CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2020
Cassazione n. 27500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23725/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 4 (già [OSCURATO:PERSONA]/F), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – contratti a termine – mancata conclusione processo stabilizzazione - risarcimento RGN 23725/2020 Pag.-controricorrente - avverso la sentenza n. 4319/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 5136/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (insieme con altri), avendo stipulato con l’ASL Roma 4 (già [OSCURATO:PERSONA]/F) plurimi contratti a termine a partire dal 9.05.2005, chiedeva al Tribunale di Civitavecchia che fosse accertato il suo diritto: 1) alla conclusione dell’intrapreso procedimento di stabilizzazione, con condanna dell’ASL all’assunzione nell’organico dell’Azienda; 2) alla corresponsione di differenze retributive per effetto dell’asserita anzianità di servizio maturata dalla prima assunzione; 3) in via subordinata, al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, “con condanna dell’A.U.S.L. RM/F alla somma da ritenersi di giustizia”. 2. Il Tribunale escludeva la sussistenza di un diritto alla stabilizzazione per mancanza dei requisiti ma dichiarava l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati tra il ricorrente e l’ASL per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e condannava l’Azienda al pagamento dell’indennità risarcitoria per l’abuso di contrattazione a termine, quantificata, ex art. 32 l. n. 183/2010 , in 10 mensilità. La Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione del Caputo, confermava l’insussistenza di un suo diritto alla stabilizzazione ritenendo non sufficiente la delibera aziendale n. 1662 del 30 - 12 - 2008 ed evidenziando che il successivo l’Accordo del 19.1.2010 (posto dal ricorrente a fondamento delle pretese), prevedeva il requisito dell’idoneità concorsuale già alla data della sottoscrizione dell’Accordo, requisito che il Caputo non possedeva. A tale accordo ne erano RGN 23725/2020 Pag.succeduti altri, in virtù dei quali i dipendenti aventi titolo per rientrare nella procedura di stabilizzazione avevano ottenuto proroga del servizio sino alla data del 31.12.2018. Aggiungeva che medio tempore l’istituto della stabilizzazione era stato oggetto di rivisitazione ad opera del legislatore, dato che il protocollo d’intesa da cui aveva preso le mosse la procedura in esame (recepito con la d.G.R. del 28 dicembre 2007) subordinava espressamente la “futura trasformazione” dei rapporti a tempo determinato alla normativa sul blocco del turn over. Escludeva la possibilità di conversione del rapporto per effetto del superamento dei 36 mesi essendo la stessa nel pubblico impiego preclusa dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Pronunciando, poi, sull’impugnazione dell’ASL, rilevato che il Caputo era stato assunto a tempo indeterminato con deliberazione del D.G. n. 162/18, riteneva che tale assunzione avesse cancellato l’illecito comunitario. In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava anche la domanda risarcitoria. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. 5. l’ASL ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento: vizio di ultrapetizione e/o extra petizione; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.; violazione del principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ.; alterazione del thema decidendum mediante valutazione di nuovi elementi di fatto; violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., violazione del principio della certezza del diritto, violazione del principio generale di effettività della tutela giurisdizionale, violazione dell’art. 111 Cost. sul giusto processo, violazione del principio general e del tempus RGN 23725/2020 Pag.regit actum la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza al fine di ritenere eliminato l’illecito comunitario ad una stabilizzazione intervenuta e dedotta durante la pendenza del giudizio di appello con ciò alterando il thema decidendum. 2. Il motivo è infondato. Argomentando a contrarioda Cass. n. 21355/2022, mentre non è consentita l’allegazione per la prima volta in sede di legittimità di fatti estintivi sopravvenuti dopo l’introduzione della lite (implicanti accertamenti in fatto), tanto è consentito nel giudizio di merito (e nello specifico l’invocata stabilizzazione, quale fatto asseritamente estintivo della pretesa risarcitoria, è pacificamente intervenuta dopo l’introduzione del giudizio di appello e nel corso di esso). