CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 36535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33705-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 avverso la sentenza n. 1735/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia, su richiesta dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di € 7.659,89, oltre accessori di legge, quale compenso per le prestazioni professionali rese dal primo in favore dell’ingiunta in vista della redazione di un ricorso per exequatur in Romania di un provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal Tribunale di Lecce in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente ad alcuni stampi depositati presso i locali della resistente in Romania, il tutto come da nota specifica e da parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La società ingiunta proponeva opposizione deducendo l’esistenza di un accordo che aveva fissato il compenso della somma di € 6.000,00, peraltro già versata, e sostenendo che la somma richiesta era eccessiva avuto riguardo al reale contenuto delle prestazioni rese. Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale adito con la sentenza n. 1465 del 19 ottobre 2016 rigettava l’opposizione. Avverso tale pronuncia proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1735 del 27/8/2019, in accoglimento dell’appello, revocava il decreto ingiuntivo, Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 rigettando la pretesa creditoria, condannando l’appellato alle spese del doppio grado ed alla restituzione delle somme incassate per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte rilevava che il compenso era stato richiesto per l’attività professionale necessaria all’esecuzione in uno stato estero di un provvedimento di sequestro giudiziario emesso da un giudice italiano e concernente, tra l’altro, anche dei beni mobili custoditi appunto in Romania. L’incarico, quindi, concerneva l‘assistenza e la consulenza nonché la rappresentanza e difesa nella procedura di delibazione del provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria romena e di esecuzione dello stesso in Romania. Le prestazioni però erano consistite nello studio della controversia, nell’attività preparatoria e nella sola redazione dell’atto introduttivo della procedura di exequatur, nonché nell’attività stragiudiziale di assistenza, anche nei confronti della società Montana, che materialmente deteneva i beni da sequestrare, procedura poi non coltivata per avere la Lasim proceduto convenzionalmente all’acquisto degli stampi da sequestrare. Posta tale premessa, il giudice di appello rigettava il primo motivo di gravame, con il quale si reiterava la difesa per cui le parti avevano convenzionalmente predeterminato in € 6.000,00 il compenso dovuto all’appellato, mancando nella missiva versata in atti la dimostrazione di tale intesa. Quanto agli altri motivi di appello, la sentenza impugnata ribadiva che gli onorari per la prestazione concernente la Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 procedura di exequatur si limitavano alla sola predisposizione del relativo atto introduttivo, mai depositato, ed all’invio di una preventiva diffida stragiudiziale. Inoltre, competeva al [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’esame e studio della pratica e per pareri orali e consultazioni con il cliente, come peraltro emergente dalla notula sottoposta al parere di congruità. Di quest’ultimo non poteva però essere condiviso il valore della pratica, in quanto doveva farsi applicazione di uno scaglione inferiore e precisamente di quello corrispondente al valore degli stampi. Le somme sulla base delle quali era stato emesso il parere erano riferibili al valore del procedimento cautelare e del giudizio di merito intrapresi in Italia, mentre nella specie si controverteva della sola esecuzione all’estero del sequestro e limitatamente ai beni ivi presenti. Non poteva nemmeno prendersi a punto di riferimento il valore della cauzione fissata dal giudice della misura cautelare in € 100.000,00, atteso che la stessa era riferita al complesso dei beni da sequestrare, alcuni dei quali erano presenti in Italia, ed erano stati effettivamente sottoposti al vincolo cautelare. Quanto invece ai soli beni da sequestrare sul territorio romeno, la sentenza riteneva di poter rapportare il valore della controversia all’importo di € 50.000,00 che corrispondeva al compenso che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva corrisposto per il riacquisto degli stampi da sequestrare alla società che all’epoca li deteneva. Quindi, avuto riguardo ai criteri di liquidazione adottati dal Consiglio dell’ordine e fatti propri dallo stesso creditore opposto, e tenuto conto del diverso scaglione di riferimento, pur Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 riconoscendo in misura massima i compensi per l’esame e studio, per pareri orali, conferenze telefoniche e conferenze di trattazione fuori studio, e nel minimo quelli per la predisposizione del ricorso e la redazione della diffida stragiudiziale, la Corte rideterminava i compensi nell’ammontare di € 4.344,42, cui andavano aggiunte le spese vive per le quali era stata fornita documentazione giustificativa. L’ammontare dovuto risultava però inferiore alla somma di € 6.000,00 già ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA], che pertanto non poteva vantare alcun credito nei confronti dell’opponente. Né poteva essere riconosciuto il rimborso del costo per il parere di congruità, stante la superfluità dello stesso, una volta accertato che il credito del professionista era già stato estinto (e ciò anche alla luce del fatto che, anche a volerne ammettere la debenza, la somma incassata copriva anche tale spesa). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, a sua volta illustrato da memorie. