Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40934/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie e confermava nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, la Corte territoriale aveva dettagliatamente ricostruito il compendio testimoniale dal quale era inequivocabilmente emerso che l'imputato aveva gestito di fatto la fallita, rendendo così una motivazione sul punto priva di manifesti vizi logici anche considerando l'assoluta genericità del motivo di ricorso. 2 - La censura relativa al riconoscimento della recidiva è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché non proposta con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie e confermava nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta configurabilità della recidiva; - al ritenuto ruolo di amministratore di fatto della fallita del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, la Corte territoriale aveva dettagliatamente ricostruito il compendio testimoniale dal quale era inequivocabilmente emerso che l'imputato aveva gestito di fatto la fallita, rendendo così una motivazione sul punto priva di manifesti vizi logici anche considerando l'assoluta genericità del motivo di ricorso. 2 - La censura relativa al riconoscimento della recidiva è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. perché non proposta con i motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlin
Sentenza Cassazione n. 40934/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris