleari, non è (e non era) l’unica fattispecie contemplata dall’art. 36. Deve essere in particolare confermato il principio che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, rende per l’appunto ammissibile l'impugnazione del lodo per erroriin iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari,poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 cod. proc. civ. va sì correlato al nuovo comma terzo di quest'ultima disposizione (e v. adesso l’art. 838-quater cod. proc. civ.), ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. 1n. 13842-19). Quella legge era individuabile secondo l’art. 829 in versione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, e come tale consentiva l’impugnazione del lodo (anche societario in base al ripetuto art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003) per nullità, se gli arbitri non avessero osservato le regole di diritto, “salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. V. -Il quarto motivo è inammissibile. Le determinazioni assembleari della società vanno considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali di esecuzione del contratto sociale, perché preordinati alla sua migliore attuazione; sicché soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v. Cass. Sez. 1 n. 27387- 05e da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1 n. 37440 - 22 ) . Secondo una consolidata giurisprudenza, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità l'interpretazione resa dagli arbitri diun contratto e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto.Questo perché non è consen tito sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti (v. Cass. Sez. 1 n. 19602-20, Cass. Sez. 1 n. 32838-22 ), visto che il giudizio di impugnazione del lodo ha per oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito a essi sottoposte, salva naturalmente la questione della motivazione del lodo che sia completamente mancante o assolutamente carente (v. Cass. Sez. 1 n. 13511-07). Il lodo era stato impugnato per nullità derivante dalla violazione delle regole legali di interpretazione, e la Corte d’appello ha ritenuto integrato l’errore di diritto commesso dagli arbitri, con specifi co riferimento alla non avvenuta osservanza di quelle regole siccome estensibili alle deliberazioni societarie. Ha poi spiegato in chiave rescissoria, le ragioni per le quali le deliberazioni afferenti al compenso spettante al sindaco per il triennio in esame non potessero risultarecontraddistinte dal significato che alle stesse era stato attribuito dagli arbitri, e ha ricostruito puntualmente il senso delle deliberazioni stesse nel significato testuale e nel riferimento all’intenzione delle parti , così giungendo a ritenere infine che il compenso dovuto fosse quello indicato in dispositivo. L’effettiva esistenza della violazione delle regole interpretative da parte degli arbitri è contestata dal ricorrente co me base di una ricostruzione alternativa del significato intrinseco delle deliberazioni rispetto a quanto sostenuto dalla Corte territoriale. Ma codesta era (ed è) la questione di merito sulla quale questa Corte non può entrare. La Corte di cassazione, come noto, non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, onde verificare se essa sia adeguatamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione in quella sede prospettati (v. in motivazione Cass. Sez. 1 n. 6582 - 22 ove ulteriori riferimenti). VI. –Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament
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