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione: - delle disposizioni sul risarcimento del danno da precariato di cui all’art. 36 d.lgs. n. 165/2001; - delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro e tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368/2001; - della clausola 5, comma 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva UE 1999/70/CE del 28.06.1999. Critica la sentenza impugnata là dove ha ritenuto l’intervenuta stabilizzazione satisfattiva delle pretese risarcitorie. Rileva di essere “… stato stabilizzato dalla A.S.L. odierna resistente mediante assunzione a tempo indeterminato, ma non in accoglimento delle sue domande giudiziali, ovverosia non mediante la conclusione del procedimento di stabilizzazione come reclamata in primo grado… bensì… con decorrenza dal 1°-8-2018 per aver partecipato con profitto ad un concorso frutto di sopravvenienze normative indetto dalla A.S.L. RM4 e concluso con delibera n.162 del 31-1-2018, avente ad oggetto: “Procedura selettiva finalizzato alla RGN 23725/2020 Pag.stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del D.P.C.M. 06/03/2015…, n. 5 posti di [OSCURATO:PERSONA] ctg. Bs - presa d’atto dei verbali concorsuali - approvazione graduatoria di merito”. 4. Il motivo è fondato. In ordine al problema della idoneità della successiva stabilizzazione del lavoratore a determinare l’elisione delle conseguenze dannose della pregressa reiterazione dei contratti a termine, escludendo in tal modo la necessità di assicurare al lavoratore un ristoro di natura economica, deve operare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex multis tra le più recenti Cass. n. 13686/2024; Cass. 35145/2023) che - anche alla luce delle pronunce della Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C103/18 e C-429/18 - ha chiarito che, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione, tuttavia, da un lato che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e, dall’altro lato, che si ponga con l’illecito in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da quest’ultima determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (cfr. anche Cass. n. 14815/2021 e le precedenti Cass. n. 15353/2020 e Cass. n. 3472/2020). Occorre quindi ribadire che, nel caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva stabilizzazione del lavoratore, in tanto risulta idonea ad elidere le conseguenze dannose della precedente condotta illegittima, in quanto: 1) avvenga nei ruoli dell’Ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una RGN 23725/2020 Pag.pluralità di contratti a termine; 2) si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’abuso stesso e cioè sia l’esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Detto orientamento ha del resto, ricevuto conferma dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia, la quale, con la decisione 22 febbraio 2024, cause riunite C-59/22, C-110/22 e C-159/22, ha chiarito che la clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede l’organizzazione di procedure di stabilizzazione degli impieghi temporanei mediante inviti a presentare candidature per coprire i posti occupati da lavoratori temporanei, tra cui i lavoratori non permanenti assunti a tempo indeterminato, quando tale organizzazione sia indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a siffatti contratti a tempo determinato, rilevando (paragrafi 117 e 118) che “(…) sebbene l’organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell’ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l’occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato” in quanto “a detti procedimenti, il cui esito è oltretutto incerto, possono, di norma, partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 100)” con la conseguenza che “l’organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra tale da RGN 23725/2020 Pag.sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” e “non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell’accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 101)”. Tornando ora al caso in esame, si deve rilevare che la decisione impugnata ha apoditticamente affermato che la stabilizzazione dell’odierno ricorrente aveva eliminato le conseguenze dannose del precedente illecito senza in alcun modo verificare se tale stabilizzazione fosse avvenuta in presenza dei presupposti e con i caratteri appena individuati, di fatto concludendo che la stabilizzazione era idonea sic et simpliciter - ed al di là delle ragioni per cui era avvenuta e del meccanismo che aveva seguito - a privare di fondamento la pretesa risarcitoria dell’odierna ricorrente ed in tal modo discostandosi dai principi affermati da questa Corte. 5. Il secondo motivo di ricorso deve quindi accolto e per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà a regolare le spese anche del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di ca