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., e precisamente le circostanze di cui ai punti da 5 a 7 della lettera D) della sommaria esposizione dei fatti di causa del ricorso nonché nei punti da D1 a D15. Si deduce che tali circostanze, anche comprovate da documenti, denotano il puntuale adempimento dell’incarico da parte del ricorrente, anche in ragione della particolare urgenza nel dare Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 attuazione al provvedimento cautelare da eseguire all’estero, dimostrando che proprio in ragione di tale attività era stato possibile per la cliente recuperare gli stampi nell’arco di un tempo brevissimo. Il motivo è inammissibile. Il generico riferimento del ricorrente alla narrazione dei fatti di causa quale esposta già nel ricorso introduttivo in sede monitoria, senza la specifica indicazione di un fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, denota in maniera evidente come la censura miri esclusivamente a sollecitare una diversa valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di legittimità, in contrasto con l’apprezzamento motivato e non sindacabile del giudice di merito. Questi nella sentenza impugnata ha puntualmente individuato quali fossero le attività professionali per le quali era richiesto il compenso, avendo mostrato altresì di essere consapevole del fatto che la richiesta di exequatur della misura cautelare non era stata poi coltivata in sede giurisdizionale, per effetto della definizione stragiudiziale della vicenda (come si ricava dal riferimento a tale episodio, in relazione alla determinazione del valore della controversia). Peraltro che l’attività stragiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] sia stata specificamente apprezzata dalla Corte d’Appello si ricava anche dal fatto che la medesima, nel procedere alla liquidazione dei compensi, sulla base della stessa notula presentata dal ricorrente e confortata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, ha ritenuto di distinguere tra i compensi dovuti per l’attività giudiziale (liquidati al minimo attesa la mancata presentazione Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 del ricorso per exequatur) e quelli più strettamente correlati alle prestazioni stragiudiziali (pareri orali, conferenze telefoniche e di trattazione fuori studio, esame e studio), che sono stati riconosciuti nel massimo, e ciò proprio in ragione del buon esito della vicenda in sede stragiudiziale. Va poi evidenziato che la Corte d’Appello, sia pur procedendo alla riduzione dei compensi, in parte per la rideterminazione dello scaglione in concreto applicabile ed in parte riscontrando come fosse ingiustificata la determinazione della voce relativa alle consultazioni con il cliente di cui alla tabella D, lett. A), n. 1, delle tariffe contenute nel DM n. 127 del 2004, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha liquidato i compensi così come richiesti nella notula posta a supporto del ricorso monitorio, senza che il motivo in esame evidenzi che sia stato negato il corrispettivo per una determinata attività svolta dal ricorrente. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 6 n. 2 e 4 delle tabelle di cui al DM n. 127/2004, quanto alla corretta individuazione del valore della controversia sulla base del quale calcolare i compensi professionali. Si deduce che il valore dei beni da sottoporre a sequestro era pari almeno ad € 100.000,00, come sostenuto dallo stesso giudice della cautela, e come confermato dall’importo della cauzione, con la conseguenza che la liquidazione doveva avvenire sulla base di tale valore. Il motivo è anche in questo caso inammissibile in quanto mira a contestare un apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, senza nemmeno adeguatamente confrontarsi con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato. Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 La sentenza gravata ha sì evidenziato che era stata disposta una cauzione in relazione alla concessione del sequestro giudiziario, ma ha anche rilevato che tale cauzione era rapportata all’intero valore dei beni da sottoporre a sequestro, alcuni dei quali erano siti anche in Italia. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] era stato officiato solo in relazione ai beni siti all’estero, non poteva quindi reputarsi che lo scaglione potesse essere determinato sul valore dell’intero compendio da sequestrare, ma che occorreva far riferimento al valore dei beni siti in Romania, valore che la Corte distrettuale ha tratto proprio dal corrispettivo versato per il loro acquisto in via stragiudiziale (acquisto che aveva determinato il venir meno dell’esigenza di procedere al sequestro), corrispettivo che legittimava la corretta individuazione del valore della controversia anche ai fini della domanda oggetto di causa. Manca una specifica contestazione di tale argomentazione sicché il motivo difetta evidentemente di specificità e va dichiarato inammissibile. Il terzo motivo denuncia la violazione della tabella D n. 2 lett. a, b, c, e d delle tabelle di cui al DM n. 127/2004, in quanto “La Corte, pur avendo ritenuto di dover applicare la lettera D delle tariffe professionali prevista per le attività stragiudiziali, ha errato nell’applicare la disciplina del compenso per l’attività di consulenza stragiudiziale, nel mentre andava applicata quella prevista per le attività di assistenza stragiudiziale”. Il motivo è inammissibile in quanto anche in tal caso non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata. Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -8- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 I giudici di appello, come si ricava dallo schema riportato a pag. 13 della sentenza gravata, oltre a riconoscere la voce consultazioni con il cliente di cui alla lettera A) del n. 1 della tabella D per prestazioni stragiudiziali (precisando che l’importo andava determinato in misura unitaria in € 150,00, sebbene nell’importo massimo), ha altresì liquidato i compensi per le attività di cui al n. 2 della medesima tabella, nei limiti in cui ne era stata offerta la prova, avendo riconosciuto il compimento di conferenze telefoniche e fuori studio, il compenso per esame e studio ed anche quello per la redazione di una diffida stragiudiziale, che è contemplato dalla lett. e della medesima tabella. Risulta quindi evidente come la Corte d’Appello non si sia limitata a liquidare solo i compensi per la consulenza stragiudiziale ma anche quelli per l’assistenza stragiudiziale, emergendo in tal modo la carenza di specificità del motivo e la sua inammissibilità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -9- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 33705/2019 Numero sezionale 9967/2021 Numero di raccolta generale 36535/2021 Data pubblicazione 24/11/2021 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 33705 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -10- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D