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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30587/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 322 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Fro,Lets,:, Letto il ricorso proposto nell'interesse di'([OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i delitti di evasione .

2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale.

Nel caso in esame, invece, il ricorrente, con frasi del tutto generiche deduce l'omesso calcolo dell continuazione contenuto, invece, a pag. 2 della sentenza c /4t (%)

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 322 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Fro,Lets,:, Letto il ricorso proposto nell'interesse di'([OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 599-bis cod. proc. pen. per i delitti di evasione . 2. Il ricorso è inammissibile perché a fronte di una sentenza di concordato in appello sono consentiti solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme dalla pronuncia del giudice o all'eventuale applicazione di una pena illegale. Nel caso in esame, invece, il ricorrente, con frasi del tutto generiche deduce l'omesso calcolo dell continuazione contenuto, invece, a pag. 2 della sentenza c /4t (%) 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M