CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2018
Cassazione n. 22893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34921/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2361/2018depositata il 23/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 6891/2005 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 208.219,22, sulla base di due cambiali tratte rimaste insolute e relative a un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione industriale. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli –con la pronuncia n. 2361/2018 – ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha dichiarato improponibile la domanda fatta valere con il decreto, avendo ritenuto operante la clausola di arbitrato irrituale prevista in contratto; ha poi condannato l’appellata [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite e le ha ordinato di restituire quanto l’appellante avesse eventualmente pagato in esecuzione della sentenza riformata Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia “omesso esame e omessa pronuncia sulle eccezioni proposte dall’appellata, aventi valore dominante ai fini della decisione, art. 360, n. 5 c.p.c.”: il giudice d’appello ha in “modo del tutto paradossale” dimenticato che l’appellata, oggi ricorrente, aveva eccepito l’infondatezza e pretestuosità dell’appello, anzitutto ritenendo che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione non avendo ritenuto operante la clausola compromissoria, tanto più alla luce del comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia alla clausola compromissoria per avere contestualmente spiegato domanda riconvenzionale. Il motivo è infondato. A prescindere dall’erroneo richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che attiene al mancato esame di un fatto storico e non alla mancata considerazione di una difesa della parte, va rilevato che, poiché il vizio diomessa pronuncia si con creta nel difetto del momento decisorio, “il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio” (così Cass. 5730/2020). Va poi precisato che nel caso in esame l’opponente ha chiesto “in via preliminare dichiararsi improcedibile l’azione intrapresa dalla società [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza e per l’effetto della clausola compromissoria” e solo in via gradata ha proposto la domanda riconvenzionale. In ogni caso va sottolineato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la proposizione dell'eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica “la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame delladomanda riconvenzionale è ontologicamente cond izionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima” (così Cass. 12684/2007 e, da ultimo, Cass. 19823/2020). La Corte di merito ha quindi implicitamente rigettato l’eccezione di rinunzia afar valere la clausola arbitrale. 2. Il secondo motivo lamenta “omesso esame e omessa pronuncia su tutte le altre eccezioni sollevate dall’appellata sub b) e c) della comparsa di costituzione”: il giudice d’appello, ritenendo che fosse operante la clausola compromissoria e che fosse superfluo l’esame di ogni altro punto della vertenza, si è sottratto all’obbligo di esaminare ogni altra questione. Il motivo è infondato. La Corte d’appello, una volta ritenuta l’operatività della clausola di arbitrato irrituale, ha correttamente dichiarato improcedibile la domanda proposta, con logico assorbimento delle altre questioni, attinenti al rito ovvero al merito della causa. 3. Il terzo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c.” per avere il giudice d’appello commesso il “macroscopico” errore di condannare la ricorrente al rimborso delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata in mancanza di richiesta in tal senso dell’appellante. Il motivo segue la sorte dei precedenti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell'impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere “purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori” (così Cass.24171/2020). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-