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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25683/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat o – avverso la sentenza n. 3244/3/2017 della Commissione tributaria regionale della Calabria,depositata il 28 novembre 2017; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operatedal proprio datore di lavoro sull’indennità chilometrica Rimborso ritenute Irpef – somme corrisposte a titolo di spese di viaggio che aveva percepito come dipendente ENEL a seguito degli spostamenti dalla sede di Catanzaro a quella di altri comuni nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e il maggio 2008, deducendo che si trattava di somme che non avevano natura retributiva e che non integravano , pertanto,reddito imponibile.

Formatosi il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenzache lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe,confermava la decisione di primo grado.

Ritenevala CTR che le spese di viaggio sostenute dal contribuente non avevano carattere continuativo, trattandosi di trasferte diversificate nel tempo per durata, natura e tipologia, con la conseguenza che le ritenute effettuate dal datore di lavoro, assimilabili asomme di natura risarcitoria,non costituivano reddito imponibile.

Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ilcontribuente è rimasto intimat o .

Considerato che:

1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 , comma 5, t.u.i.r. , per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che le indennità di trasferta non erano tassabili in quantonon corrisposte con carattere di continuità.

Il motivo è fondato.

Per il rimborso delle spese di trasferta l'art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalità: a) il rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate; b) il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso «misto», ossia in parte analitico ed in parte forfettario.

Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell'ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. prevede un limite massimo oltre il quale l'importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro»(Cass. n. 8489 del 2020; conf.

Cass. n. 6816 del 2023).

2. La sentenza impugnata, affermandoche le somme corrisposte per il rimborso delle spese di viaggio dovevano essere escluse dal reddito imponibile poiché non avevano carattere continuativo, non si è uniformata al principio sopra richiamato.

3. Ilricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ai sensi del citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. , regolando anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimat o – avverso la sentenza n. 3244/3/2017 della Commissione tributaria regionale della Calabria,depositata il 28 novembre 2017; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operatedal proprio datore di lavoro sull’indennità chilometrica Rimborso ritenute Irpef – somme corrisposte a titolo di spese di viaggio che aveva percepito come dipendente ENEL a seguito degli spostamenti dalla sede di Catanzaro a quella di altri comuni nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e il maggio 2008, deducendo che si trattava di somme che non avevano natura retributiva e che non integravano , pertanto,reddito imponibile. Formatosi il silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenzache lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe,confermava la decisione di primo grado. Ritenevala CTR che le spese di viaggio sostenute dal contribuente non avevano carattere continuativo, trattandosi di trasferte diversificate nel tempo per durata, natura e tipologia, con la conseguenza che le ritenute effettuate dal datore di lavoro, assimilabili asomme di natura risarcitoria,non costituivano reddito imponibile. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Ilcontribuente è rimasto intimat o . Considerato che: 1. Con unico mezzol’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 , comma 5, t.u.i.r. , per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che le indennità di trasferta non erano tassabili in quantonon corrisposte con carattere di continuità. Il motivo è fondato. Per il rimborso delle spese di trasferta l'art. 51, comma 5, t.u.i.r. distingue due diverse modalità: a) il rimborso analitico (o piè di lista) in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per il vitto, l'alloggio ed il viaggio, adeguatamente documentate; b) il rimborso forfettario, in forza del quale al dipendente viene data una provvista di denaro forfettaria con la quale sostiene le spese di vitto e alloggio; è inoltre prevista anche una possibilità di rimborso «misto», ossia in parte analitico ed in parte forfettario. Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento di detti costi avviene sulla base della documentazione fornita dallo stesso dipendente e non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta; invece, nell'ipotesi in cui si utilizzi il metodo forfettario, il citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. prevede un limite massimo oltre il quale l'importo forfettario riconosciuto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro»(Cass. n. 8489 del 2020; conf. Cass. n. 6816 del 2023). 2. La sentenza impugnata, affermandoche le somme corrisposte per il rimborso delle spese di viaggio dovevano essere escluse dal reddito imponibile poiché non avevano carattere continuativo, non si è uniformata al principio sopra richiamato. 3. Ilricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ai sensi del citato art. 51, comma 5, t.u.i.r. , regolando anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
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