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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26716/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MINARE diMacerataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto determinarsi la competenza in capo al Tribunale di AnconaRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa in data 27 maggio 2021, hadichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente, perquanto qui interessa, quanto ai reati di cui ai capi 1) e 66), il Tribunale diMacerata.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Macerata, su richiesta del pubblicoministero, rimetteva gli atti a questa Corte disponendo il rinvio pregiudiziale exart. 24 bis cod. proc. pen.3.

Questa Corte, con sentenza n. 41518 del 25/09/2024, dichiaravainammissibile il rinvio pregiudiziale, in ragione del principio per cui èinammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territorialeex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano statitrasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa daaltro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, inquanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non visia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso,l’unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez. 3, n. 22304 del14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01).4.

Conseguentemente, come da indicazioni di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] hasollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo la competenza delTribunale di Ancona con riferimento al delitto sub 1) cioè al reato associativo e alreato contestato sub 66) a [OSCURATO:PERSONA].Quanto al reato associativo evidenziava la connessione ex art. 12 lett. c)cod. proc. pen. con reati fine di bancarotta, il primo dei quali, a parità di gravità,è quello contestato sub capo 41), contestato come commesso in Ancona;pertanto, in ragione del criterio di determinazione della competenza perconnessione, competente a conoscere dei reati connessi è l’autorità giudiziariache sarebbe competente a conoscere del reato più grave, ovvero, a pari gravità,di quello commesso per primo.Il Tribunale di Ancona non ha ritenuto provata la connessione, nonostantetale valutazione debba essere espressa in ragione della imputazione, così comeformulata; ha poi ritenuto che il reato sub 41) sia stato commesso senza alcunapporto della associazione e, ciononostante, le somme distratte dal fallimentosiano state versate ad alcuni degli associati.Per contro, il Tribunale di Ancona ritiene determinanti per individuare lacompetenza anche per il reato associativo i reati sub 33, 34 e 35 contestatiall’imputato [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il Tribunale ha escluso la rappresentazione della volontà in capo agliassociati di commettere il reato sub 41), esprimendo così un giudizio che involveil merito della vicenda, non fermandosi alla mera disamina dei capi diimputazione.Il Tribunale poi ha escluso la possibilità di determinare la competenza perconnessione in ragione del fatto che la associazione ha mutato composizione inun momento successivo alla consumazione del reato fine, determinativo dellacompetenza.Quanto, poi, al capo 66) la determinazione in capo alla AG di Macerata èpriva di giustificazione, poiché, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], si tratta di reato di riciclaggioche si consuma nel luogo ove risultano pervenute le somme illecite, che èAncona.2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodeterminarsi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La competenza si deve determinare in capo al Tribunale di Ancona.Certamente sussiste una condizione di conflitto poiché due giudicicontemporaneamente hanno ricusato la cognizione del medesimo fatto lorodeferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall’art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle normesuccessive.Del medesimo conflitto, sollevato in relazione al medesimo procedimentopenale, sollevato da altre autorità giudiziarie, variamente individuate comecompetenti dalla sentenza del Tribunale di Ancona, questa Corte si è giàoccupata con le sentenze nn. 30393/2024, 18384/2025 e 36673/2025individuando in tutti i casi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.Il criterio utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] di Macerata per determinare la competenza,in ragione della pluralità di reati contestati, è quello della connessione ex art. 12,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. fra il reato associativo e i reati fine, in ragionedi quanto prospettato dal pubblico ministero nel capo di imputazione.E ciò del tutto correttamente, in ragione di un principio più volte affermatoda questa Corte, secondo il quale la competenza per territorio, nell’ipotesi direati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dalpubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori,macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Confl. comp. in proc.

Giugliano, Rv. 273484 – 01; ed anche Sez. 3, n. 38491 del20/06/2024, Rv. 287050 – 02).La contestazione associativa è così descritta nel capo di imputazione:«perché di associavano tra loro, impegnando una pluralità di società e impreseallocate in Italia e all’estero al fine di consumare una serie indeterminata di reatidi bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego»; è dunque evidente, per lastessa ricostruzione della fattispecie il rapporto finalistico del reato associativocon i reati fine, il più risalente dei quali – a parità di gravità - è quello contestatoal capo 41), commesso in Ancona, che dunque determina la competenza perterritorio.Emerge dalla lettura del capo di imputazione, infatti, che il reato associativoè stato commesso per eseguire i reati fine e, dunque, individua fra gli stessi laconnessione finalistica di cui all’art 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.È poi del tutto irrilevante che non vi sia identità di autori fra reati fine ereato mezzo in quanto in tema di competenza, non è richiesto, per laconfigurabilità della connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale,che sussista identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, fermarestando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avutopresente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione oall’occultamento di altro reato. (Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv.288847 - 01).Quanto al capo 66) per il quale è stato analogamente sollevato conflitto dicompetenza dal [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, è condivisibile il rilievo secondo il quale illocus commissi delicti del reato di riciclaggio è quello in cui sono pervenute lesomme inviate tramite bonifico, apparentemente in pagamento di fatture, inrealtà emesse per operazioni inesistenti, cioè Ancona, luogo ove era stato apertoil conto corrente postale sui cui è pervenuto il primo dei bonifici in questione; èdel resto insegnamento di questa Corte che il delitto di riciclaggio si consumi almomento e nel luogo in cui si abbia a realizzare l’effetto dissimulatorio a cuitendono le condotte tipiche della sostituzione o del trasferimento, o, ancora, unao più delle altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienzadelittuosa del denaro (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Rv. 264497).In ragione di quanto più sopra osservato, dunque, la competenza deveindividuarsi in capo al Tribunale di Ancona, cui si dispone la trasmissione degli P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINARE diMacerataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto determinarsi la competenza in capo al Tribunale di AnconaRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza resa in data 27 maggio 2021, hadichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente, perquanto qui interessa, quanto ai reati di cui ai capi 1) e 66), il Tribunale diMacerata.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Macerata, su richiesta del pubblicoministero, rimetteva gli atti a questa Corte disponendo il rinvio pregiudiziale exart. 24 bis cod. proc. pen.3. Questa Corte, con sentenza n. 41518 del 25/09/2024, dichiaravainammissibile il rinvio pregiudiziale, in ragione del principio per cui èinammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territorialeex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano statitrasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa daaltro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, inquanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non visia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso,l’unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza (Sez. 3, n. 22304 del14/03/2024, Gip, Rv. 286438 - 01).4. Conseguentemente, come da indicazioni di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] hasollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo la competenza delTribunale di Ancona con riferimento al delitto sub 1) cioè al reato associativo e alreato contestato sub 66) a [OSCURATO:PERSONA].Quanto al reato associativo evidenziava la connessione ex art. 12 lett. c)cod. proc. pen. con reati fine di bancarotta, il primo dei quali, a parità di gravità,è quello contestato sub capo 41), contestato come commesso in Ancona;pertanto, in ragione del criterio di determinazione della competenza perconnessione, competente a conoscere dei reati connessi è l’autorità giudiziariache sarebbe competente a conoscere del reato più grave, ovvero, a pari gravità,di quello commesso per primo.Il Tribunale di Ancona non ha ritenuto provata la connessione, nonostantetale valutazione debba essere espressa in ragione della imputazione, così comeformulata; ha poi ritenuto che il reato sub 41) sia stato commesso senza alcunapporto della associazione e, ciononostante, le somme distratte dal fallimentosiano state versate ad alcuni degli associati.Per contro, il Tribunale di Ancona ritiene determinanti per individuare lacompetenza anche per il reato associativo i reati sub 33, 34 e 35 contestatiall’imputato [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il Tribunale ha escluso la rappresentazione della volontà in capo agliassociati di commettere il reato sub 41), esprimendo così un giudizio che involveil merito della vicenda, non fermandosi alla mera disamina dei capi diimputazione.Il Tribunale poi ha escluso la possibilità di determinare la competenza perconnessione in ragione del fatto che la associazione ha mutato composizione inun momento successivo alla consumazione del reato fine, determinativo dellacompetenza.Quanto, poi, al capo 66) la determinazione in capo alla AG di Macerata èpriva di giustificazione, poiché, sostiene il [OSCURATO:PERSONA], si tratta di reato di riciclaggioche si consuma nel luogo ove risultano pervenute le somme illecite, che èAncona.2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodeterminarsi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza si deve determinare in capo al Tribunale di Ancona.Certamente sussiste una condizione di conflitto poiché due giudicicontemporaneamente hanno ricusato la cognizione del medesimo fatto lorodeferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall’art.28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle normesuccessive.Del medesimo conflitto, sollevato in relazione al medesimo procedimentopenale, sollevato da altre autorità giudiziarie, variamente individuate comecompetenti dalla sentenza del Tribunale di Ancona, questa Corte si è giàoccupata con le sentenze nn. 30393/2024, 18384/2025 e 36673/2025individuando in tutti i casi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.Il criterio utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] di Macerata per determinare la competenza,in ragione della pluralità di reati contestati, è quello della connessione ex art. 12,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. fra il reato associativo e i reati fine, in ragionedi quanto prospettato dal pubblico ministero nel capo di imputazione.E ciò del tutto correttamente, in ragione di un principio più volte affermatoda questa Corte, secondo il quale la competenza per territorio, nell’ipotesi direati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dalpubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori,macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484 – 01; ed anche Sez. 3, n. 38491 del20/06/2024, Rv. 287050 – 02).La contestazione associativa è così descritta nel capo di imputazione:«perché di associavano tra loro, impegnando una pluralità di società e impreseallocate in Italia e all’estero al fine di consumare una serie indeterminata di reatidi bancarotta fraudolenta, riciclaggio e reimpiego»; è dunque evidente, per lastessa ricostruzione della fattispecie il rapporto finalistico del reato associativocon i reati fine, il più risalente dei quali – a parità di gravità - è quello contestatoal capo 41), commesso in Ancona, che dunque determina la competenza perterritorio.Emerge dalla lettura del capo di imputazione, infatti, che il reato associativoè stato commesso per eseguire i reati fine e, dunque, individua fra gli stessi laconnessione finalistica di cui all’art 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.È poi del tutto irrilevante che non vi sia identità di autori fra reati fine ereato mezzo in quanto in tema di competenza, non è richiesto, per laconfigurabilità della connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale,che sussista identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, fermarestando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avutopresente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione oall’occultamento di altro reato. (Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv.288847 - 01).Quanto al capo 66) per il quale è stato analogamente sollevato conflitto dicompetenza dal [OSCURATO:PERSONA] di Macerata, è condivisibile il rilievo secondo il quale illocus commissi delicti del reato di riciclaggio è quello in cui sono pervenute lesomme inviate tramite bonifico, apparentemente in pagamento di fatture, inrealtà emesse per operazioni inesistenti, cioè Ancona, luogo ove era stato apertoil conto corrente postale sui cui è pervenuto il primo dei bonifici in questione; èdel resto insegnamento di questa Corte che il delitto di riciclaggio si consumi almomento e nel luogo in cui si abbia a realizzare l’effetto dissimulatorio a cuitendono le condotte tipiche della sostituzione o del trasferimento, o, ancora, unao più delle altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienzadelittuosa del denaro (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Rv. 264497).In ragione di quanto più sopra osservato, dunque, la competenza deveindividuarsi in capo al Tribunale di Ancona, cui si dispone la trasmissione degli P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, cuidispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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