CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26037/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto tutti tre i motivi di ricorso sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato, in particolare, che (i) il tema del riconoscimento fotografico e delle modalità di repertazione ed utilizzabilità delle impronte digitali rinvenute sul casco abbandonato dai rapinatori nella fuga (primo motivo), è adeguatamente e correttamente risolto alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza; (ii) sull'assorbimento del sequestro nella rapina, la motivazione correttamente si esprime a pg.7, di tal che il secondo motivo è meramente reiterativo; (iii) sulla mancata applicazione dell'art.62 bis c.p., la Corte ha adeguatamente motivato a pg.8, sicché il terzo motivo, oltre che generico, è altresì manifestamente infondato, ripetitivo e, in definitiva non consentito perché pretende da questa Corte una non permessa rivalutazione del merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il